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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26177/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo unico manifestamente infondato per genericità, in quanto privo di critiche concrete alla motivazione della sentenza impugnata sulla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato, salvo la revoca della confisca del denaro sequestrato, la condanna di primo grado emessa in rito abbreviato nei confronti dell'imputato per detenzione di sostanza stupefacente ritenuta destinata allo spaccio, con applicazione della continuazione ex art. 81 c.p. e della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Con il solo motivo di ricorso la difesa contestava la conferma del giudizio di colpevolezza, ma la censura è stata ritenuta manifestamente infondata perché generica e non confrontata con le specifiche argomentazioni della Corte di appello, che aveva adeguatamente motivato sulla destinazione allo spaccio dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato per il vincolo della continuazione tra i fatti contestati

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    richiamato quale fattispecie incriminatrice ritenuta integrata, in relazione alla detenzione di stupefacente destinato allo spaccio in ipotesi di lieve entità

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la conseguenza economica della declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolve in una censura generica, priva di confronto con la motivazione della sentenza impugnata e non indica specifiche ragioni di errore del ragionamento decisorio.
  • Quando il giudice di merito ha motivato in modo adeguato sulla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, la contestazione difensiva che non attacca in concreto tale percorso argomentativo non è idonea a scalfire il giudizio di responsabilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo del pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi incompatibili, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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