Sentenza n. 2158/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00578/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, n. 578/2025, che aveva dichiarato in parte improcedibili, in parte infondate e in parte inammissibili le censure contro la gara e l'aggiudicazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante, quarta classificata in una procedura aperta per l'affidamento quadriennale, rinnovabile per ulteriori ventiquattro mesi, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, ha impugnato la sentenza del TAR deducendo l'erroneità della decisione sul quinto motivo del ricorso di primo grado. La censura riguardava la violazione dei principi di segretezza delle offerte e di collegialità dei lavori della commissione giudicatrice, nonché della lex specialis e dell'art. 97 Cost. Secondo l'appellante, i commissari avrebbero scaricato sui propri dispositivi le offerte tecniche e le avrebbero esaminate e valutate individualmente tra una seduta riservata e l'altra, rinviando alle sedute successive la sola formalizzazione dei punteggi. Tale modalità avrebbe violato il disciplinare, che prevedeva la valutazione in seduta riservata, e avrebbe esposto le offerte a rischi di circolazione indebita, alterazione o interferenza esterna. L'appellante contestava inoltre che il TAR avesse confuso l'autonomia del singolo commissario, fisiologica nel metodo del confronto a coppie, con l'esame delle offerte al di fuori delle sedute collegiali, e sosteneva che non fosse necessaria la prova di un danno effettivo, trattandosi di violazioni di pericolo. In via preliminare, la controinteressata aveva eccepito il difetto di interesse, sostenendo che l'eventuale accoglimento della censura non avrebbe procurato un'utilità concreta alla quarta classificata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, riconoscendo che la censura riguardava vizi potenzialmente idonei a travolgere l'intera procedura valutativa e che l'interesse strumentale alla riedizione della gara era sufficiente per il concorrente partecipante. Ha distinto tale ipotesi da quella in cui un concorrente collocato in posizione deteriore contesti soltanto l'offerta di un concorrente meglio classificato, senza impugnare quella dell'altro concorrente la cui posizione resterebbe comunque prevalente. Nel merito, l'appello è stato respinto. La ricorrente non ha fornito prova né allegato specifici elementi indiziari circa un'effettiva compromissione della sicurezza o segretezza delle offerte, alterazioni dei file, divulgazioni indebite o interferenze di soggetti esterni. Il principio dispositivo temperato dal metodo acquisitivo non esonera il ricorrente dall'offrire almeno un principio di prova e dall'indicare circostanze concrete, sicché la censura meramente formale e generica non è idonea a dimostrare l'invalidità delle operazioni di gara. Anche nel merito la doglianza è stata ritenuta infondata. L'art. 93, comma 4, del d.lgs. 36/2023 consente alla commissione di riunirsi con modalità telematiche rispettose della riservatezza e prevede l'operatività attraverso la piattaforma digitale. Il disciplinare prescriveva la valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata e adottava il metodo del confronto a coppie, che richiede l'espressione autonoma e separata delle preferenze da parte di ciascun commissario. Il download dei file e l'esame individuale delle offerte, seguito dalla formalizzazione dei punteggi nelle sedute successive, non violano di per sé la collegialità, poiché il disciplinare non vietava espressamente tale modalità e il metodo valutativo presuppone valutazioni individuali. Neppure è stata ravvisata violazione della segretezza: la segretezza degli atti, volta a tutelare la par condicio, va distinta dalla riservatezza della valutazione tecnica, finalizzata a garantire la serenità di giudizio. La gestione telematica assicura tracciabilità, integrità e verificabilità delle operazioni, mentre la mera possibilità astratta di circolazione dei file fuori dalla piattaforma non dimostra una compromissione concreta. La sentenza del TAR è stata quindi confermata e l'appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in complessivi 9.000 euro, oltre oneri e accessori, in favore pro quota delle parti costituite.
Norme richiamate
art. 93, comma 4, d.lgs. 36/2023
la commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.
La disposizione consente modalità telematiche di riunione e di valutazione purché siano salvaguardate la riservatezza, l'integrità e la tracciabilità delle operazioni.
art. 97 Cost.
È richiamato quale fondamento dei principi di imparzialità, collegialità e corretto svolgimento delle operazioni di gara; la sua violazione non è stata ravvisata.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È richiamato nella sentenza di primo grado per la declaratoria di improcedibilità dei motivi concernenti clausole della lex specialis già contestate in un precedente giudizio.
Massime di principio
- Il concorrente partecipante a una gara conserva un interesse concreto e attuale a contestare vizi potenzialmente idonei a travolgere l'intera procedura o la fase valutativa, poiché l'interesse strumentale alla riedizione della competizione è sufficiente a radicare l'interesse ad agire; ciò è diverso dal caso in cui siano contestate soltanto offerte di concorrenti meglio classificati e resti intatta la posizione di un altro concorrente comunque prevalente.
- Nel processo amministrativo il principio dispositivo temperato dal metodo acquisitivo non esonera il ricorrente dall'allegare circostanze concrete e dall'offrire almeno un principio di prova del vizio dedotto; la mera prospettazione astratta di una possibile alterazione, divulgazione o interferenza non dimostra l'illegittimità delle operazioni di gara.
- Nel metodo del confronto a coppie, l'esame individuale delle offerte tecniche e l'espressione autonoma e separata delle preferenze da parte dei commissari sono compatibili con il principio di collegialità, purché siano rispettate le regole della lex specialis, siano formalizzati i passaggi essenziali e la decisione finale sia riconducibile alla commissione.
- Il mero download delle offerte tecniche da parte dei commissari sui propri dispositivi non compromette di per sé la segretezza o la genuinità delle valutazioni, quando la procedura telematica garantisca tracciabilità e integrità dei documenti e non siano allegati o provati alterazioni, divulgazioni indebite o interferenze esterne.
- La segretezza degli atti e la riservatezza della valutazione tecnica perseguono finalità distinte: la prima tutela soprattutto la par condicio tra concorrenti, mentre la seconda assicura la serenità di giudizio della commissione; la violazione della riservatezza valutativa richiede comunque elementi concreti idonei a dimostrare una deviazione o una compromissione effettiva del procedimento.
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