Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14768/2022 del 15/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la sua condanna per il reato di occupazione di lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno (art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286/1998). Denunciava in particolare: (i) carenza e manifesta illogicità della motivazione, poiché sussisterebbero elementi specifici che dimostrano la sua estraneità (l'assunzione era stata decisa e gestita esclusivamente dal marito Oreste Giovagnoli; dichiarazioni del lavoratore Jora Singh e del marito indicano rapporti solo con quest'ultimo; il figlio aveva detto che il padre si occupava degli aspetti burocratici); (ii) violazione e/o errata applicazione delle norme penali e processuali (art. 22 comma 12 d.lgs. 286/1998, art. 27 Cost., art. 42 c.p., artt. 192, 530, 533 c.p.p.), per averla ritenuta responsabile senza indizi gravi, precisi e concordanti e senza prove della sua conoscenza o partecipazione all'assunzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (mancanza di motivazione adeguata) e, perciò, ha accolto il ricorso. Ha osservato che, sebbene fosse pacifico che la Lupinelli fosse formalmente titolare dell'azienda e che il lavoratore fosse privo di permesso, la Corte territoriale aveva confermato la condanna basandosi unicamente sulla posizione formale di titolare senza esaminare adeguatamente la prova circa l'effettiva consapevolezza dell'imputata o la soggettiva addebitabilità della condotta, dato che le dichiarazioni indicavano il coinvolgimento esclusivo del marito nella gestione del personale. La Cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Firenze, affinché colmi la lacuna motivazionale alla luce dei principi esposti.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 12, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato"

    La norma punisce non solo la formale assunzione mediante contratto, ma l\'occupazione intesa come utilizzo effettivo della prestazione lavorativa; ricade tanto chi formalmente stipula il rapporto quanto chi si avvale della prestazione anche in via di fatto. Però per la responsabilità penale occorre anche la consapevolezza dell\'irregolarità quando il soggetto non sia colui che materialmente ha assunto.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (art. 5, comma 1-ter) - modifica

    Citato come modifica al testo dell'art. 22; la Corte ricorda che la fattispecie va letta alla luce dell\'integrazione normativa intervenuta.

  • art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b), cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dai motivi di ricorso: lett. e) per vizio di motivazione (mancanza o manifesta illogicità), lett. b) per violazione di norme di diritto sostanziale e processuale.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato in relazione ai principi di responsabilità personale e garanzie del processo; la ricorrente invocava principi costituzionali in tema di colpevolezza e sanzione.

  • art. 42 c.p.

    Richiamato nella censura sulla corretta individuazione dell\'autore del reato e del concorso di persone; la ricorrente richiamava il principio che la responsabilità penale si fonda sulla soggettiva imputabilità della condotta.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al presupposto degli indizi e della loro valutazione; la censura verteva sull\'assenza di indizi gravi, precisi e concordanti.

  • artt. 530 e 533 cod. proc. pen.

    Norme sul provvedimento di impugnazione e sulla motivazione delle sentenze impugnate; richiamate dalla ricorrente e valutate indirettamente dalla Corte rispetto all\'adeguatezza della motivazione di merito.

Massime di principio

  • La sola titolarità formale dell\'azienda non basta automaticamente a fondare la responsabilità penale per l\'occupazione di lavoratore straniero irregolare: è necessario valutare la prova sulla consapevolezza e sul concreto coinvolgimento nell\'assunzione o nell\'utilizzo della prestazione.
  • L\'art. 22 d.lgs. 286/1998 punisce l\'occupazione "di fatto" oltre alla formale assunzione; pertanto chi si avvale della prestazione senza regolarizzazione può essere ritenuto autore del reato, ma resta centrale l\'accertamento dell\'elemento psicologico.
  • Nei rapporti aziendali a carattere familiare occorre analizzare la divisione effettiva dei ruoli e delle competenze: se il datore formale delega integralmente la gestione del personale ad altri (es. coniuge), la prova deve dimostrare la consapevolezza o il beneficio dalla prestazione per attribuire responsabilità al titolare formale.
  • La Corte d\'appello deve motivare espressamente sull\'addebitabilità soggettiva della condotta quando vi siano elementi che indicano la possibile esclusione della responsabilità del titolare formale; la mancanza di detta motivazione è vizio rilevante che comporta annullamento con rinvio.
  • In presenza di dubbi sulla conoscenza dell\'irregolarità da parte del presunto datore di lavoro, la decisione penale non può fondarsi solo su presunzioni derivanti dalla qualifica formale, ma richiede valutazione degli elementi probatori (dichiarazioni, ruoli operativi, comportamento concreto).
  • La Cassazione tende ad applicare una lettura estensiva della tutela contro l\'immigrazione irregolare (punendo anche l\'utilizzo di prestazioni in via di fatto), ma senza esonerare il giudice di merito dall\'obbligo di motivare la ricostruzione circa la consapevolezza del reo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.