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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21239/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato, articolava due censure. La prima contestava la ricostruzione fattuale della Corte d'appello, sostenendo che il militare intervenuto per il controllo presso l'abitazione non avesse potuto bussare alla finestra; la difesa lamentava che la Corte territoriale avesse indebitamente superato tale doglianza, valorizzando invece lo stato dei luoghi, la mancata risposta al citofono e l'assenza di documentazione a sostegno dell'assunto difensivo circa l'impossibilità dell'imputato di interrompere il sonno nonostante le ripetute sollecitazioni sonore. La seconda censura riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ma la Corte di cassazione la ha ritenuta integralmente di merito, in quanto volta a ottenere una diversa valutazione della personalità dell'imputato e degli elementi favorevoli, già esclusi dai giudici di appello per la personalità fortemente negativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che entrambi i motivi non superavano il vaglio di ammissibilità. In particolare, la prima doglianza era smentita dalla motivazione della sentenza impugnata, che aveva logicamente confutato la versione difensiva sulla base dello stato dei luoghi, della mancata risposta al citofono e dell'assenza di riscontri documentali. La seconda doglianza era invece meramente fattuale e mirava a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti soggettivi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186)

    La Corte richiama il criterio per l'applicazione della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso, subordinandola alla valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera rilettura del compendio probatorio o nella richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti già compiuta dai giudici di merito.
  • La doglianza che contesta la motivazione della sentenza impugnata è inammissibile quando la decisione di merito abbia specificamente preso in esame la questione e l'abbia risolta con argomentazione logica e coerente, sorretta da riscontri fattuali.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito si fondi su una valutazione non manifestamente illogica della personalità dell'imputato e dell'assenza di elementi positivi valorizzabili.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, previa valutazione della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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