Ordinanza n. 305/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del diniego implicito - silenzio rigetto - e, conseguentemente, del provvedimento negativo ai sensi del recente orientamento della Cass. S.U. n. -OMISSIS-, emesso dall’Azienda Sanitaria Territoriale di -OMISSIS- e dal Centro Autismo, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, relativo alla mancata presa in carico del ricorrente, affetto da Autismo di grado 3, mediante erogazione del trattamento ABA per 15 ore settimanali domiciliari e nei contesti di vita, specifico per la patologia di cui è affetto il minore, prescritto ripetutamente dagli Ospedali Riuniti -OMISSIS-/Centro Regionale per l’Autismo, oggi AST -OMISSIS-, a partire dal 2022 nonché dal Policlinico Gemelli e mai erogato dal SSR; - del silenzio inadempimento dell’AST -OMISSIS- sull’istanza formulata dai ricorrenti, in ultimo a mezzo pec del 17.07.24 per il tramite del loro procuratore (all. 5, 6 e 7), finalizzata ad ottenere l’erogazione del trattamento intensivo ABA ripetutamente prescritto dall’Amministrazione sanitaria resistente dal 2022; - nonché avverso ogni altro atto anche di natura regolamentare e programmatoria dell’AST -OMISSIS- e del Centro Regionale Autismo di estremi non conosciuti, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, in quanto lesivi degli interessi del minore; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3 dicembre 2024: - del Piano Terapeutico formulato dall’AST -OMISSIS- in data 4 ottobre 2024; - del diniego implicito dell’AST -OMISSIS- di erogazione del trattamento ABA per 15 ore settimanali a favore del minore ricorrente presso il domicilio e nei contesti di vita, oltre supervisioni e parent training; - di ogni altro atto anche di natura regolamentare e programmatoria e di estremi non conosciuti, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compreso il PDTA autismo dell’AST -OMISSIS- (all. 2), in quanto lesivo degli interessi del minore; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 2\2\2026 : PER L’ANNULLAMENTO in estensione dell’impugnativa proposta con il ricorso introduttivo e con il successivo ricorso per motivi aggiunti - del Piano Terapeutico del 20.01.2026 prot. -OMISSIS-, depositato in giudizio dall’-OMISSIS- -OMISSIS- il 26.01.2026 (all. 1); - del diniego implicito dell’AST PU all’ erogazione del trattamento ABA per 15 ore settimanali in regime domiciliare e nei contesti di vita, oltre supervisioni e parent training; - nonché di ogni altro atto, anche di natura regolamentare e programmatoria, ancorch di estremi non conosciuto, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compreso il PDTA e le relazioni cliniche depositate dalla stessa AST -OMISSIS- unitamente al nuovo piano terapeutico, in quanto lesivi degli interessi del minore
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego implicito e piani terapeutici dell’Azienda Sanitaria Territoriale che prevedono un trattamento ABA ritenuto insufficiente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto e il silenzio-inadempimento dell’Azienda Sanitaria Territoriale rispetto alle richieste di presa in carico e di erogazione, a carico del servizio sanitario regionale, di un trattamento ABA domiciliare e nei contesti di vita per 15 ore settimanali, oltre a supervisioni e parent training, trattamento ripetutamente prescritto da strutture sanitarie specialistiche. Sono stati inoltre impugnati i piani terapeutici predisposti dall’Azienda Sanitaria Territoriale, dapprima quello del 4 ottobre 2024 e poi quello del 20 gennaio 2026, nella parte in cui prevedono soltanto quattro ore settimanali di trattamento ABA. Parte ricorrente ha dedotto l’insufficienza della prestazione sanitaria pubblica, anche perché inferiore alle sette ore settimanali già garantite privatamente dalla madre e alle quindici ore suggerite dal Policlinico Gemelli. Per accertare gli aspetti tecnico-sanitari controversi, il Tribunale aveva disposto dapprima una CTU e successivamente una verificazione. I consulenti nominati hanno rinunciato o rifiutato l’incarico; il verificatore designato con l’ordinanza del 21 maggio 2025 non ha comunicato né l’accettazione dell’incarico né l’avvio delle operazioni, nonostante il termine per il deposito della bozza della relazione fosse fissato al 15 settembre 2025.
La decisione
Il Tribunale non ha definito il merito della domanda di annullamento. Ha rilevato la necessità di acquisire elementi istruttori sullo stato della verificazione, per valutare l’adozione di ulteriori provvedimenti. Ha quindi ordinato al responsabile dell’unità Disturbi dello Spettro Autistico dell’IRCCS incaricato della verificazione di depositare, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, una relazione sullo stato delle operazioni. Ha fissato una camera di consiglio per il 7 maggio 2026, finalizzata alle eventuali determinazioni conseguenti, e ha rinviato la discussione del merito all’udienza pubblica del 17 dicembre 2026, anche in ragione dei nuovi motivi aggiunti depositati il 2 febbraio 2026 e dell’assenza dei termini processuali per la loro trattazione nell’udienza del 26 febbraio 2026. Ha inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari delle parti e delle persone citate in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 20, comma 1, c.p.a.
Il verificatore e il consulente, se scelto tra i dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, hanno l’obbligo di prestare il loro ufficio, tranne che il giudice riconosca l’esistenza di un giustificato motivo
Il verificatore o consulente nominato tra i dipendenti pubblici o gli iscritti negli albi indicati dalla norma è obbligato a prestare l’ufficio, salvo che il giudice riconosca un giustificato motivo di esonero.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per la protezione dei dati personali nel provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione al trattamento e alla diffusione di dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando una verificazione disposta dal giudice amministrativo non risulta avviata o non è documentato lo stato delle operazioni entro il termine fissato, il giudice può disporre uno specifico incombente istruttorio per acquisire dal verificatore una relazione aggiornata e valutare le successive determinazioni processuali.
- Il verificatore o il consulente tecnico scelto tra dipendenti pubblici o iscritti negli albi previsti dalla legge ha l’obbligo di prestare il proprio ufficio, salvo che il giudice riconosca l’esistenza di un giustificato motivo.
- La trattazione nel merito deve essere rinviata quando la causa richiede ulteriori acquisizioni istruttorie o quando motivi aggiunti sono stati depositati senza che siano maturati i termini processuali per la loro discussione.
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