Ordinanza n. 3861/2026 - Napoli, Sezione 2
per l’accertamento della illegittimità del silenzio-inadempimento serbato da parte del Comune di Casalnuovo di Napoli (NA), in ordine all'atto di invito/diffida stragiudiziale presentato dal Sig. Fico in data 03 aprile 2025 (prot. n. 12276) e successiva integrazione del 07 aprile 2025 (prot. n. 12601), nonché per la nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo dell’eventuale perdurare dell’inerzia dell’ente locale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sull'atto di invito e diffida stragiudiziale del 3 aprile 2025, integrato il 7 aprile 2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune in relazione all'invito/diffida stragiudiziale e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Nel corso del giudizio, il Comune ha documentato l'adozione di una nota del Segretario generale, successivamente impugnata dal ricorrente con autonomo ricorso. Il TAR ha ritenuto che tale autonomo giudizio costituisca un incidente di esecuzione del presente giudizio e ha ravvisato la necessità di acquisire una ricognizione dei giudizi pendenti, anche civili, instaurati dai ricorrenti sul medesimo comparto abitativo, nonché dei provvedimenti eventualmente adottati dall'Amministrazione.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda sul silenzio né deciso sulla nomina del commissario ad acta. Ha disposto incombenti istruttori, invitando il Comune a effettuare una breve ricognizione dei giudizi pendenti, anche davanti al giudice civile, aventi ad oggetto il medesimo comparto abitativo, e dei provvedimenti adottati. Il Collegio ha inoltre rilevato l'esistenza di una sentenza favorevole ai ricorrenti, alla quale il Comune deve dare esecuzione puntuale. Ha disposto che il ricorso originario e il ricorso autonomo avente a oggetto la nota del Segretario generale siano chiamati alla medesima camera di consiglio del 27 gennaio 2027, per una eventuale riunione, con assegnazione a un unico relatore.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'Amministrazione adotti un atto successivamente impugnato con autonomo ricorso e tale atto possa costituire risposta o attività esecutiva riferibile al giudizio originario, il giudice può qualificare il nuovo giudizio come incidente di esecuzione e disporre la trattazione congiunta delle cause, anche ai fini di una eventuale riunione.
- Nel giudizio amministrativo, prima di decidere sulla richiesta di nomina di un commissario ad acta, il giudice può disporre l'acquisizione di una ricognizione aggiornata dei giudizi pendenti e dei provvedimenti amministrativi adottati, quando tale quadro sia necessario per verificare l'effettiva inerzia dell'amministrazione e il corretto adempimento degli obblighi derivanti da una precedente sentenza favorevole.
- L'Amministrazione è tenuta a dare esecuzione puntuale alle sentenze favorevoli, anche quando l'attività successivamente intrapresa si inserisca in un complesso di procedimenti e controversie riguardanti il medesimo bene o comparto abitativo.
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