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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8478/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello del 16/07/2021 lamentando: per KAZIU ERVIS la violazione dell'art. 114 c.p. (attenuante ex consenso o collaborazione), non avendo il giudice valutato correttamente la sua posizione; per tutti (soprattutto GUGA e KAZIU) il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, D.P.R. 309/1990 e vizi nella determinazione della pena (anche per gli aumenti ex art. 81 c.p.); per LUSHA la mancata concessione delle attenuanti generiche e difetti di motivazione sul trattamento sanzionatorio. Chiedevano l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e manifestamente infondati. In particolare: il motivo relativo all'art. 114 c.p. è stato ritenuto inammissibile perché la questione non era stata sollevata in appello (mancata devoluzione della questione al giudice di appello); gli altri profili relativi alla determinazione della pena e al bilanciamento fra attenuanti e aggravanti sono stati ritenuti insindacabili in sede di legittimità, atteso che la Corte d'appello aveva fornito adeguata motivazione e la materia rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Conseguentemente resta ferma la sentenza di appello (compresa l'assoluzione da taluni capi e la rideterminazione delle pene per altri), i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 114 cod. pen.

    Richiamata dalla difesa per rilevare una attenuante personale; la Corte ha escluso la verifica in Cassazione perché la questione non era stata devoluta al giudice di appello e pertanto è inammissibile dedurla in sede di legittimità

  • D.P.R. 309/1990 art. 73

    co. 1 e 6 (e richiamo al quinto comma)

    L'aggravante prevista dal comma 6 è stata contestata dai ricorrenti; i giudici di merito hanno ritenuto sussistente l'aggravante alla luce degli elementi probatori e hanno confrontato le attenuanti generiche con tale aggravante

  • art. 81 cod. pen.

    Riferito agli aumenti da concorso di reati; la difesa contestava l'applicazione/quantificazione degli aumenti, ma la Corte ha ritenuto non censurabile la valutazione del merito

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla riduzione di pena per il giudizio abbreviato: i giudici di merito hanno applicato la riduzione prevista per il rito abbreviato

  • art. 609 cod. proc. pen.

    Indica i limiti della cognizione della Corte di Cassazione, commisurata ai motivi di ricorso; usato per spiegare l'impossibilità di esaminare questioni non devolute all'appello

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello; impiegato dalla Corte per dichiarare inammissibile la doglianza non sollevata in appello

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto nel ricorso; la Corte ha ricordato il principio di autosufficienza e specificità dell'atto di impugnazione

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Analogamente richiamato in relazione ai requisiti del ricorso per cassazione

  • art. 125 cod. pen.

    Usato per ricordare l'obbligo motivazionale nella determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse sufficiente a escludere vizio in Cassazione

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio di riferimento implicito nella valutazione dell'adeguatezza della pena

  • art. 69 cod. pen.

    Riferito al giudizio di prevalenza fra circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha riaffermato la discrezionalità del giudice di merito nel bilanciamento

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per l'irrogazione della sanzione pecuniaria ai ricorrenti per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere dedotte questioni di diritto che non siano state previamente prospettate e devolute al giudice di appello: la mancata sollevazione in appello rende il motivo inammissibile.
  • Il giudizio sul riconoscimento e sul confronto fra circostanze attenuanti e aggravanti è valutazione discrezionale del giudice di merito e, se adeguatamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità.
  • La determinazione della pena, purché rientri nella cornice edittale e sia corredata da motivazione congrua, non è facilmente rivedibile in Cassazione.
  • L'onere di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione implica che il ricorrente debba indicare chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto già posti in appello.
  • Ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare condanne al pagamento delle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente la fondatezza e la devoluzione delle questioni prima di proporre ricorso in Cassazione.

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