Sentenza n. 710/2026 - Bari, Sezione U
per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento: - in parte qua e nei limiti dell'interesse, del decreto n. DM 323 del 1° settembre 2022 (comunicato in data 8 settembre 2022 e pubblicato in G.U. in data 14 settembre 2022), avente ad oggetto “il riesame del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DECMIN-0000331 del 23 novembre 2016 di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio della centrale termoelettrica della Società Ital Green Energy S.r.l. e dell'istallazione per la produzione di oli vegetali della Società interconnessa Casa Olearia Italiana S.p.A, situate nel Comune di Monopoli (BA)”; - di ogni altro atto al predetto comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi inclusi, in parte qua e nei limiti dell'interesse: - il resoconto degli esiti della conferenza di servizi comunicato con nota MITE prot. 83283 del 5 luglio 2022 e gli allegati Parere istruttorio conclusivo (PIC) reso con nota CIPPC/962 del 30 giugno 2022 e la proposta di Piano di monitoraggio e controllo aggiornata in coerenza con il PIC, resa da ISPRA con nota prot. 37200/2022 del 30 giugno 2022; - la nota MITE prot. 47602 del 20 aprile 2022, di comunicazione dell'avvio della Conferenza di Servizi in modalità asincrona; il Parere istruttorio conclusivo (PIC) reso e comunicato dalla Commissione AIA con nota del 4 aprile 2022, prot. CIPP/577; - il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) reso e comunicato da ISPRA con nota del 13 aprile 2022, prot. 20836/2022. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ital Green Energy S.r.l. il 18 gennaio 2023: per l'annullamento: - in parte qua e nei limiti dell'interesse, della nota ISPRA prot. 0060828/2022 del 4 novembre 2022; - di ogni altro atto alla predetta presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, con espressa riserva di ulteriori motivi aggiunti; - nonché, di tutti gli atti presupposti già impugnati con il ricorso introduttivo e più specificatamente: - in parte qua e nei limiti dell'interesse, del decreto n. DM 323 del 1° settembre 2022 (comunicato in data 8 settembre 2022 e pubblicato in G.U. in data 14 settembre 2022), avente ad oggetto “il riesame del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DECMIN-0000331 del 23 novembre 2016 di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio della centrale termoelettrica della Società Ital Green Energy S.r.l. e dell'istallazione per la produzione di oli vegetali della Società interconnessa Casa Olearia Italiana S.p.A, situate nel Comune di Monopoli (BA)”; - di ogni altro atto al predetto comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi inclusi, in parte qua e nei limiti dell'interesse: - il resoconto degli esiti della conferenza di servizi comunicato con nota MITE prot. 83283 del 5 luglio 2022 e gli allegati Parere istruttorio conclusivo (PIC) reso con nota CIPPC/962 del 30 giugno 2022 e la proposta di Piano di monitoraggio e controllo aggiornata in coerenza con il PIC, resa da ISPRA con nota prot. 37200/2022 del 30 giugno 2022; - la nota MITE prot. 47602 del 20 aprile 2022, di comunicazione dell'avvio della Conferenza di Servizi in modalità asincrona; il Parere istruttorio conclusivo (PIC) reso e comunicato dalla Commissione AIA con nota del 4 aprile 2022, prot. CIPP/577; - il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) reso e comunicato da ISPRA con nota del 13 aprile 2022, prot. 20836/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, nonché gli atti istruttori e il piano di monitoraggio e controllo; con motivi aggiunti, nota ISPRA relativa all’attuazione delle prescrizioni AIA
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato, nei limiti del loro interesse, il decreto ministeriale di riesame dell’AIA relativa alla centrale termoelettrica e all’installazione per la produzione di oli vegetali situate nel Comune di Monopoli, nonché gli atti presupposti e connessi, tra cui gli esiti della conferenza di servizi, il parere istruttorio conclusivo della Commissione AIA, il piano di monitoraggio e controllo ISPRA e la comunicazione di avvio della conferenza di servizi. Con motivi aggiunti hanno impugnato anche una successiva nota ISPRA. Il testo della sentenza non espone i singoli vizi di legittimità dedotti, poiché la decisione è fondata esclusivamente sulla sopravvenuta carenza di interesse. Le ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, rappresentando che l’interlocuzione con gli enti competenti aveva condotto al riesame di alcune prescrizioni dell’AIA, all’aggiornamento del parere istruttorio conclusivo e alla correzione del piano di monitoraggio e controllo; hanno inoltre ritenuto superate anche le prescrizioni non riesaminate alla luce degli esiti positivi dei più recenti rilievi tecnico-analitici.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La dichiarazione delle ricorrenti, fondata sul riesame e sulla correzione di parte delle prescrizioni AIA e sul superamento delle ulteriori prescrizioni alla luce dei rilievi tecnici positivi, ha evidenziato il venir meno dell’utilità concreta della decisione di merito. Il giudizio si è quindi definito in rito, senza esame dei motivi di illegittimità. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’esito processuale.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento nell’ambito della disciplina processuale applicata.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, il ricorrente dichiara e rappresenta in modo coerente il venir meno dell’utilità concreta della decisione a seguito di sopravvenienze amministrative o fattuali, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse preclude l’esame nel merito dei vizi dedotti contro l’atto impugnato, poiché viene meno la necessità di una pronuncia utile per il ricorrente.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il giudizio si conclude in rito per sopravvenuta carenza di interesse.
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