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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28347/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha constatato l'intervenuta prescrizione del reato agli effetti penali. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Le statuizioni civili non erano oggetto di impugnazione e non sono state intaccate dalla dichiarazione di estinzione del reato, per cui nulla spetta alla parte civile. Nulla per le spese di parte.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna il capo relativo alla condanna penale eccependo che il reato (lesioni personali del 12/12/2015) si è estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello. Sostiene che il Tribunale ha erroneamente computato una lunga causa di sospensione (258 giorni) per adesione all'astensione dei difensori con riferimento all'udienza del 10/07/2019, mentre dal verbale non risulta adesione dei difensori e l'astensione annotata riguardava invece i giudici onorari. Ne consegue che l'unica causa di sospensione rilevante è di 64 giorni (rinvio dell'udienza del 24/03/2020 nel primo periodo emergenziale COVID), per cui il termine prescrizionale massimo (7 anni e 6 mesi) sarebbe maturato il 15/08/2023, anteriore alla sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione per motivi relativi all'estinzione del reato per prescrizione; la Corte conferma che la deduzione della prescrizione è motivo ammissibile in cassazione.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamata nella motivazione in relazione alla possibilità, in presenza di elementi, di pronunce particolari; la Corte qui rileva l'assenza di elementi tali da giustificare una pronuncia ai sensi dell'art.129, comma 2, e procede quindi al rilevamento dell'intervenuta prescrizione.

Massime di principio

  • La prescrizione deve essere calcolata con precisione: vanno considerate solo le cause di sospensione effettivamente verificatesi e documentalmente comprovate (es. dichiarazioni di adesione all'astensione dei difensori risultanti dal verbale).
  • L'astensione proclamata o l'assenza del giudice per ragioni attinenti alla persona del giudice (es. astensione dei giudici onorari) non determina di per sé una causa di sospensione utile ai fini della prescrizione riferita al difensore o alle parti.
  • Le sospensioni legate a specifici periodi emergenziali (es. prime fasi COVID) vanno computate secondo la giurisprudenza consolidata; vanno valutate separatamente dalle eventuali astensioni dei difensori.
  • Se la prescrizione si è perfezionata prima della pronuncia impugnata ed è stata omessa dal giudice di merito, è ammissibile dedurla in cassazione e la Corte può annullare senza rinvio per estinzione del reato agli effetti penali.
  • La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione incide sugli effetti penali ma non automaticamente sulle statuizioni civili che non siano state impugnate; la parte civile potrebbe comunque avere diritti autonomi se riuscisse a far valere le proprie pretese con gli strumenti procedurali appropriati.

Testo integrale

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