Cassazione Civile, Sentenza n. 33474/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del Tribunale di Treviso che aveva ammesso al passivo, in grado ipotecario, le "quote interessi corrispettivi" incluse nelle rate scadute (30/6/2009, 31/12/2009, 30/6/2010, 31/12/2010) calcolate al tasso convenzionale previsto nei contratti di mutuo. Il fallimento sosteneva che, per effetto delle norme fallimentari (artt. 54 e 55 l.fall.) e dell'art. 2855 c.c., il piano di ammortamento non poteva più trovare applicazione nella parte concernente interessi non maturati e che solo gli interessi effettivamente maturati sulle quote capitale nei due anni anteriori al fallimento possono godere del rango ipotecario; contestava inoltre la misura del tasso indicato dalla banca e denunciava vizi procedurali
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del fallimento. Ha ritenuto corretta la decisione del tribunale che aveva ammesso le quote interessi richieste, perché: il piano di ammortamento resta efficace fino alla data di dichiarazione di fallimento e, pertanto, "gli interessi dovuti" ai sensi dell'art. 2855, comma 2, c.c. sono quelli risultanti dal piano per le rate scadute nel biennio; il ricorrente non aveva chiesto l'invalidazione delle clausole del piano di ammortamento né provato in modo circostanziato la non corrispondenza del calcolo degli interessi richiesti; molte delle questioni sollevate in cassazione erano nuove o non adeguatamente dedotte in primo grado. Spese di giudizio a carico del fallimento e richiamo alla possibile applicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002
Norme richiamate
art. 2855 cod. civ.
La Corte ha interpretato che l'estensione del privilegio ipotecario agli "interessi dovuti" riguarda gli interessi risultanti dal piano di ammortamento in relazione alle rate scadute nel limite del biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento
art. 54 l.fall.
Richiamata nel contesto della disciplina dei rapporti contrattuali pendenti nel fallimento; la Corte ha ritenuto che il richiamo alla norma non esclude la vigenza, fino alla data di fallimento, del piano di ammortamento pattuito
art. 55 l.fall.
La decadenza dal beneficio del termine prevista dalla norma non implica l'automatica perdita degli effetti del piano di ammortamento già maturati fino alla data di fallimento; quindi non conseguiva, di per sé, l'azzeramento delle quote di interessi pattuite
art. 98 e ss. l.fall. (opposizione allo stato passivo)
Norma procedurale che disciplina l'opposizione allo stato passivo; richiamata quale titolo del procedimento originario davanti al tribunale
art. 380-bis e art. 378 cod. proc. civ.
Richiamate come norme procedurali sulla decisione in camera di consiglio e sui memorie depositate; la Corte ha valutato l'opportunità della trattazione in pubblica udienza e l'ammissibilità delle deduzioni
art. 13 d.P.R. n.115/2002 (contributo unificato)
Riferimento alla possibilità di applicare un ulteriore contributo unificato in capo al ricorrente, in relazione al tenore della pronuncia e ai presupposti processuali
Massime di principio
- Il piano di ammortamento di un mutuo resta vincolante ed efficace fino alla data della dichiarazione di fallimento; le quote indicate nel piano possono quindi essere rilevanti per determinare gli "interessi dovuti" ai fini dell'art.2855, comma 2, c.c.
- Per ottenere l'esclusione dal grado ipotecario di interessi conglobati nel piano di ammortamento è necessario chiedere l'invalidazione o la modifica delle clausole del piano (azioni di natura sostanziale), non limitarsi a eccezioni formali o a riferimenti astratti alla normativa fallimentare
- La qualificazione degli interessi come "dovuti" ai fini della prelazione ipotecaria va valutata rispetto alle scadenze e alla composizione contrattuale delle rate: rilevano gli interessi riferibili al biennio anteriore al fallimento risultanti dal piano di ammortamento
- Se si contesta la misura o il calcolo degli interessi, occorre dedurre e documentare specificamente la modalità di calcolo alternativa (es. diverso parametro Euribor o diversa percentuale) e chiedere, se necessario, l'accertamento tecnico in primo grado; non è ammessa la sollevazione ex novo in cassazione
- In sede di opposizione allo stato passivo è essenziale formulare in modo chiaro e completo le domande istruttorie e le eccezioni da svolgere; omissioni o deduzioni meramente assertive possono rendere le censure inammissibili in sede di legittimità
- Quando si tratta di interessi e privilegio ipotecario, la strategia difensiva deve prevedere (i) calcoli precisi e comparativi, (ii) eventuale CTU in primo grado, (iii) richiesta di invalidazione delle clausole se si ritiene che il piano sia viziato
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