Cassazione Penale, Sentenza n. 8478/2023 del 27/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello del 16/07/2021 lamentando: per KAZIU ERVIS la violazione dell'art. 114 c.p. (attenuante ex consenso o collaborazione), non avendo il giudice valutato correttamente la sua posizione; per tutti (soprattutto GUGA e KAZIU) il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, D.P.R. 309/1990 e vizi nella determinazione della pena (anche per gli aumenti ex art. 81 c.p.); per LUSHA la mancata concessione delle attenuanti generiche e difetti di motivazione sul trattamento sanzionatorio. Chiedevano l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e manifestamente infondati. In particolare: il motivo relativo all'art. 114 c.p. è stato ritenuto inammissibile perché la questione non era stata sollevata in appello (mancata devoluzione della questione al giudice di appello); gli altri profili relativi alla determinazione della pena e al bilanciamento fra attenuanti e aggravanti sono stati ritenuti insindacabili in sede di legittimità, atteso che la Corte d'appello aveva fornito adeguata motivazione e la materia rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Conseguentemente resta ferma la sentenza di appello (compresa l'assoluzione da taluni capi e la rideterminazione delle pene per altri), i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 114 cod. pen.
Richiamata dalla difesa per rilevare una attenuante personale; la Corte ha escluso la verifica in Cassazione perché la questione non era stata devoluta al giudice di appello e pertanto è inammissibile dedurla in sede di legittimità
D.P.R. 309/1990 art. 73
co. 1 e 6 (e richiamo al quinto comma)
L'aggravante prevista dal comma 6 è stata contestata dai ricorrenti; i giudici di merito hanno ritenuto sussistente l'aggravante alla luce degli elementi probatori e hanno confrontato le attenuanti generiche con tale aggravante
art. 81 cod. pen.
Riferito agli aumenti da concorso di reati; la difesa contestava l'applicazione/quantificazione degli aumenti, ma la Corte ha ritenuto non censurabile la valutazione del merito
art. 442 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla riduzione di pena per il giudizio abbreviato: i giudici di merito hanno applicato la riduzione prevista per il rito abbreviato
art. 609 cod. proc. pen.
Indica i limiti della cognizione della Corte di Cassazione, commisurata ai motivi di ricorso; usato per spiegare l'impossibilità di esaminare questioni non devolute all'appello
art. 606 cod. proc. pen.
Prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello; impiegato dalla Corte per dichiarare inammissibile la doglianza non sollevata in appello
art. 581 cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo di specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto nel ricorso; la Corte ha ricordato il principio di autosufficienza e specificità dell'atto di impugnazione
art. 591 cod. proc. pen.
Analogamente richiamato in relazione ai requisiti del ricorso per cassazione
art. 125 cod. pen.
Usato per ricordare l'obbligo motivazionale nella determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse sufficiente a escludere vizio in Cassazione
art. 133 cod. pen.
Richiamato come criterio di riferimento implicito nella valutazione dell'adeguatezza della pena
art. 69 cod. pen.
Riferito al giudizio di prevalenza fra circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha riaffermato la discrezionalità del giudice di merito nel bilanciamento
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per l'irrogazione della sanzione pecuniaria ai ricorrenti per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere dedotte questioni di diritto che non siano state previamente prospettate e devolute al giudice di appello: la mancata sollevazione in appello rende il motivo inammissibile.
- Il giudizio sul riconoscimento e sul confronto fra circostanze attenuanti e aggravanti è valutazione discrezionale del giudice di merito e, se adeguatamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità.
- La determinazione della pena, purché rientri nella cornice edittale e sia corredata da motivazione congrua, non è facilmente rivedibile in Cassazione.
- L'onere di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione implica che il ricorrente debba indicare chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto già posti in appello.
- Ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare condanne al pagamento delle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente la fondatezza e la devoluzione delle questioni prima di proporre ricorso in Cassazione.
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