Cassazione Civile, Ordinanza n. 25414/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (garante)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento notificata a un soggetto indicato come garante e coobbligato di una società beneficiaria di un finanziamento, per il recupero di oltre 210 mila euro richiesti dalla banca creditrice tramite il concessionario della riscossione. Il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione deducendo, in sintesi: la mancata ricezione di una previa richiesta di pagamento quale fideiussore; l’asserita impossibilità per il creditore di usare la procedura di riscossione coattiva in assenza di revoca del finanziamento; la mancata prova della documentazione attestante il pagamento al creditore originario e la conseguente surroga. Il Tribunale ha accolto l’opposizione e annullato la cartella; la Corte d’appello ha confermato, ritenendo necessario che la formazione del ruolo fosse preceduta da un invito al pagamento rivolto al garante, non provato come pervenuto, e ritenendo irrilevante per la decisione la questione sulla revoca del finanziamento. In Cassazione la banca ha proposto un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 67, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 43/1988: secondo la ricorrente, quella norma non prevederebbe la previa notifica dell’invito al pagamento per procedere alla riscossione coattiva, essendo sufficiente la scadenza del termine di pagamento; l’obbligo di preventiva notifica riguarderebbe solo altre materie tributarie e non il recupero del credito del fondo di garanzia. La Corte di cassazione non esamina il merito della questione, reputando il motivo inammissibile perché introduce in sede di legittimità una questione nuova, non trattata nel giudizio di appello, senza che il ricorrente assolva all’onere di indicare specificamente dove la questione sarebbe stata dedotta nel precedente grado.
La decisione
Il ricorso della banca è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la doglianza sulla non necessità della previa comunicazione dell’invito al pagamento costituisse una questione nuova rispetto al thema decidendum del giudizio di appello e che, inoltre, la ricorrente non avesse rispettato l’onere di autosufficienza indicando in quale atto del giudizio di merito tale questione fosse stata già proposta. Conseguentemente è rimasta ferma la decisione di merito che aveva annullato la cartella di pagamento. La banca è stata condannata alle spese in favore del resistente ed è stato inoltre dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 67, comma 2, lett. a), d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
Disciplinerebbe, secondo la ricorrente, la riscossione coattiva senza richiedere la previa notifica dell’invito al pagamento; la Corte non entra nel merito della corretta interpretazione perché dichiara il motivo inammissibile per novità della censura.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale invocato per denunciare la violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
D.M. 12 luglio 2012, n. 140
Richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite.
art. 1203 c.c.
È evocato nei fatti come norma sulla surrogazione del creditore, ma non costituisce oggetto della ratio decidendi della Cassazione.
art. 9, commi 4 e 5, d.lgs. n. 123/1998
È richiamato nella ricostruzione della decisione di merito in relazione ai presupposti della riscossione coattiva; la Cassazione non decide sul punto.
art. 60, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È menzionato dalla ricorrente per sostenere che l’obbligo di preventiva notifica dell’invito al pagamento riguarda specifiche imposte e non il caso in esame.
art. 10, comma 2, lett. c), d.l. 20 giugno 1996, n. 323
È citato dalla ricorrente come norma che avrebbe introdotto la previa notifica dell’invito al pagamento in materia tributaria specifica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228
Fondamento della pronuncia sul contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove rispetto a quelle effettivamente dibattute nei gradi di merito; la censura è inammissibile se investe un tema non trattato nella sentenza impugnata e non risulta specificamente allegato dove esso sia stato dedotto nei precedenti atti processuali.
- Quando la questione giuridica presuppone un accertamento di fatto e non emerge dalla sentenza impugnata, il ricorrente deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza, indicando l’atto del giudizio di merito in cui la questione è stata prospettata, così da consentire alla Corte il controllo ex actis.
- La Corte di cassazione non esamina il merito della violazione di legge dedotta se il motivo è inammissibile per novità della censura; in tale ipotesi resta ferma la decisione di merito impugnata.
- L’ammissibilità del ricorso per cassazione richiede la corrispondenza tra la censura formulata e il thema decidendum già fissato nei precedenti gradi di giudizio, pena l’inammissibilità per difetto di devoluzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25373/2024 del 23/09/2024
- ordinanza_civile · 23 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25376/2024 del 23/09/2024
- ordinanza_civile · 23 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25379/2024 del 23/09/2024
- ordinanza_civile · 23 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25381/2024 del 23/09/2024
- ordinanza_civile · 23 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25382/2024 del 23/09/2024
- ordinanza_civile · 23 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25383/2024 del 23/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →