Ordinanza n. 46/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento di esclusione, per il lotto n.1, della ricorrente dalla procedura di gara indetta, ai sensi dell'art.71 del d.lgs.31 marzo 2023 n. 36, dal Comune di Cassino per l'affidamento in concessione a soggetti terzi di impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili, GA-00560-CIG B998DE920E; b) di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente ivi compresi i verbali della Commissione ed in particolare, quello n.2 del 8 gennaio 2026 nonché l'aggiudicazione provvisoria a favore della ditta Pubblirent srls e, ove esistente, quella definitiva;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal lotto n. 1 di una procedura di gara per l'affidamento in concessione di impianti pubblicitari, con atti connessi e aggiudicazione in favore di altro operatore economico
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui è stata esclusa dal lotto n. 1 della procedura indetta dal Comune di Cassino ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento in concessione a soggetti terzi di impianti pubblicitari. Sono stati contestati anche i verbali della commissione, in particolare il verbale n. 2 dell'8 gennaio 2026, nonché l'aggiudicazione provvisoria e, ove esistente, quella definitiva in favore dell'operatore controinteressato. Dalla motivazione cautelare emergono censure relative alla laconicità dell'avviso di gara in ordine alle modalità di presentazione dell'offerta, all'interpretazione dell'offerta economica in aumento, pari a 3.057,60 euro, e alla mancata attivazione del soccorso istruttorio prima dell'esclusione. La ricorrente ha dichiarato che l'importo indicato doveva intendersi aggiuntivo rispetto alla base d'asta e non comprensivo della stessa.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo prima facie sussistenti elementi favorevoli alla ricorrente e ravvisando la necessità di conservare la res adhuc integra. In particolare, ha valorizzato la formulazione laconica dell'avviso di gara sulle modalità di presentazione dell'offerta, la dichiarazione della ricorrente secondo cui l'offerta in aumento di 3.057,60 euro era da intendersi in aggiunta all'importo posto a base d'asta e la mancata attivazione del soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante per acquisire chiarimenti prima dell'esclusione. Per l'effetto, ha sospeso i provvedimenti impugnati e fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 15 aprile 2026. Le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa della procedura di gara indetta dal Comune.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della domanda cautelare nel processo amministrativo.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'esigenza di conservare la res adhuc integra può giustificare la sospensione degli atti di gara quando l'esclusione dell'operatore rischia di compromettere la possibilità di una tutela effettiva nel merito.
- La formulazione laconica dell'avviso di gara sulle modalità di presentazione dell'offerta può integrare un profilo di fumus boni iuris a favore dell'operatore escluso, soprattutto quando l'ambiguità incide sull'interpretazione dell'offerta economica.
- Quando l'offerta economica presenta un'ambiguità chiaribile e non risulta prima facie necessaria una sua integrazione sostanziale, la stazione appaltante deve valutare l'attivazione del soccorso istruttorio prima di disporre l'esclusione.
- La mancata richiesta di chiarimenti sull'interpretazione dell'offerta, in presenza di una lex specialis poco chiara, può rendere cautelarmente censurabile l'esclusione dalla procedura di gara.
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