Sentenza del 19/01/2018 n. 1342 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro pari a 37.109 euro, emesso in relazione alla sentenza del Tribunale di Bari che, dichiarato nullo un accordo di fornitura con il Policlinico di Bari, l'aveva condannata a restituire somme percepite. La ricorrente sosteneva che dovesse applicarsi l'imposta di registro in misura fissa, invocando il principio di alternatività IVA-registro e la disciplina relativa ai provvedimenti di nullità o annullamento. Contestava inoltre l'assoggettamento a imposta della sentenza, poiché la sua esecutività era stata sospesa in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la sentenza, in quanto provvedimento di condanna alla restituzione di somme indebitamente percepite in assenza di un valido titolo giuridico, è soggetta all'imposta di registro proporzionale prevista per i provvedimenti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme. Non opera l'alternatività IVA-registro, perché non si tratta del pagamento di un corrispettivo per una prestazione soggetta a IVA, ma della restituzione di somme prive di causa giustificativa. La sospensione dell'esecutività della sentenza non incide sull'imposta, dovuta sulla pronuncia di primo grado, salva la possibilità di chiedere successivamente conguaglio o rimborso in caso di riforma definitiva. La società è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro, oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, Parte I
Provvedimenti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme o valori
Le sentenze che impongono il pagamento o la restituzione di somme, comportando un trasferimento di ricchezza, sono soggette all'imposta di registro proporzionale.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, nota II
Non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40
L'esclusione dall'imposta proporzionale opera solo quando la somma oggetto della condanna costituisce un corrispettivo per una prestazione effettivamente soggetta a IVA; non si applica alle restituzioni di somme indebitamente percepite.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, comma 1, lett. e), Tariffa, Parte I
Provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto l'annullamento o la declaratoria di nullità di un atto
La norma prevede l'imposta in misura fissa per i provvedimenti con funzione meramente ripristinatoria o restitutoria conseguenti alla nullità o all'annullamento di un atto. La Corte non ha applicato tale disposizione nel caso concreto anche perché la relativa questione è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile in Cassazione.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37
Gli atti dell'autorità giudiziaria sono soggetti all'imposta anche se impugnati o ancora impugnabili
L'imposta di registro è dovuta sulla sentenza di primo grado anche quando essa sia stata impugnata o la sua esecutività sia stata sospesa, fatta salva la possibilità di conguaglio o rimborso in base all'esito definitivo.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40
Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro
Il principio impedisce la tassazione proporzionale con imposta di registro degli atti relativi a operazioni soggette a IVA, ma non riguarda le pronunce giudiziali che dispongono la restituzione di somme per mancanza di un valido titolo contrattuale.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77
La riforma successiva della sentenza tassata può fondare un autonomo diritto al conguaglio o al rimborso, da esercitare secondo i termini e le modalità previste dalla norma.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Una sentenza che ordina la restituzione di somme perché percepite senza valido titolo è normalmente qualificata, ai fini dell'imposta di registro, come provvedimento di condanna al pagamento di somme e può essere assoggettata a imposta proporzionale.
- Il principio di alternatività IVA-registro si applica quando la somma rappresenta il corrispettivo di una prestazione imponibile IVA; non si applica automaticamente alle restituzioni derivanti da nullità, indebito o assenza di causa contrattuale.
- La sospensione dell'esecutività o la pendenza dell'impugnazione non impediscono, di regola, la registrazione e la liquidazione dell'imposta sulla sentenza di primo grado.
- Se la sentenza viene successivamente riformata con decisione definitiva, il contribuente deve attivare lo specifico procedimento per ottenere il conguaglio o il rimborso dell'imposta eventualmente non più dovuta.
- La qualificazione fiscale dipende dal contenuto e dagli effetti giuridici tipici del provvedimento registrato, non soltanto dalla natura economica delle somme oggetto della controversia.
- La qualificazione del provvedimento come pronuncia di nullità o annullamento con funzione meramente ripristinatoria può condurre all'imposta fissa, ma tale argomento deve essere dedotto tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio e non introdotto per la prima volta in Cassazione.
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