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Sentenza

Sentenza del 25/07/2024 n. 153 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise

Imposte dirette - Avviso di accertamento Ires, Irap - Onere di allegare elementi certi - Dimostrazione della perdita sul credito - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IRES e IRAP relativo alla mancata deduzione di perdite su crediti derivanti dal fallimento di due società (2P Casearia Srl e Star Food Srl). Il contribuente sosteneva l'esistenza della perdita, ma il collegio ha ritenuto che incomba sul contribuente l'onere di allegare e documentare elementi certi e precisi che dimostrino la perdita sul credito.

La decisione

Il collegio non ha accolto la posizione del contribuente. Dalla documentazione acquisita dalle curatele fallimentari risultano discordanze tra le registrazioni del Caseificio del Molise Srl e i conti delle società fallite: per 2P Casearia Srl il debito della fallita alla data di fallimento era pari a € 1.683.167,52 contro il credito contabilizzato del Caseificio di € 1.795.890,35 (differenza negativa di € -112.722,83); per Star Food Srl il debito della fallita era € 105.336,86 contro il credito contabilizzato di € 114.469,67 (differenza negativa di € -9.132,81). Per tali incongruenze il contribuente non ha dimostrato in modo certo le perdite e l'accertamento è stato confermato.

Norme richiamate

  • Imposte dirette (IRES/IRAP)

    La deducibilità delle perdite su crediti richiede prova certa e documentazione probatoria; le scritture contabili da sole non sono sufficienti se contrastano con atti ufficiali.

  • Norme e atti della curatela fallimentare (legge fallimentare, documentazione della curatela)

    Gli estratti e le risultanze della curatela fallimentare hanno rilevanza probatoria significativa; discordanze tra le risultanze della curatela e le scritture del creditore indeboliscono la prova della perdita.

Massime di principio

  • L'onere della prova circa l'effettiva perdita su un credito grava sul contribuente: occorre fornire elementi certi, precisi e documentati oltre la mera annotazione contabile.
  • La mancata iscrizione nello stato passivo del fallimento non impedisce in astratto la deduzione, ma in mancanza di iscrizione e di documentazione probante il contribuente deve comunque dimostrare la perdita con prove alternative convincenti.
  • La documentazione della curatela fallimentare è particolarmente rilevante: differenze numeriche tra le risultanze della curatela e le scritture del creditore vanno chiarite con riconciliazioni e documenti giustificativi per ottenere la deduzione.
  • In presenza di discordanze non chiarite, l'Amministrazione finanziaria vede confermato l'accertamento: è quindi prudente acquisire e produrre estratti della curatela, comunicazioni formali, riconciliazioni e ogni atto probatorio che dimostri l'effettiva perdita alla data rilevante.
  • È consigliabile documentare tempestivamente l'evento di perdita (es. rifiuto del pagamento, dichiarazione di insolvenza, atti del curatore) e quantificarla con criteri e prove oggettive per reggere eventuali contestazioni fiscali.

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