Cassazione Penale, Sentenza n. 19999/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di confisca di prevenzione adottato dal Tribunale di Caltanissetta e confermato dalla Corte d'appello. Angelo Francese censura: 1) vizi di motivazione e incongruenze nella delimitazione temporale e nella prova della "pericolosità" (appartenenza/ruolo all'associazione mafiosa), 2) omissione di valutazione della sproporzione tra beni e redditi, con mancata considerazione di redditi agricoli, portafoglio titoli e perizie di parte, 3) errore nel disporre la confisca integrale dei beni invece della sola quota ideale corrispondente al maggior valore derivante da apporti illeciti. Le terze interessate (moglie e figlia) hanno impugnato reputandosi proprietarie e non prestanome, contestando l'inammissibilità dei loro motivi di appello, la correlazione tra pericolosità e beni, la mancata quantificazione della quota ideale per le migliorie e la confisca di terreni su cui non sussistono migliorie.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili i motivi delle terze interessate: i terzi possono contestare l'effettiva titolarità del bene, ma non i presupposti della misura (pericolosità, sproporzione, provenienza delle risorse) che sono riferiti esclusivamente al proposto; la disponibilità dei beni è stata adeguatamente accertata in considerazione del vincolo familiare e dell'assenza di risorse autonome delle terze. Quanto ad Angelo Francese, il primo motivo è manifestamente infondato: la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale sulla pericolosità, fondata su plurime dichiarazioni di collaboratori e su condotte compatibili con il ruolo di fiducia nell'associazione mafiosa; il secondo motivo è generico e non coglie le ragioni del giudizio di sproporzione; il terzo motivo è aspecifico e non confuta le valutazioni di merito secondo cui le opere realizzate nel periodo di pericolosità hanno trasformato i beni al punto da giustificare la confisca nella sua interezza. Conseguentemente la confisca di prevenzione è stata confermata e i ricorrenti condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 159 del 2011, art. 4, comma 1, lett. a) e lett. b)
La norma è stata interpretata come fondamento della misura di prevenzione patrimoniale per soggetti la cui "pericolosità" è riconducibile alle figure indicate: la confisca può riguardare anche beni intestati a terzi se è dimostrata la disponibilità patrimoniale del proposto
d.lgs. 159 del 2011, art. 26, comma 2
Richiamata nella discussione sui terzi intestatari: la norma disciplina le presumibili intestazioni fittizie, ma la Corte sottolinea che anche senza attivare presunzioni specifiche il vincolo familiare e l'assenza di risorse autonome possono giustificare il riconoscimento della disponibilità del bene in capo al proposto
art. 24 d.lgs. 159 del 2011
Citate dalle terze interessate in relazione alla confisca delle migliorie; la Corte richiede che le deduzioni siano specifiche e che si dimostri il rapporto tra valore delle opere e valore del bene per stabilire eventuale quota ideale da confiscare
art. 611 cod. proc. pen.
Richiamato per escludere la trattazione orale: il procedimento rientra nelle ipotesi di decisione senza discussione orale
art. 568 e art. 591 cod. proc. pen.
Richiamati dalle terze interessate in ordine a presunte violazioni procedurali e di ammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto comunque l'impugnazione inammissibile per difetto di legittimazione a censire i presupposti della misura
art. 111 Cost.
Citate dalle terze interessate in tema di giusto processo e motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse sufficiente e che le doglianze fossero generiche
Massime di principio
- La misura di prevenzione patrimoniale è diretta contro il "proposto"; i terzi intestatari possono contestare solo l'effettiva titolarità del bene, non i presupposti della misura (pericolosità, sproporzione, provenienza) che spettano al proposto dimostrare o confutare
- L'accertamento della disponibilità dei beni in capo al proposto può basarsi su rapporti familiari stretti e sull'assenza di risorse autonome dei terzi, specie se ricorre una storia di acquisizioni e migliorie sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati
- I proventi derivanti da evasione fiscale non possono essere computati come risorse lecite per escludere la sproporzione reddituale a fondamento della confisca di prevenzione
- Quando le opere di miglioramento eseguite nel periodo di pericolosità hanno trasformato sostanzialmente la qualità e la fruibilità degli immobili, la confisca integrale è ammissibile; la richiesta di sequestrare solo una quota ideale richiede contestazioni specifiche e prove concrete sul valore incrementale
- Le impugnazioni generiche o aspecifiche, che non affrontano puntualmente la motivazione di merito e non producono elementi concreti a confutazione dei rilievi del Tribunale/Corte d'appello, sono destinate all'inammissibilità o al rigetto
- In situazioni analoghe, è essenziale documentare con elementi probatori specifici (documentazione reddituale, flussi finanziari giustificati, perizie dettagliate) la lecita provenienza delle risorse o l'indipendenza economica dei terzi per contrastare efficacemente una confisca di prevenzione
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