Cassazione Penale, Sentenza n. 1925/2025 del 16/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Catania aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di furto in abitazione ex art. 624-bis c.p., ritenendo che la fattispecie fosse divenuta procedibile a querela in seguito al D.Lgs. 150/2022 e che la querela presentata non fosse valida perché promossa da soggetto non titolare dell'immobile. Il Procuratore Generale ha impugnato sostenendo che l'art. 624-bis c.p. (furto in abitazione e pertinenze) conserva la procedibilità d'ufficio anche dopo la riforma, e che dunque il Tribunale ha erroneamente applicato la normativa sulla procedibilità. La Corte ha esaminato inoltre la natura del luogo (privata dimora e sue pertinenze) alla luce della giurisprudenza consolidata, ritenendo che il Tribunale abbia equivocato sul regime della procedibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, ritenendo fondata la censura sull'erronea applicazione dell'art. 624-bis c.p. e sulla conseguente dichiarazione illegittima di non doversi procedere per mancanza di querela. Ha annullato la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Catania per il proseguimento del giudizio. La Corte ha inoltre chiarito che la sentenza di non doversi procedere era stata pronunciata in udienza pubblica dopo la costituzione delle parti (quindi come sentenza dibattimentale appellabile) e non come sentenza predibattimentale ex art. 469 c.p.p.
Norme richiamate
D.Lgs. 150/2022, art. 2
Ha modificato la procedibilità di alcune fattispecie di furto prevedendo la perseguibilità a querela per taluni reati di furto aggravato; la Corte precisa però che tale modifica non ha esteso la procedibilità a querela all'art. 624-bis c.p., relativo al furto in abitazione e relative pertinenze.
Codice penale, art. 624-bis
La Corte interpreta l'art. 624-bis come norma che conserva la procedibilità d'ufficio per il furto in abitazione e nelle sue pertinenze anche dopo la riforma, per la particolare rilevanza della tutela della privata dimora.
Codice penale, art. 624
Richiamato per distinguere la disciplina generale del furto (soggetto alle modifiche del D.Lgs. 150/2022) dall'aggravante specifica e dalla fattispecie autonoma di cui all'art. 624-bis.
Codice di procedura penale, art. 129
Richiamato dal ricorrente e dalla Corte in relazione alla natura delle sentenze pronunciate dopo la costituzione delle parti; la Corte chiarisce che l'art. 129 non può giustificare l'applicazione del modello predibattimentale una volta iniziato il dibattimento.
Codice di procedura penale, art. 469
Norma relativa alla sentenza predibattimentale resa in udienza camerale: la Corte distingue la sentenza resa in pubblica udienza dopo la costituzione delle parti (come nel caso) dalla sentenza predibattimentale ex art. 469, con conseguenze sull'impugnabilità.
Codice di procedura penale, art. 484
Richiamato nella distinzione tra fase predibattimentale e dibattimento: l'art. 484 delimita le formalità preliminari prima dell'inizio del dibattimento.
Codice di procedura penale, art. 531
Citato in relazione al procedimento e alla tipologia della sentenza resa in udienza pubblica; rilevanza procedurale nella distinzione tra sentenza predibattimentale e sentenza dibattimentale.
Codice di procedura penale, art. 606, lett. b
Norma che disciplina il motivo di ricorso per cassazione (inosservanza e/o erronea applicazione di legge); su questa base il Procuratore Generale ha proposto il ricorso per saltum che la Corte ha ritenuto fondato.
Cass. SU, ord. n. 3512/2021 (Lafleur) e giurisprudenza di legittimità richiamata
La giurisprudenza delle Sezioni Unite è utilizzata per distinguere la sentenza predibattimentale dalla sentenza dibattimentale: la sentenza resa in udienza pubblica dopo la costituzione delle parti non può essere trattata come predibattimentale e risulta appellabile; ciò ha inciso sulla decisione di rinvio alla Corte d'appello.
Massime di principio
- Il reato di furto in abitazione e nelle pertinenze disciplinato dall'art. 624-bis c.p. conserva la procedibilità d'ufficio anche dopo la riforma operata dal D.Lgs. 150/2022: non può essere automaticamente considerato procedibile a querela.
- La nozione di privata dimora e di pertinenza va interpretata in senso ampio: rientrano anche luoghi contigui o funzionalmente connessi all'abitazione, sicché la qualificazione del luogo è decisiva per la procedibilità.
- Prima di dichiarare la improcedibilità per mancanza di querela il giudice deve verificare attentamente la corretta qualificazione giuridica del fatto (se ricade o meno nell'ambito di art. 624-bis) e la legittimazione del querelante.
- Se la sentenza di non doversi procedere è pronunciata in udienza pubblica dopo la costituzione delle parti, si tratta di decisione dibattimentale appellabile; di conseguenza l'annullamento in Cassazione comporta rinvio alla Corte d'appello, non il semplice rinnovamento della fase predibattimentale.
- In casi analoghi è opportuno valutare congiuntamente la fattispecie materiale (luogo, pertinenze, modalità di introduzione) e la normativa sulla procedibilità per evitare errori formali che determinino l'annullamento e il rinvio del giudizio.
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