Sentenza n. 146/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: cancellazione dalle graduatorie d’istituto per incarichi e supplenze, adottata in autotutela dalla scuola capofila, per il ritenuto mancato possesso di sei dei dodici CFU richiesti nel settore disciplinare rilevante
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione della dirigente scolastica con cui era stata disposta la sua cancellazione dalle graduatorie d’istituto per incarichi e supplenze relative a una classe di concorso, all’esito della verifica del mancato possesso di sei dei dodici CFU maturati nel settore disciplinare indicato. Ha inoltre impugnato gli atti connessi, comprese le note di riscontro all’istanza di rettifica in autotutela e alla richiesta di accesso documentale, la nota del Servizio provinciale per il reclutamento e la gestione del personale della scuola e, in parte qua, il bando provinciale relativo alla formazione delle graduatorie d’istituto per il triennio scolastico 2024/2027. Dal testo emerge che il ricorrente aveva dedotto questioni relative alla legittimità della cancellazione, agli atti presupposti e al diniego parziale di accesso ai dati dei controinteressati. Il decreto cautelare monocratico aveva respinto la domanda cautelare ritenendo insussistente la giurisdizione del giudice amministrativo. Prima della decisione collegiale, il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese, cui ha aderito la Provincia.
La decisione
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare, previa informazione alle parti della possibile definizione ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Il Collegio ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., in relazione all’art. 84, comma 1, c.p.a., che consente alla parte di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o da difensore munito di mandato speciale, depositata o resa in udienza. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità della cancellazione dalle graduatorie, né è stata adottata una decisione definitiva sulla giurisdizione. Le spese sono state compensate in ragione dell’accordo intervenuto tra le parti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, quando ne ricorrono i presupposti e le parti siano state informate della possibile definizione.
art. 56 c.p.a.
È stato richiamato quale base della domanda di misure cautelari monocratiche, precedentemente respinta.
art. 84, comma 1, c.p.a.
La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata dal relativo verbale
La rinuncia al ricorso, effettuata nelle forme previste dalla disposizione, consente al giudice di dichiarare l’estinzione del giudizio.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia al ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato richiamato, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale presupposto per la tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari mediante oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso può essere effettuata in ogni stato e grado del giudizio mediante dichiarazione della parte o del difensore munito di mandato speciale, purché resa e depositata nelle forme previste dall’art. 84, comma 1, c.p.a.; in tal caso il giudice dichiara l’estinzione del giudizio.
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso e la parte resistente aderisce alla richiesta di compensazione, le spese di lite possono essere compensate in ragione dell’accordo intervenuto tra le parti.
- La definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare è ammissibile quando il collegio abbia previamente informato le parti della possibile decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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