Cassazione Penale, Ordinanza n. 21971/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna di un imputato a mesi dieci di reclusione ed euro 800 di multa per detenzione di arma comune da sparo, del relativo munizionamento e ricettazione della medesima arma. L'imputato ricorreva per cassazione deducendo: 1) vizio di motivazione sulla ricettazione, sostenendo che non fosse stata accertata la provenienza del bene e che non fossero state considerate le difese circa la diversa origine del fucile, del quale egli non sapeva la provenienza furtiva; 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità prevista dall'art. 648, comma 2, c.p.; 3) vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche e per la determinazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi riproponevano questioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, la quale aveva fornito argomentazioni logiche, ampie e convincenti. In particolare, quanto alla ricettazione, ha ribadito il principio secondo cui risponde del reato chi, trovato in possesso di refurtiva, in assenza di elementi che colleghino il possesso al furto, non offra una spiegazione attendibile della provenienza del bene, con riflessi sull'elemento soggettivo. Quanto alle doglianze sulla minore gravità, sulle attenuanti generiche e sulla continuazione, le ha ritenute aspecifiche perché non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
prevede l'ipotesi di minore gravità della ricettazione, non riconosciuta nel caso concreto
art. 133 c.p.
richiamato per affermare la conformità della pena ai criteri legali di commisurazione
art. 606 c.p.p.
il motivo di ricorso per cassazione deve denunciare un vizio di motivazione specifico e non può limitarsi a riproporre censure già disattese in appello
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 648 c.p.
norma incriminatrice della ricettazione, richiamata per la valutazione dell'elemento soggettivo del reato
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre, senza confronto critico, questioni già esaminate e motivate dal giudice di merito.
- Ai fini della ricettazione, la mancata offerta di una spiegazione attendibile sull'origine del possesso di un bene proveniente da furto può sorreggere il giudizio di responsabilità e incidere sulla prova dell'elemento soggettivo.
- La richiesta di riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità della ricettazione e quella relativa alle attenuanti generiche devono confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; in mancanza, la censura è aspecifica.
- La commisurazione della pena è censurabile in cassazione solo se il provvedimento non dia conto, in modo non illogico, dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; una pena esigua e motivata è insindacabile in sede di legittimità nei limiti della motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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