Cassazione Civile, Ordinanza n. 29187/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Due proprietari di fondi confinanti agivano in giudizio chiedendo il regolamento del confine ex art. 950 c.c. e il risarcimento del danno, deducendo che l’altro confinante, con lavori eseguiti sul proprio immobile, avrebbe sconfinato sul loro terreno. Il convenuto eccepiva preliminarmente la cessazione della materia del contendere per una pretesa transazione e l’improcedibilità per mancata mediazione, sostenendo nel merito la certezza del confine e l’inesistenza di sconfinamenti. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’appello confermava. In cassazione il soccombente deduceva: 1) violazione dell’art. 950 c.c. e vizio motivazionale, assumendo che il confine fosse certo e che il giudice avesse mal valutato il proprio titolo di provenienza e quello avversario; 2) omessa/insufficiente motivazione sulla consulenza tecnica d’ufficio e sulle osservazioni critiche svolte in appello; 3) violazione delle norme sulle spese di lite, perché la Corte d’appello aveva liquidato due compensi distinti pur in presenza di due appellati assistiti dallo stesso difensore e con identica posizione processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo correttamente affermata l’incertezza del confine ai fini dell’art. 950 c.c. sulla base delle reciproche contestazioni tra le parti e ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a una nuova valutazione di titoli e CTU, attività riservata al giudice di merito. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, quando più parti con identica posizione processuale sono difese dallo stesso avvocato, spetta un compenso unico e non plurimi compensi integrali. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alle spese di appello e, decidendo nel merito, le spese del grado sono state rideterminate in euro 2.775,00 complessivi in favore degli appellati considerati come unica parte processuale, oltre spese forfettarie, IVA e CPA. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 950 c.c.
L’azione di regolamento di confini presuppone una situazione di incertezza oggettiva o soggettiva sulla linea di demarcazione; tale incertezza può desumersi anche dalle reciproche contestazioni delle parti sulla collocazione del confine e su eventuali sconfinamenti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove, riservata al giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle sole anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti; non è più censurabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 348 ter c.p.c., comma 5
In caso di doppia conforme il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e non confronta le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2
Le regole sulla c.d. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti nei termini previsti dalla norma di conversione.
D.M. n. 55 del 2014, art. 8, comma 1
Quando più parti hanno la stessa posizione processuale e sono assistite dallo stesso difensore, la liquidazione delle spese deve avvenire in misura unitaria, poiché la parte soccombente sopporta il costo della più concentrata attività difensiva.
D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 8
La liquidazione dei compensi va effettuata tenendo conto dell’unitarietà della difesa quando vi sia un unico avvocato per più parti con identica posizione processuale.
art. 183 c.p.c.
Richiamato solo come riferimento alle difese svolte in primo grado, senza autonoma decisione su una questione processuale specifica.
Massime di principio
- Nel giudizio di regolamento di confini è sufficiente, per integrare il presupposto dell’azione, che la linea di separazione non sia oggettivamente e soggettivamente certa, e tale incertezza può emergere anche dal contrasto tra le parti sulla reale ubicazione del confine.
- La valutazione dei titoli di provenienza e delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio appartiene al giudice di merito; in cassazione non è consentita una nuova lettura del materiale probatorio né la sostituzione di una diversa ricostruzione dei fatti.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale è denunciabile solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale radicale, non anche per mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- In presenza di doppia conforme, il ricorrente che intenda dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo deve allegare e confrontare specificamente le ragioni di fatto delle due decisioni di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Se più soggetti hanno identica posizione processuale e sono difesi dallo stesso avvocato, la liquidazione delle spese va effettuata una sola volta in misura unitaria, salvo diversa previsione normativa o specifica complessità difensiva.
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