Cassazione Civile, Ordinanza n. 17751/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Il debitore aveva impugnato alcuni estratti di ruolo concernenti sanzioni amministrative pecuniarie, deducendo l’omessa notifica delle cartelle esattoriali e, per una parte dei crediti, la prescrizione. Il Tribunale aveva accolto solo la censura di prescrizione per quei crediti, mentre aveva ritenuto inammissibile l’opposizione all’estratto di ruolo per gli altri crediti, nei quali era stata contestata soltanto la mancata notificazione delle cartelle. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 100, 112, 617 e 2697 c.c., sostenendo che l’impugnazione del ruolo sarebbe ammissibile ex art. 617 c.p.c. come forma di tutela anticipata rispetto all’impugnazione della cartella e che il Tribunale aveva erroneamente escluso l’interesse ad agire.
La decisione
La Corte ha ritenuto applicabile alla controversia la disciplina sopravvenuta dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come introdotto dall’art. 3-bis d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021, interpretata dalle Sezioni Unite e ritenuta non incostituzionale dalla Corte costituzionale. Ha quindi affermato che l’estratto di ruolo non è impugnabile in sé e che la diretta impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata è ammessa solo in presenza e previa dimostrazione di uno specifico pregiudizio attuale nei casi tipizzati dalla norma. Poiché nel caso concreto il ricorrente non aveva allegato alcun interesse ad agire riconducibile a tali ipotesi, la Corte ha rigettato il ricorso, confermando l’inammissibilità dell’impugnazione degli estratti di ruolo per mancanza di interesse. Le spese sono state compensate per la sopravvenienza della disciplina. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare l'esclusione dell'interesse ad agire; la Corte ritiene che l'interesse debba essere verificato alla luce della disciplina sopravvenuta e delle ipotesi tipizzate di tutela anticipata.
art. 112 c.p.c.
richiamato come norma processuale violata; la Corte non ravvisa violazioni decisive rispetto alla declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse.
art. 617 c.p.c.
invocato dal ricorrente per sostenere l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo come opposizione agli atti esecutivi; la Corte esclude che l'estratto sia di per sé impugnabile, salvo i casi tipizzati dalla legge.
art. 2697 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso; la Corte valorizza l'onere del debitore di dimostrare lo specifico pregiudizio che fonda l'interesse ad agire nelle ipotesi previste dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973.
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"
la disposizione è ritenuta applicabile ai giudizi pendenti; consente la diretta impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata solo in presenza delle condizioni tipizzate e di un interesse ad agire specificamente dimostrato.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021 n. 146 conv. in l. 17 dicembre 2021 n. 215
norma che ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 d.P.R. 602/1973, applicata dalla Corte al caso concreto.
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50
richiamato come una delle ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a una procedura di appalto e dunque fondare la tutela anticipata.
art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
richiamato come ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo può incidere sulla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici, legittimando la diretta impugnazione.
art. 27 l. 24 novembre 1981 n. 689
richiamato per affermare che la disciplina si applica anche alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo è un mero elaborato informatico e non costituisce, di regola, un atto autonomamente impugnabile; ciò che può essere contestato è l'atto impositivo o di riscossione sottostante richiamato nell'estratto.
- La diretta impugnazione del ruolo o della cartella invalidamente notificata è ammessa solo nei casi espressamente tipizzati dalla legge e solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio attuale che rende meritevole una tutela anticipata.
- L'interesse ad agire è una condizione dell'azione con natura dinamica e va valutato al momento della decisione, potendo essere inciso anche da norme sopravvenute applicabili ai giudizi pendenti.
- Quando il legislatore tipizza i casi di tutela anticipata contro l'iscrizione a ruolo, il debitore ha l'onere di allegare e provare il concreto pregiudizio rientrante nelle ipotesi previste; in mancanza, l'impugnazione è inammissibile per difetto di interesse.
- La sopravvenienza normativa che restringe l'impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica ai processi pendenti e può comportare il rigetto del ricorso anche in cassazione, se al momento della decisione non risulti integrato l'interesse tipizzato.
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