Sentenza del 21/03/2017 n. 1207 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI - Onere della prova in capo all'Ufficio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il disconoscimento, da parte dell'Ufficio, delle fatture emesse da un fornitore ritenuto coinvolto in operazioni soggettivamente inesistenti. L'Ufficio fondava la contestazione anche sul mancato versamento dell'IVA da parte del fornitore. Il punto centrale era stabilire se tale circostanza fosse sufficiente a negare alla società accertata gli effetti fiscali delle operazioni, oppure se l'Amministrazione dovesse dimostrare che la società conosceva o avrebbe potuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza, l'inesistenza soggettiva delle operazioni.
La decisione
La contestazione non può essere fondata sul solo mancato versamento dell'IVA da parte del fornitore. L'Ufficio deve provare elementi concreti e specifici idonei a dimostrare che il contribuente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la partecipazione del fornitore a operazioni soggettivamente inesistenti. In assenza di tale prova, la circostanza relativa all'inadempimento del fornitore non produce effetti sfavorevoli nei confronti della società accertata e la pretesa dell'Ufficio deve essere disattesa.
Norme richiamate
Principio generale sull'onere della prova in materia tributaria
L'Ufficio deve provare la conoscenza o la conoscibilità, da parte del contribuente, dell'inesistenza soggettiva delle operazioni.
In caso di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione non può limitarsi a dimostrare l'irregolarità del fornitore, ma deve fornire elementi idonei a collegare tale irregolarità alla consapevolezza, effettiva o potenziale, del contribuente.
Principio di neutralità dell'IVA
Il mancato versamento dell'IVA da parte del fornitore non può avere effetti nei confronti del cessionario o committente in assenza della prova della sua conoscenza o conoscibilità della frode.
L'inadempimento fiscale del fornitore resta, di regola, imputabile a quest'ultimo e non consente automaticamente di negare al contribuente il trattamento fiscale delle operazioni realmente effettuate.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta fatture soggettivamente inesistenti, deve dimostrare non solo l'irregolarità del fornitore, ma anche che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, della frode o dell'interposizione soggettiva.
- Il solo mancato versamento dell'IVA da parte del fornitore non è sufficiente per recuperare l'imposta nei confronti del cliente.
- La responsabilità del contribuente può emergere da indizi concreti e convergenti, come rapporti anomali, prezzi irragionevoli, documentazione incoerente, assenza di struttura del fornitore o altri segnali che avrebbero dovuto allertare un operatore diligente.
- Il contribuente dovrebbe conservare contratti, ordini, documenti di trasporto, prove dei pagamenti, comunicazioni commerciali e ogni elemento utile a dimostrare l'effettività delle operazioni e la normale diligenza nella scelta e nella verifica del fornitore.
- In assenza di una prova specifica della conoscenza o conoscibilità della frode, prevale la tutela del contribuente e non è legittimo trasferire automaticamente su di lui l'inadempimento fiscale del fornitore.
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