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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2205/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva disposto la consegna del ricorrente alla Germania per l'esecuzione di una pena detentiva: 1) tardività della decisione (presunta violazione dell'art. 17, legge n. 69/2005) perché la sentenza è intervenuta oltre 15 giorni dall'arresto; 2) violazione dell'art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 69/2005 per mancanza nel mandato o negli atti delle indicazioni sulla definitività del provvedimento di revoca della sospensione condizionale e per l'assenza di garanzie difensive nella procedura tedesca; 3) violazione dell'art. 18-bis, comma 2, legge n. 69/2005 per aver ritenuto la norma applicabile solo ai residenti e non anche ai dimoranti e per aver valutato negativamente le prove presentate a sostegno del presunto stabile radicamento del ricorrente in Italia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. In particolare: - sul punto della tempestività ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 17, comma 2-bis (termine prorogato fino a 10 giorni quando sono necessarie integrazioni), quindi la pronuncia intervenuta il 16 novembre è tempestiva; - in ordine all'art. 6 ha chiarito che il mandato doveva contenere gli estremi della sentenza esecutiva, che risultavano presenti, e che il decreto tedesco di revoca della sospensione indicava l'avvocato difensore, dimostrando l'esistenza di garanzie difensive; - quanto all'art. 18-bis la Corte d'appello ha adeguatamente valutato in fatto che il ricorrente non era residente né svolgeva attività lavorativa stabile in Italia, che aveva commesso reati in Germania e vi era rimasto per periodi significativi, e che la figlia era nata all'estero; tali valutazioni di merito non sono sindacabili in Cassazione, che può esaminare solo violazioni di legge. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • legge n. 69 del 2005 (attuazione del mandato d'arresto europeo)

    Norma quadro che disciplina il mandato di arresto europeo. La Corte ha applicato specificamente: art. 17 (tempi decisionali e proroga di 10 giorni se servono integrazioni), art. 6 comma 1 lett. c (contenuto del mandato: indicazione degli estremi della sentenza esecutiva), e art. 18-bis comma 2 (possibilità di rifiuto della consegna solo se la persona è legittimamente ed effettivamente residente o dimorante in Italia da almeno cinque anni).

  • art. 17, legge n. 69/2005

    Prevede il termine di 15 giorni per decidere sulla consegna, prorogabile fino a 10 giorni se occorre acquisire informazioni integrative; la proroga è stata ritenuta applicabile nel caso concreto.

  • art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 69/2005

    Richiede che il mandato contenga gli estremi della sentenza esecutiva; non impone l'obbligo di allegare necessariamente ogni atto accessorio (es. provvedimento di revoca della sospensione), né l'indicazione sulla definitiva esecutività di tali provvedimenti accessori quando dal materiale trasmesso risulti comunque assicurata la possibilità di verifica delle garanzie difensive (qui risultanti dal nominativo dell'avvocato difensore nel decreto tedesco).

  • art. 18-bis, comma 2, legge n. 69/2005

    Consente il rifiuto della consegna solo se il consegnando è legittimamente ed effettivamente residente o dimorante in Italia da almeno cinque anni; la valutazione su fatti e prova del radicamento è demandata ai giudici di merito e non sindacabile in Cassazione se esente da vizi di diritto.

  • art. 22, legge n. 69/2005

    Richiamata in relazione ai limiti del sindacato della Cassazione (art. 22 comma 1: censura possibile solo per violazioni di legge; comma 5: adempimenti di trasmissione), cioè la Suprema Corte non ricontrolla i fatti ma solo questioni di diritto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna del proponente del ricorso in cassazione per inammissibilità o infondatezza manifestamente rilevante alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicato per fissare la somma di euro 3.000.

Massime di principio

  • Termini: il termine ordinario per la decisione sulla consegna è di 15 giorni dall'arresto, ma può essere prorogato fino a 10 giorni (quindi fino a 25 giorni complessivi) se sono necessarie informazioni integrative; una decisione entro tale proroga è tempestiva.
  • Contenuto del mandato: il mandato di arresto europeo deve indicare gli estremi della sentenza esecutiva; l'assenza di atti accessori nel fascicolo non implica automaticamente illegittimità della consegna se dal materiale trasmesso risulta comunque possibile verificare le garanzie difensive (es. nominativo dell'avvocato nella procedura estera).
  • Definitività di provvedimenti esteri: per l'esecuzione non sempre è richiesto che ogni provvedimento di revoca della sospensione sia formalmente "definitivo" nel fascicolo italiano, purché sia possibile accertare che la procedura estera ha rispettato le garanzie di difesa; se mancano elementi essenziali vanno richieste integrazioni all'autorità richiedente.
  • Residenza o dimora ai fini dell'art. 18-bis: il rifiuto della consegna per stabile radicamento in Italia è possibile solo se il richiedente dimostra che la persona è "legittimamente ed effettivamente" residente o dimorante in Italia da almeno cinque anni; la prova richiede elementi documentali e obiettivi (iscrizione anagrafica, attività lavorativa stabile, dichiarazioni fiscali, contratti di locazione, iscrizione scolastica dei figli, ecc.).
  • Limiti del sindacato in Cassazione: la Corte di cassazione esamina solo questioni di diritto e non può rimettere in discussione le valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito quando siano logicamente motivate; quindi contestazioni che richiedono un nuovo esame probatorio o di merito sono inammissibili in cassazione.
  • Tutela preventiva: in casi analoghi è opportuno che la difesa chieda tempestivamente all'autorità giudiziaria che richiede la consegna: (a) copia certificata degli atti decisionali esteri rilevanti (es. decreto di revoca), (b) prova della presenza di difesa tecnica nella procedura estera, (c) traduzioni giurate ove necessarie, e (d) documentazione probatoria del radicamento in Italia se rilevante ai fini dell'art. 18-bis.
  • Rischi di ricorso inammissibile: un ricorso in cassazione limitato a censure di fatto o prive di rilevanza di diritto può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare quindi preliminarmente la rilevanza giuridica delle censure.

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