Ordinanza n. 1282/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla ricostruzione di carriera, all’anzianità di servizio e alle differenze retributive
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1362 del 21 settembre 2022. La pronuncia aveva accertato il suo diritto all’applicazione della ricostruzione di carriera in luogo della temporizzazione e aveva ordinato all’Amministrazione di riconoscere l’anzianità di servizio e le relative differenze retributive. Il Ministero ha prodotto documentazione relativa all’adozione di un decreto di ricostruzione di carriera, al superamento del controllo preventivo amministrativo-contabile, alla liquidazione degli interessi legali e al pagamento delle spese legali. La ricorrente ha tuttavia dedotto che, pur essendo stata pagata la sorte capitale al netto delle ritenute fiscali, non sarebbe stata corrisposta la rivalutazione monetaria maturata sulla sorte capitale dalle singole scadenze fino al soddisfo.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito il giudizio di ottemperanza né accertato in via definitiva l’integrale adempimento del giudicato. Considerato che l’Amministrazione non aveva fornito tempestivamente la relazione richiesta con le precedenti ordinanze e che permaneva una contestazione circa la mancata corresponsione della rivalutazione monetaria, il Tribunale ha disposto un ulteriore incombente istruttorio. I competenti organi del Ministero, tramite l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, dovranno depositare entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla previa comunicazione dell’ordinanza una relazione indicante: lo stato degli adempimenti eseguiti; gli adempimenti ancora necessari per la piena attuazione della sentenza; la tempistica prevista per l’esatto e completo adempimento, tenendo conto anche della doglianza sulla rivalutazione monetaria. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 novembre 2026. La segreteria dovrà comunicare l’ordinanza alle parti, all’USR Calabria e all’Ambito Provinciale di Cosenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando la documentazione prodotta dall’Amministrazione non consente di verificare l’integrale esecuzione del giudicato e permane una contestazione su componenti del credito riconosciuto, il giudice può disporre un ulteriore incombente istruttorio mediante richiesta di una relazione sullo stato degli adempimenti.
- La relazione richiesta dal giudice dell’ottemperanza deve indicare non soltanto gli adempimenti già compiuti, ma anche quelli ancora necessari e la relativa tempistica, così da consentire la verifica dell’esatto e completo adempimento del giudicato.
- Nel verificare l’esecuzione di una pronuncia che riconosce differenze retributive, il giudice dell’ottemperanza può richiedere all’Amministrazione di chiarire anche il pagamento delle componenti accessorie del credito, comprese quelle oggetto di specifica contestazione della parte interessata.
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