Cassazione Penale, Sentenza n. 14234/2026 del 20/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva un unico motivo di cassazione per manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova: la Corte di appello avrebbe omesso di valutare la memoria difensiva del 19/9/2025, dalla quale sarebbe emerso che gli oggetti sequestrati nella disponibilità dell'imputato (in particolare la "bilancia" e le cosiddette "palette dosatrici") erano in realtà strumenti comuni di uso domestico (bilancia da cucina e spingi-cuticole) e non attrezzi preordinati allo spaccio, sicché la ricostruzione della destinazione della sostanza allo spaccio sarebbe infondata
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse esaminato la memoria difensiva e le doglianze, le avesse riportate in sentenza e le avesse disattese in una valutazione complessiva dei fatti. Ha confermato che la destinazione allo spaccio è stata legittimamente desunta da una pluralità di elementi (presenza in casa di "bilancino" e strumenti di precisione, barattolo con sostanza da taglio, quantitativi non minimali, dimestichezza negli acquisti dall'estero) e che non sussisteva travisamento della prova né illogicità manifesta. Per questi motivi il ricorso è stato respinto; inoltre, dichiarata l'inammissibilità, è stata applicata la sanzione delle spese e ordinato il versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 81 cpv. cod. pen.; art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La Corte ha confermato la qualificazione del fatto ai sensi delle norme sul reato di stupefacenti, ritenendo che la pluralità degli elementi probatori (quantitativi non minimali, strumenti di precisione, sostanza da taglio e modalità di acquisto) giustifichi la conclusione della destinazione allo spaccio ai fini dell'applicazione della pena prevista
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso: impone l'onere delle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende, salvo che la parte non abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Riferimento giurisprudenziale utilizzato per valutare l'assenza di colpa della parte nell'azione del ricorso e per giustificare l'applicazione dell'onere e del versamento previsti dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La censura per "travisamento della prova" richiede che sia dimostrato in modo chiaro ed evidente un errore di ricostruzione dei fatti da parte del giudice: la semplice diversa valutazione della prova non è sufficiente per la cassazione
- La Corte d'appello non è obbligata a replicare punto per punto ogni singola argomentazione difensiva nella motivazione; è sufficiente che risulti dall'atto che le doglianze sono state esaminate e valutate
- La destinazione di sostanze stupefacenti allo spaccio può essere desunta da una valutazione complessiva di elementi indiziari (quantitativi, strumenti di precisione, presenza di prodotti da taglio, modalità di acquisizione) e non richiede che ogni singolo oggetto sequestrato venga qualificato in termini assoluti come "strumento da spaccio"
- In sede di Cassazione la sindacabilità della valutazione di merito è limitata: si interviene quando emerge una manifesta illogicità, un travisamento evidente della prova o una violazione di legge, non per un differente apprezzamento degli elementi probatori
- In caso di inammissibilità del ricorso la parte può essere condannata alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo comportamento colposo nella determinazione della causa di inammissibilità
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