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Sentenza

Sentenza n. 2829/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202500537

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione di ampliamenti al piano rialzato e seminterrato e di una veranda chiusa al primo piano, ritenuti realizzati senza titolo edilizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, erede della proprietaria originaria dell’immobile, ha impugnato l’ordinanza notificata il 20 gennaio 2025, adottata dopo un sopralluogo congiunto del 20 dicembre 2024. Ha dedotto: 1) violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio, lamentando che il contraddittorio avrebbe consentito accertamenti sull’epoca e sulla compatibilità delle opere; 2) violazione del d.lgs. 42/2004 e incompetenza comunale, sostenendo che, essendo l’edificio vincolato, la demolizione spettasse alla Soprintendenza e che occorressero il suo preventivo coinvolgimento e l’autorizzazione culturale; 3) eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, per mancati accertamenti sulla data, natura e incidenza delle opere, inadeguatezza dei rilievi catastali e mancata valutazione dei rischi per la stabilità; 4) violazione della proporzionalità, dell’art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU e dell’art. 97 Cost., in ragione della natura degli interventi e del tempo trascorso. Il Comune ha contestato i motivi, sostenendo che gli ampliamenti e la veranda erano abusivi, che l’immobile non risultava documentato prima del 1971, che la Soprintendenza era stata informata e che non vi era prova né dell’anteriorità al 1942 né di un rischio statico. L’istanza cautelare era stata già respinta il 16 aprile 2025 per difetto di fumus.

La decisione

Il TAR ha respinto tutti i motivi e il ricorso. Ha escluso la violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990 perché l’ordine di demolizione, conseguente all’accertamento di un abuso, è vincolato e non richiede comunicazione di avvio. Ha ritenuto adeguata l’istruttoria, fondata sul sopralluogo congiunto, sulle planimetrie storiche e sulle visure catastali, che avevano consentito di individuare gli ampliamenti e la veranda; il ricorrente non ha fornito elementi concreti per dimostrare che le opere fossero anteriori al 1942. Quanto al vincolo culturale, il Comune conserva il potere di ordinare la rimozione dell’abuso, mentre alla Soprintendenza spettano la valutazione di tutela e la prescrizione delle modalità esecutive: l’autorizzazione dell’art. 21 d.lgs. 42/2004 condiziona l’esecuzione materiale, non la validità dell’ordine. Inoltre, il parere della Soprintendenza del 7 febbraio 2023 prospettava soltanto l’inserimento dell’edificio in un elenco di fabbricati da tutelare e non provava una dichiarazione di interesse culturale diretto. Il richiamo all’art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001 è stato respinto: la fiscalizzazione non si applica agli immobili sottoposti a tutela culturale o paesaggistica e, comunque, l’impossibilità tecnica di demolire senza pregiudicare parti conformi rileva nella fase esecutiva, non sulla legittimità dell’ordine. È stata infine esclusa la violazione della proporzionalità: trattandosi di misura vincolata, non residua una scelta tra misure alternative né un bilanciamento con l’interesse alla conservazione dell’opera abusiva; non erano state dimostrate circostanze eccezionali. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    l’ordine di demolizione è un atto vincolato, adottato in presenza di un accertato abuso edilizio, e pertanto non richiede la previa comunicazione di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990

    La comunicazione di avvio non è necessaria per l’adozione dell’ordine di demolizione, in quanto atto vincolato conseguente all’accertamento dell’abuso.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    La presenza del vincolo non priva, dunque, il Comune del potere di reprimere l’abuso, ma impone il coordinamento con l’autorità preposta alla tutela nella fase esecutiva.

    Il Comune può ordinare la rimozione dell’abuso anche in presenza di un vincolo culturale; la Soprintendenza interviene per tutelare il bene e disciplinare le modalità dell’esecuzione. Il potere comunale repressivo e quello di tutela culturale sono distinti e complementari.

  • art. 21 d.lgs. 42/2004

    L’autorizzazione prescritta dall’art. 21 del d.lgs. n. 42 del 2004 non costituisce, pertanto, un presupposto di validità dell’ordine comunale, ma condiziona la sua materiale attuazione.

    L’autorizzazione della Soprintendenza è necessaria prima della materiale esecuzione del ripristino, ma la sua mancanza non invalida l’ordine comunale di demolizione.

  • artt. 13 e seguenti d.lgs. 42/2004

    Tale formulazione esprime soltanto una proposta di futura catalogazione e non dimostra che sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale prevista dagli artt. 13 e seguenti del d.lgs. n. 42 del 2004.

    La mera individuazione dell’edificio come rappresentativo del tessuto storico, ai fini di una possibile futura catalogazione, non prova l’esistenza di una dichiarazione di interesse culturale diretto.

  • art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001

    In ogni caso, anche prescindendo da tale impedimento normativo, si deve osservare che l’eventuale impossibilità tecnica della demolizione rileva esclusivamente nella fase esecutiva e non incide sulla legittimità del provvedimento demolitorio, che resta un atto vincolato e doveroso in presenza di accertate opere abusive.

    L’eventuale impossibilità tecnica di demolire senza pregiudicare le parti conformi non incide sulla legittimità dell’ordine, ma viene in rilievo nella fase esecutiva; la fiscalizzazione non opera per immobili sottoposti a tutela culturale o paesaggistica.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    Esso non è invece configurabile in relazione all’ordine di demolizione, che costituisce un atto vincolato e doveroso conseguente all’accertamento dell’abuso, senza che residui alcuno spazio per la scelta di una misura meno gravosa o per il bilanciamento con l’interesse del privato alla conservazione dell’opera illecitamente realizzata.

    La censura di sproporzione non può fondare l’annullamento dell’ordine vincolato di demolizione, che non lascia all’amministrazione margini per scegliere una misura meno gravosa o bilanciare l’interesse privato alla conservazione dell’abuso.

Massime di principio

  • L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive è un atto vincolato e doveroso conseguente all’accertamento dell’abuso; per la sua adozione non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento.
  • In presenza di un vincolo culturale, il Comune conserva il potere di ordinare la rimozione dell’abuso edilizio. La Soprintendenza esercita funzioni complementari di tutela, valutando l’impatto del ripristino e prescrivendone le modalità; la sua autorizzazione condiziona l’esecuzione materiale, non la validità dell’ordine comunale.
  • La proposta di inserire un edificio in un elenco o in schede di fabbricati da tutelare non dimostra, da sola, l’esistenza di una dichiarazione di interesse culturale diretto: tale presupposto deve essere provato con atti idonei.
  • L’eventuale impossibilità tecnica di demolire senza pregiudicare le parti conformi dell’edificio rileva nella fase esecutiva e non rende illegittimo l’ordine di demolizione; la fiscalizzazione prevista dall’art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001 non opera per gli immobili sottoposti a tutela culturale o paesaggistica.
  • La proporzionalità non consente di sostituire l’ordine di demolizione con una misura meno gravosa quando l’amministrazione esercita un potere vincolato a fronte di un abuso accertato; circostanze eccezionali idonee a incidere sulla prevalenza dell’interesse pubblico al ripristino devono essere specificamente allegate e dimostrate.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniVincolo culturale
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

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