Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 13807/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - nei limiti dell’interesse, del decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del Annullamento in parte qua del Decreto 21.12.2023 (notificato al ricorrente il 19.1.2024), recante nomina e inquadramento del ricorrente come magistrato tributario; Per quanto riguarda i motivi aggiunti: - nei limiti dell’interesse, del Decreto a firma del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13.10.2025, trasmesso al ricorrente a mezzo PEC in allegato alla Nota MEF - DGT del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Giustizia Tributaria – Direzione normativa, Affari giuridici e magistrati – Ufficio VI Prot. 11964/2025 del 30.10.2025, che ridefinisce la sua progressione di carriera, per la parte in cui attribuisce allo stesso lo scatto stipendiale 5°;

Giustizia amministrativa202408981

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di nomina e inquadramento del 21 dicembre 2023 e successivo decreto di progressione economica del 13 ottobre 2025, quanto alla determinazione dell'anzianità e degli scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (magistrato tributario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, magistrato ordinario nominato nel 1999 e transitato nella magistratura tributaria ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 130/2022, ha impugnato il decreto ministeriale di nomina e inquadramento nella parte in cui l'Amministrazione ha calcolato l'anzianità della magistratura di provenienza fino alla scadenza dell'interpello, fissata al 14 febbraio 2023, anziché fino al giorno precedente l'effettivo transito, avvenuto il 1° febbraio 2024. Ha dedotto la violazione dell'art. 1, comma 8, della legge n. 130/2022, sostenendo che dovesse essere riconosciuto anche il servizio prestato come magistrato ordinario tra il 14 febbraio 2023 e il 31 gennaio 2024, con conseguente attribuzione dello scatto stipendiale corretto. Ha inoltre chiesto l'applicazione del beneficio economico previsto dall'art. 50, comma 4, della legge n. 388/2000, in combinato disposto con l'art. 5 della legge n. 303/1998, relativo alla retrodatazione economica collegata alla nomina a consigliere di Cassazione. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo decreto del 13 ottobre 2025, deducendo l'illegittimità propria per contrasto con il precedente decreto, difetto assoluto di motivazione, irragionevolezza e violazione degli artt. 3, 24 e 111, comma 6, Cost., nonché illegittimità derivata per riproposizione delle censure originarie. In memoria non notificata ha prospettato ulteriori pretese sul computo dell'anzianità, ritenute tardive dal Collegio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, nei limiti dell'interesse azionato, quanto alla prima censura. L'art. 1, comma 8, della legge n. 130/2022 impone di conservare, a tutti i fini giuridici ed economici, l'anzianità complessivamente maturata; pertanto, il periodo di servizio effettivamente prestato nella magistratura ordinaria dopo la scadenza dell'interpello e fino al giorno precedente il transito non può essere escluso dal calcolo. Il riferimento alla data dell'interpello rileva per la formazione della graduatoria, ma non costituisce il termine finale dell'anzianità da riconoscere ai fini dell'inquadramento e della progressione economica. Sono stati quindi annullati in parte qua gli atti impugnati, fatti salvi gli effetti già prodotti, con obbligo del Ministero di rideterminare l'anzianità, le classi e gli scatti considerando il servizio maturato fino al 31 gennaio 2024 e di riconoscere gli scatti maturati nella magistratura di provenienza. Le eventuali differenze retributive dovranno essere maggiorate, dalla domanda al saldo, della maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, senza cumulo. È stata invece respinta la pretesa di applicazione del beneficio dell'art. 50, comma 4, della legge n. 388/2000: al momento del transito il ricorrente non aveva maturato nella magistratura ordinaria l'anzianità di 28 anni e nella magistratura tributaria non esiste una qualifica equivalente a quella di consigliere di Cassazione. È stata altresì ritenuta infondata la censura relativa al contrasto tra i due decreti: il secondo decreto riguardava una qualifica giuridica superiore e poteva collocare il magistrato nello scatto immediatamente inferiore, salvi gli effetti della temporizzazione. Le ulteriori pretese formulate per la prima volta nella memoria ex art. 73 c.p.a. sono state considerate tardive. Spese compensate per la complessità delle questioni e l'accoglimento solo parziale delle doglianze.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 8, l. 31 agosto 2022, n. 130

    conservano a tutti i fini giuridici ed economici l'anzianità complessivamente maturata

    Il magistrato transitato nella giurisdizione tributaria conserva anche il servizio prestato nella magistratura di provenienza fino al giorno precedente l'effettivo transito; la data di scadenza dell'interpello vale per la graduatoria, non per cristallizzare l'anzianità utile all'inquadramento.

  • art. 1, commi 4, 5 e 7, l. 31 agosto 2022, n. 130

    Disciplina il transito dei magistrati provenienti da altre giurisdizioni nei ruoli della magistratura tributaria e il procedimento di interpello; il richiamo al comma 7 non consente di escludere il servizio successivo alla scadenza dell'interpello.

  • art. 50, comma 4, l. 23 dicembre 2000, n. 388

    Il beneficio economico della retrodatazione di quattro anni è specificamente riferito ai magistrati ordinari promossi alla qualifica di consigliere di Cassazione e non è applicabile al magistrato transitato nella giurisdizione tributaria che non abbia già maturato il relativo diritto.

  • art. 4, comma 7, l. 6 agosto 1984, n. 425

    A seguito del superiore inquadramento, il magistrato può essere collocato nello scatto immediatamente inferiore rispetto a quello precedente, fatti salvi gli effetti della temporizzazione.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    Le differenze retributive spettanti per la ricostruzione della carriera sono maggiorate della maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, senza cumulo, dalla domanda al saldo.

  • art. 73 c.p.a.

    Non possono introdursi validamente per la prima volta in una memoria non notificata nuove pretese o censure rispetto a quelle tempestivamente dedotte.

Massime di principio

  • Il magistrato che transita da un'altra giurisdizione nei ruoli della magistratura tributaria conserva, ai fini giuridici ed economici, tutta l'anzianità effettivamente maturata nella giurisdizione di provenienza fino al giorno precedente l'effettivo transito.
  • La data di scadenza dell'interpello per il transito nella magistratura tributaria può essere utilizzata per formare la graduatoria e determinare la posizione dei candidati, ma non può essere assunta come termine finale dell'anzianità utile all'inquadramento e alla progressione economica quando il magistrato abbia continuato a prestare servizio fino al transito.
  • Il beneficio economico previsto per i magistrati ordinari promossi a consigliere di Cassazione non è estensibile al magistrato transitato nella giurisdizione tributaria che non abbia maturato il relativo diritto prima del transito, né può essere applicato in assenza, nella nuova giurisdizione, di una qualifica equivalente.
  • L'annullamento parziale dell'inquadramento stipendiale impone all'Amministrazione di rideterminare anzianità, classi e scatti secondo il servizio effettivamente maturato, lasciando salvi gli effetti già prodotti dagli atti di nomina e inquadramento.
  • Le differenze retributive derivanti dalla corretta ricostruzione della carriera spettano con la maggiorazione della maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, senza cumulo, dalla domanda fino al pagamento.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeMobilità, trasferimenti e comandiMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di motivazioneTermini del procedimentoRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.