Sentenza n. 255/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota del 12.2.2024 a firma del RUP, Dott.ssa Marlen Romanò, avente ad oggetto “ARIA_2023_039 Procedura aperta, ai sensi dell''art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., multilotto, per l''affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali – Esclusione offerta economica Lotto 4”, con cui Aria ha escluso Polygon S.p.A. dalla gara relativamente al Lotto 4; - di tutti i verbali e gli atti di gara nei limiti di quanto dedotto nella narrativa del presente ricorso; - della lex specialis (Bando, Disciplinare, Capitolato Speciale d''Appalto e ogni altro atto e documento allegato alla legge di gara) ove la stessa – e, in particolare, l''art. 19 e l''art. 26 del Disciplinare di gara – sia intesa nel senso di prescrivere l''esclusione del concorrente in caso della mera mancata allegazione del file denominato “Dichiarazione di offerta economica”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non noto; successivamente integrato dai aggiunti presentati il 18.6.2024, il 27.6.2024, il 27.8.2024, il 9.10.2024, il 4.11.2024. nonché per la dichiarazione di inefficacia della convenzione e dei contratti attuativi eventualmente nelle more stipulati per il Lotto 4 con l’impresa aggiudicataria o con altro operatore, dichiarandosi sin d’ora la disponibilità di parte ricorrente al subentro; e per la conseguente condanna a risarcire il danno cagionato alle ricorrenti in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata all’esito del giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal lotto 4 di una procedura aperta per la gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali, nonché i successivi atti di aggiudicazione del lotto
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, mandataria di un RTI costituendo, partecipava al lotto 4 della gara multilotto indetta da ARIA mediante la piattaforma Sintel. La stazione appaltante l'ha esclusa perché, nell'apposito campo, aveva caricato la Dichiarazione di offerta economica relativa al lotto 3 anziché quella relativa al lotto 4. Con il primo motivo la ricorrente ha sostenuto che si trattasse di un mero errore materiale, poiché il Documento d'offerta relativo al lotto 4 riportava correttamente i dati economici dell'offerta e consentiva di individuare senza incertezze la volontà negoziale. Con il secondo motivo ha dedotto che la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio procedimentale, consentendo la trasmissione della Dichiarazione di offerta economica del lotto 4 già sottoscritta prima della scadenza del termine. Con il terzo motivo ha contestato, in via subordinata, la legittimità dell'art. 19 del disciplinare nella parte in cui prevedeva l'esclusione per la mancata allegazione della Dichiarazione di offerta economica, deducendo violazione della tassatività delle cause di esclusione e del favor partecipationis ex art. 83, comma 8, d.lgs. 50/2016. Con i cinque ricorsi per motivi aggiunti ha impugnato gli atti di aggiudicazione e gli ulteriori atti di gara, deducendo illegittimità derivata dall'esclusione e vizi propri dell'ammissione, della valutazione delle offerte e dell'attribuzione dei punteggi. La ricorrente ha inoltre chiesto la dichiarazione di inefficacia dei contratti e il subentro, nonché il risarcimento in forma specifica o per equivalente. Ha chiesto anche il rinvio della trattazione in attesa della definizione dei contenziosi relativi agli altri lotti, ma alla data dell'udienza risultava aggiudicataria di soli due lotti e quindi conservava un interesse attuale alla decisione sul lotto 4.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di ulteriore rinvio, rilevando che la ricorrente, essendo aggiudicataria di soli due lotti, aveva interesse attuale a conseguire anche il lotto 4 entro il limite massimo di tre lotti previsto dal disciplinare. Non ricorrevano inoltre i casi eccezionali richiesti dall'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Il Collegio ha esaminato prioritariamente il ricorso introduttivo contro l'esclusione, poiché la sua eventuale legittimità avrebbe reso improcedibili le impugnazioni dell'aggiudicazione per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorso introduttivo è stato ritenuto infondato. Interpretando il disciplinare secondo il criterio letterale, il TAR ha rilevato che l'art. 19 imponeva, a pena di esclusione, l'allegazione per ciascun lotto della Dichiarazione di offerta economica, distinta dal Documento d'offerta previsto dallo step 4. La Dichiarazione di offerta economica contiene gli elementi dell'impegno negoziale, inclusi il prezzo complessivo, i valori riferiti ai singoli enti, i costi della sicurezza e il costo della manodopera; il Documento d'offerta ha invece funzione riepilogativa e certifica principalmente i dati immessi nel sistema e la paternità dei file. Il caricamento della dichiarazione relativa al lotto 3 costituiva quindi la presentazione di un'offerta negoziale non coerente con l'oggetto del lotto 4 ed era assimilabile alla mancata presentazione della dichiarazione richiesta per il lotto di interesse. Il fatto che il Documento d'offerta contenesse alcuni dati corretti relativi al lotto 4 non sanava l'irregolarità, poiché tale documento non sostituiva la dichiarazione avente contenuto negoziale completo. È stata esclusa anche la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio procedimentale: la sostituzione della dichiarazione relativa al lotto 3 con quella relativa al lotto 4 avrebbe modificato il contenuto dell'offerta, anziché chiarirlo, violando la par condicio. Non è stata ravvisata neppure la violazione della tassatività delle cause di esclusione o del favor partecipationis, poiché la clausola non imponeva un requisito di partecipazione, ma definiva il contenuto essenziale dell'offerta economica e l'impegno negoziale riferito al lotto. I cinque ricorsi per motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla conferma dell'esclusione. Il TAR ha inoltre applicato la sanzione prevista dall'art. 13-ter dell'allegato II alle disposizioni di attuazione del c.p.a. per il superamento non autorizzato dei limiti dimensionali: la memoria di 71 pagine conteneva circa 98.487 caratteri, rispetto al limite di 70.000 previsto per il rito appalti, senza autorizzazione presidenziale. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 6.000 euro al bilancio dello Stato e delle spese di lite, quantificate in 10.000 euro in favore di ARIA e in 10.000 euro in favore delle società controinteressate costituite; le spese sono state compensate con le altre parti costituite.
