Cassazione Penale, Sentenza n. 34612/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato, seppur parzialmente, la condanna inflitta dal Tribunale di Avellino per due reati tributari (violazione degli artt. 4 e 5 del dlgs n. 74/2000) commessi quale legale rappresentante della SeGeCo Srl. La difesa ha articolato quattro motivi: 1) illegittima dichiarazione di irreperibilità per non aver effettuato ricerche presso un precedente domicilio; 2) mancata notifica all'imputato di un atto contenente il capo di imputazione (avviso di comparizione privo del capo); 3) vizio della motivazione perché la condanna si sarebbe basata solo su presunzioni valide in ambito tributario; 4) illegittimità per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere i motivi manifestamente infondati o inammissibili. Sul primo motivo: inammissibile perché il ricorrente non ha indicato la norma violata e l'art. 159 cod. proc. pen. non prevede l'obbligo di effettuare ricerche presso precedenti domicili; dunque la declaratoria di irreperibilità è valida. Sul secondo motivo: irrilevante perché il decreto di citazione a giudizio notificato con il rito degli irreperibili in data 26/09/2016 era completo e conteneva il capo di imputazione, rendendo superflua la successiva notifica del 6/6/2017 priva del capo. Sul terzo motivo: le prove della produzione di redditi non dichiarati sono state tratte da documentazione oggettiva (atti depositati alla Camera di commercio), quindi non si tratta di mere presunzioni; il giudice del merito non ha commesso vizi logico-giuridici. Sul quarto motivo: la Corte di merito ha ritenuto ostativa la gravità della condotta e l'entità del danno causato all'Erario (riferendosi alla condotta criminosa, non al comportamento processuale), giustificando il diniego delle attenuanti generiche. Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
decreto legislativo n. 74 del 2000, art. 4
Articolo richiamato come titolo di reato contestato: violazione relativa a dichiarazioni e fattispecie tributarie; uno dei reati è stato ritenuto estinto per prescrizione in sede di appello
decreto legislativo n. 74 del 2000, art. 5
Articolo richiamato come titolo di reato contestato: la condanna residua si riferisce a violazione prevista da questa disposizione
art. 159 cod. proc. pen.
La Corte interpreta l'art. 159 come elencativo dei luoghi in cui devono essere eseguite le ricerche per la dichiarazione di irreperibilità (luogo di nascita, ultima residenza anagrafica, ultima dimora conosciuta, luogo di lavoro, schedari dell'Amministrazione penitenziaria) e ne ricava che i precedenti domicili non rientrano tra i luoghi obbligatori da verificare
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e per la comminazione della somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile
Massime di principio
- La dichiarazione di irreperibilità è valida se le ricerche sono state svolte nei luoghi indicati dall'art. 159 c.p.p.; la mancata verifica di un "precedente domicilio" non invalida automaticamente l'atto se non è tra i luoghi prescritti dalla norma
- Una successiva notificazione materiale priva di elementi (per es. del capo di imputazione) può risultare irrilevante se in precedenza è stata effettuata una notifica valida e completa (es. decreto di citazione notificato secondo il rito degli irreperibili contenente il capo di imputazione)
- Documenti amministrativi o d'archivio (ad es. atti depositati alla Camera di commercio) costituiscono prova oggettiva utilizzabile dal giudice penale per dimostrare redditi o elementi contabili; non sono necessariamente "presunzioni" inidonee se il loro valore probatorio è logicamente e giuridicamente motivato
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere giustificata dalla gravità della condotta criminosa e dall'entità del danno cagionato (rilevanza della condotta materiale e delle sue conseguenze), e non si confonde con la valutazione del comportamento processuale
- In cassazione, i motivi formulati come violazione di legge devono indicare la norma concreta violata; l'assenza di tale indicazione può determinare l'inammissibilità del motivo
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