Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33094/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel corso dell'esecuzione di una perquisizione personale e domiciliare disposta nei confronti di un indagato per il reato di trasferimento di materiale di armamento senza autorizzazione, la polizia giudiziaria rinveniva e sequestrava vari beni, tra cui una somma di euro 6.830,00. Il sequestro probatorio veniva convalidato dal pubblico ministero. Un soggetto diverso dall'indagato, indicato quale proprietario della somma e avente diritto alla restituzione dei beni, proponeva riesame, deducendo che il denaro era stato rinvenuto in locali di sua esclusiva pertinenza e che l'indagato non aveva la disponibilità della cassaforte nella quale la somma era custodita. Il Tribunale del riesame rigettava l'istanza, ritenendo che i locali fossero comunicanti e ad uso promiscuo, che l'indagato avesse libero accesso agli ambienti e ai beni ivi custoditi e che il contratto di comodato prodotto dimostrasse che la porzione dell'immobile nella quale erano stati rinvenuti il denaro e altri beni era stata concessa in uso esclusivo a una società diversa da quella amministrata dal ricorrente. Il Tribunale valorizzava inoltre l'esito degli accertamenti reddituali, ritenendo non dimostrata la capacità del ricorrente di accumulare la somma sequestrata. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: violazione degli artt. 192 e 125 c.p.p. nella valutazione della disponibilità dei locali e della pertinenza dei beni; violazione degli artt. 192 e 125 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione quanto alla disponibilità delle chiavi della cassaforte; violazione dell'art. 125 c.p.p. e vizio di motivazione in relazione all'affermazione secondo cui la società amministrata dal ricorrente non avrebbe depositato bilanci, nonostante la documentazione camerale prodotta indicasse il deposito dei bilanci per gli anni 2022, 2023 e 2024.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ricordato che il soggetto diverso dall'indagato può impugnare un provvedimento relativo a una misura cautelare reale solo se dimostra un interesse concreto e attuale all'impugnazione, corrispondente a una pretesa giuridica alla restituzione del bene. La mera disponibilità di fatto, precaria e non qualificabile come autonoma, non è sufficiente. Nel caso concreto, sulla base della ricostruzione dei giudici di merito, il ricorrente non vantava una pretesa alla restituzione della somma, poiché il denaro era stato rinvenuto in una porzione dell'immobile concessa in uso esclusivo a una società nella quale egli non ricopriva cariche sociali o amministrative. La Corte ha inoltre rilevato che, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., contro i provvedimenti in materia di sequestro probatorio o preventivo il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; le censure proposte miravano invece a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione della motivazione, senza prospettare una violazione di legge effettiva né vizi motivazionali radicali tali da rendere l'apparato argomentativo mancante o incomprensibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 1, l. n. 185 del 1990

    Norma incriminatrice contestata all'indagato per il trasferimento di materiale di armamento senza autorizzazione.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione degli elementi probatori e delle risultanze del verbale di polizia giudiziaria; la Corte non ha accolto tali censure, ritenendole dirette a contestare la ricostruzione fattuale.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti; la Corte ha escluso che fosse stato dedotto un vizio motivazionale radicale o una violazione di legge rilevante in sede di legittimità.

  • art. 325 c.p.p.

    Limita il ricorso per cassazione contro i provvedimenti cautelari reali ai motivi attinenti alla violazione di legge; non consente di sottoporre alla Corte una revisione della ricostruzione fattuale o della valutazione degli elementi di fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il soggetto diverso dall'indagato è legittimato a impugnare un provvedimento relativo a una misura cautelare reale soltanto se dimostra un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene sequestrato, fondato su una pretesa giuridica attuale e prevalente.
  • La mera disponibilità di fatto del bene sequestrato, quando sia precaria, non autonoma e priva di uno specifico titolo giuridico, non attribuisce la legittimazione a impugnare il provvedimento di sequestro o a chiedere la restituzione.
  • Nel giudizio di cassazione contro provvedimenti in materia di sequestro probatorio o preventivo, il limite dell'art. 325 c.p.p. impedisce di dedurre come violazione di legge una contestazione sostanzialmente diretta a rivalutare la ricostruzione dei fatti, la localizzazione dei beni o l'attendibilità degli elementi acquisiti.
  • La motivazione di un provvedimento cautelare reale è censurabile in cassazione per vizio motivazionale soltanto quando sia radicalmente mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, al punto da non rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.