Cassazione Penale, Sentenza n. 36029/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il ricorrente ha dedotto: 1) utilizzo illegittimo di intercettazioni (violazione artt. 266, 267, 270 e 271 c.p.p.), lamentando l'assenza del requisito di indispensabilità; 2) carenza di autonoma e idonea motivazione in appello (art. 125, 546, 605 c.p.p.), con copia/incolla della motivazione del GIP; 3) insufficienza e vizio di valutazione probatoria sul reato di tentata estorsione (art. 629 c.p.), tra cui inidoneità delle dichiarazioni del teste, mancato rinvenimento dell'arma, e dubbio sul dolo estorsivo (art. 56 c.p.); 4) erronea qualificazione dell'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis c.p.), contestando che le modalità del fatto non dimostrino la connotazione mafiosa richiesta dalla legge e dalla giurisprudenza
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha dichiarato generico e infondato il primo e il secondo motivo rispettivamente in relazione alla corretta valutazione della Corte territoriale sull'utilizzo delle intercettazioni (quelle impiegate risultavano disposte nel medesimo procedimento unitario) e alla sufficienza della motivazione d'appello. Tuttavia, ha accolto in parte il terzo motivo: la sentenza d'appello non chiarisce con sufficiente evidenza il dolo specifico di tentata estorsione (non è incontestabilmente dimostrato che il danneggiamento fosse finalizzato a costringere la vittima a rivendere l'immobile). Ha altresì accolto il quarto motivo: l'aggravante del metodo mafioso non è stata provata alla luce delle modalità concrete (atto compiuto in orario serale e da persona con volto travisato, assenza di elementi che colleghino l'imputato a un sodalizio mafioso o di modalità plateali idonee a intimidire la collettività). Per questi profili la sentenza è stata annullata e il procedimento è stato rinviato per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno; le questioni relative alle attenuanti generiche sono assorbite dalle rettifiche disposte
Norme richiamate
artt. 266, 267, 270 e 271 c.p.p.
Richiamate dalla difesa per censurare l'impiego delle intercettazioni: la Corte ha ritenuto che le conversazioni fossero utilizzate in relazione allo stesso procedimento unitario, perciò non è stato necessario applicare il requisito di "indispensabilità" previsto per l'impiego di intercettazioni provenienti da procedimento diverso
art. 125, 546 e 605 c.p.p.
Riferite alla necessità di motivazione autonoma della sentenza d'appello; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione d'appello, seppur sintetica e in parte per relationem, fosse complessivamente sufficiente
art. 56 e art. 629 c.p.
Art. 629 definisce il reato di estorsione e art. 56 riguarda il tentativo: la Corte ha stabilito che, per qualificare il danneggiamento come tentata estorsione, è necessario che emerga con chiarezza il dolo volto a coartare la volontà della vittima; nel caso concreto tale elemento non risultava provato in modo univoco
art. 416-bis c.p. (aggravante del "metodo mafioso")
La Corte ha richiamato i principi giurisprudenziali secondo cui l'aggravante richiede modalità e contesto che evidenzino l'uso del vincolo mafioso o una forza intimidatoria diretta anche alla collettività; nel caso si è ritenuto che le modalità concrete non fossero idonee a integrare quella fattispecie
Massime di principio
- Per qualificare un danneggiamento come tentata estorsione occorre prova che l'evento fosse finalizzato in modo univoco a costringere la vittima a compiere o omettere un atto patrimoniale: la mera ostilità o volontà di ritorsione non basta
- L'aggravante del "metodo mafioso" richiede elementi concreti e specifici (inserimento in sodalizio, uso del vincolo mafioso, o modalità plateali idonee a intimidire la collettività); circostanze isolate o generiche non sono sufficienti
- Le intercettazioni possono essere utilizzate se fanno parte di uno stesso procedimento unitario; la regola dell'"indispensabilità" è invece decisiva quando si trasferiscono captazioni da un procedimento a un altro
- La Corte d'appello può utilizzare motivazioni formulate dal primo giudice per relationem, purché integri con proprie valutazioni autonome e non si limiti a un mero copia/incolla
- In presenza di dubbi sulla qualificazione giuridica della condotta (es. tentata estorsione vs danneggiamento), la Cassazione può annullare e rinviare per una rinnovata valutazione dei fatti e del dolo specifico
- Nella valutazione probatoria complessiva è necessario considerare contesto, modalità esecutive (es. orario, travisamento, pubblicità dell'atto), dichiarazioni dei testimoni e riscontri materiali (arma, collegamenti a sodalizi) per accertare sia il dolo estorsivo sia l'eventuale aggravante mafiosa
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