Norme richiamate
art. 60 d.lgs. 50/2016
Costituisce la base normativa della procedura aperta indetta dalla stazione appaltante.
art. 133, comma 8, d.lgs. 50/2016
le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti
Prevede l'inversione procedimentale applicata alla gara.
art. 19 del Disciplinare di gara
pena l'esclusione dalla gara
Imponeva l'allegazione, per ciascun lotto, della Dichiarazione di offerta economica conforme al modello e firmata digitalmente; la sua omissione o sostituzione con quella di altro lotto comportava l'esclusione.
art. 20 del Disciplinare di gara
Regolava la firma digitale e il caricamento del Documento d'offerta, documento essenziale ma distinto dalla Dichiarazione di offerta economica.
art. 1362, comma 1, c.c.
comune intenzione delle parti
Si applica all'interpretazione degli atti di gara; il criterio letterale prevale quando il testo della lex specialis è chiaro.
art. 83, comma 8, d.lgs. 50/2016
Il principio di tassatività delle cause di esclusione non è violato quando l'esclusione dipende dalla presentazione di un'offerta economica non coerente con il contenuto essenziale della commessa, e non dalla mancanza di un requisito di partecipazione.
art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023
la stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato
Il soccorso procedimentale consente di chiarire un'offerta valida e non di sostituire o modificare il contenuto negoziale dell'offerta.
art. 97 Cost.
Il rispetto delle regole auto-vincolanti della lex specialis tutela par condicio, imparzialità e buon andamento.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
è disposto solo per casi eccezionali
Esclude un ulteriore rinvio della trattazione in assenza di circostanze eccezionali.
art. 13-ter, commi 5 e 5-bis, allegato II disp. att. c.p.a.
fino al doppio del contributo unificato previsto in relazione all'oggetto del giudizio medesimo
Consente di sanzionare il superamento non autorizzato dei limiti dimensionali, determinando l'importo in base all'entità del superamento e alla complessità degli atti.
art. 3, comma 1, lett. c), decreto P.C.S. n. 167/2016
Stabilisce il limite dimensionale della memoria difensiva per il rito appalti.
art. 6 decreto P.C.S. n. 167/2016
Richiede l'autorizzazione presidenziale per il superamento dei limiti dimensionali.
art. 120 c.p.a.
Disciplina il rito speciale in materia di affidamento di contratti pubblici e rileva anche ai fini del limite dimensionale degli atti.
art. 26 c.p.a.
Fondamento della condanna alle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale ulteriore fondamento della condanna alle spese secondo soccombenza.
Massime di principio
- Quando la lex specialis impone a pena di esclusione l'allegazione, per ciascun lotto, di una dichiarazione di offerta economica contenente l'impegno negoziale e i relativi elementi economici, il caricamento della dichiarazione riferita a un lotto diverso equivale alla mancata presentazione della dichiarazione richiesta e legittima l'esclusione.
- Il documento riepilogativo generato dalla piattaforma telematica non sostituisce la dichiarazione di offerta economica avente contenuto negoziale completo, anche se contiene alcuni dati corretti relativi al lotto interessato.
- Il soccorso istruttorio procedimentale può essere utilizzato per chiarire il contenuto di un'offerta valida e non per sostituire un documento negoziale riferito a un lotto diverso; la sostituzione postuma modificherebbe l'offerta e violerebbe la par condicio.
- Quando il testo della lex specialis è chiaro, l'interpretazione letterale delle sue prescrizioni prevale sugli ulteriori criteri ermeneutici, poiché l'affidamento dei concorrenti e la parità di trattamento impediscono di ricavare significati inespressi o impliciti.
- La clausola che impone la presentazione di un documento essenziale dell'offerta economica non viola la tassatività delle cause di esclusione se non introduce un nuovo requisito di partecipazione, ma definisce il contenuto minimo dell'impegno negoziale richiesto per la specifica commessa.
- La sanzione per il superamento non autorizzato dei limiti dimensionali degli atti processuali può essere applicata anche a giudizi instaurati anteriormente all'entrata in vigore della disciplina, quando la decisione intervenga sotto la vigenza della norma e il giudice valuti concretamente l'entità del superamento e la complessità degli atti.
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