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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15817/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di revisione ex art. 630 c.p.p. (lett. c) fondata su una presunta prova nuova: l'alibi fornito da Sabrina Gulino, che dichiarò di aver trascorso con il Commisso la notte del 12 gennaio 2013 e di averlo visto totalmente calvo. Il ricorrente contestava inoltre la valutazione della Corte di appello che aveva ritenuto inammissibili i restanti 22 motivi come ricadenti in doglianze di merito (errori di valutazione probatoria, travisamento, insufficienza di motivazione) già esaminate in grado di merito e di legittimità. Denunciava infine violazione degli artt. 629, 630, 631 c.p.p., dell'art. 125 comma 3 c.p.p. e dell'art. 6 CEDU per motivazione apparente o carente e per aver operato una indebita anticipazione del merito nella fase preliminare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso (e, per affermata conseguenza, l'istanza di revisione), ritenendo che: il ricorrente non ha rispettato l'art. 633 c.p.p. perché non ha specificato le ragioni per le quali la prova nuova sarebbe idonea, da sola o unitamente alle prove pregresse, a determinare il proscioglimento ai sensi degli artt. 529-531 c.p.p.; i motivi 2-23 non rientrano fra le ipotesi tassative dell'art. 630 c.p.p. trattandosi di doglianze di merito già valutate; alcune prove proposte (fotografie sulla calvizie) risultano manifestamente inidonee. Pertanto la richiesta di revisione è complessivamente inammissibile. Il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Disciplina le ipotesi tassative per la revisione; la Corte ricorda che molti motivi del ricorrente non rientrano tra le fattispecie previste (non sono nuovi elementi ma doglianze di merito).

  • art. 631 cod. proc. pen.

    Riguarda gli effetti della prova nuova; la Corte ha valutato che l'alibi dedotto non fosse idoneo a determinare il proscioglimento ai sensi di questa norma.

  • art. 633 cod. proc. pen.

    L'istanza di revisione deve indicare specificamente le ragioni e le prove che la giustificano; la mancata indicazione delle ragioni per cui la prova nuova incrina il quadro probatorio ha determinato l'inammissibilità.

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria d'inammissibilità quando la richiesta è fuori dalle ipotesi previste o manifestamente infondata; applicata per dichiarare inammissibile l'istanza complessiva.

  • art. 629 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel contesto delle ipotesi in cui è ammessa la revisione; la Corte verifica che i motivi siano attinenti a tali ipotesi.

  • artt. 529, 530, 531 cod. proc. pen.

    Norme sul proscioglimento e sul giudizio di merito che la prova nuova dovrebbe, se accertata, indurre a considerare; la valutazione preliminare deve accertare l'idoneità della novità a condurre al proscioglimento secondo questi articoli.

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione; la Corte ha ritenuto comunque carente l'istanza per mancata specificazione delle ragioni ex art. 633.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sui criteri di valutazione della prova; il ricorrente invocava carenze di motivazione in rapporto a tali criteri, ma la Corte ha considerato tali rilievi doglianze di merito non ammissibili in sede di revisione.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Consente alla Cassazione di correggere la motivazione del provvedimento impugnato; la Corte di cassazione ha esercitato questo controllo e potuto dichiarare l'inammissibilità anche per ragioni diverse da quelle indicate dalla Corte territoriale.

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    Prevede il versamento alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità; applicata per fissare la somma di €3.000,00.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

    Invocata dal ricorrente per vizio di motivazione e carenza di giusto processo; la Corte non ha ritenuto sufficiente l'argomentazione del ricorrente per invalidare l'inammissibilità ex art. 633.

Massime di principio

  • Per chiedere la revisione ex art. 630 c.p.p. su base di prova nuova è indispensabile indicare specificamente (art. 633 c.p.p.) non solo la prova, ma le ragioni per cui essa, da sola o unitamente alle prove pregresse, sarebbe idonea a determinare il proscioglimento ai sensi degli artt. 529-531 c.p.p.; la mera enunciazione del novum è insufficiente.
  • La fase preliminare di ammissibilità ha natura astratta: il giudice può valutare la pertinenza, rilevanza e idoneità della prova nuova a ribaltare il giudicato, ma non può sostituirsi al giudizio di merito con valutazioni approfondite di attendibilità; tuttavia può escludere i novae manifestamente inidonei o contraddetti ictu oculi.
  • Non rientrano tra le ipotesi di revisione le semplici critiche di merito (errori di valutazione probatoria, travisamento, insufficienza di motivazione) già esperibili nei gradi ordinari di giudizio; tali doglianze, se prospettate in revisione, rendono la richiesta inammissibile.
  • La tardività nella comparsa di una dichiarazione non preclude automaticamente che essa sia 'prova nuova': rileva se la prova era esistente ma non conosciuta o non dedotta nel processo; tuttavia il richiedente deve spiegare il perché della tardiva emersione quando ciò possa incidere sull'affidabilità.
  • Se la prova nuova è manifestamente contraddetta da elementi oggettivi (es. fotografie che non confermano la versione), il giudice può dichiararla manifestamente inidonea e respingere l'istanza in rito.
  • In sede di Cassazione il vizio di inammissibilità è sindacabile e la Corte può motivare diversamente rispetto al giudice di merito, correggendo la motivazione del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 619 c.p.p.

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