Cassazione Penale, Sentenza n. 14814/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza dell'8/7/2022 con cui la Corte d'appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di eliminare l'aumento di pena di 2 anni, applicato nella sentenza di condanna del 27/6/2013 con il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente ha sostenuto che, a seguito dell'assoluzione di altri imputati e della riduzione del numero degli associati a otto, l'aggravante non sarebbe più configurabile e pertanto il maggior aumento di pena dovrebbe essere escluso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non possa rimettere in discussione vizi di merito o di diritto già soggetti a cognizione e definiti con sentenza irrevocabile, salvo ipotesi tassative (es. abrogazione della norma, dichiarazione di illegittimità costituzionale, revisione, provvedimenti clemenziali). La Corte ha inoltre precisato che la sola sopravvenienza di elementi che rendano insussistente una circostanza aggravante non autorizza il giudice dell'esecuzione a modificare la pena, a meno che non ricorra l'illegittimità della pena in senso tecnico (pena di specie diversa o oltre massimo edittale) o casi particolari come norme incostituzionali o contrasto con la CEDU. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 74, comma 3
Norma invocata quale aggravante che ha determinato l'aumento di pena; la Corte ha ritenuto che la sussistenza o meno dell'aggravante, una volta stabilita con sentenza irrevocabile, non possa essere rimessa in discussione dal giudice dell'esecuzione salvo i casi tassativi previsti dall'ordinamento.
Codice di procedura penale, artt. 667, 668, 671, 672, 674, 675, 676
Queste norme delineano le competenze del giudice dell'esecuzione: possono essere affrontati dubbi esecutivi, benefici decorrenti da norme sopravvenute e integrazioni della decisione incompleta, ma non rientra il sindacato generale di legittimità o merito delle decisioni irrevocabili.
Codice di procedura penale, art. 673
Prevede la revoca della sentenza in caso di abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma incriminatrice; la Corte segnala che solo fatti sopravvenuti di tale natura possono giustificare interventi in sede esecutiva.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. e Sez. 1 richiamate: es. n. 15498/2020 LOVRIC; n. 47766/2015 Butera; n. 42858/2014 Gatto; n. 18821/2013 Ercolano; n. 26259/2015; n. 38809/2022 Miraglia; n. 47182/2022 Savini)
La giurisprudenza consolidata distingue i limiti della giurisdizione esecutiva: essa può intervenire per effetti sopravvenuti (abrogazione, illegittimità costituzionale, contrasto CEDU) o per palesi errori che hanno prodotto una pena formalmente illegale (pena di specie diversa o oltre il massimo edittale), ma non per riesaminare contestazioni di merito già decidende in sede di cognizione.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non è competente a riesaminare e cancellare aggravanti o elementi del fatto stabiliti da sentenze irrevocabili: tali censure devono essere sollevate nei gradi di cognizione (appello, cassazione) o, se emergono fatti nuovi rilevanti, con gli strumenti previsti (revisione).
- Solo in ipotesi tassative il giudice dell'esecuzione può intervenire sulla pena: abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, decisioni della CEDU che incidono sul trattamento sanzionatorio, palesi errori materiali o giuridici che rendano la pena formalmente illegale, o casi espressamente previsti dalla legge processuale.
- La sopravvenienza di pronunce assolutorie nei confronti di terzi o la riduzione del numero di associati non determina automaticamente la modificabilità dell'aggravante in sede esecutiva: chi ritiene illegittima la decisione deve aver tempestivamente utilizzato i rimedi in cognizione o promuovere gli strumenti straordinari previsti dall'ordinamento.
- Se la pena applicata non supera il massimo edittale e non è di specie diversa da quella prevista, la semplice insussistenza sopravvenuta di una circostanza aggravante non costituisce di per sé illegittimità della pena rilevabile in esecuzione.
- Per tutelare efficacemente i diritti dell'imputato conviene documentare e sollevare l'eventuale vizio già nel processo di cognizione e, se necessario, proporre ricorso per cassazione o istanze di revisione; in esecuzione va invocata l'intervento solo se ricorrono gli specifici presupposti di legge (es. abrogazione, incostituzionalità, decisioni CEDU).
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