Cassazione Penale, Sentenza n. 6840/2024 del 15/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Isernia del 03/10/2022 che aveva pronunciato l'assoluzione per particolare tenuità del fatto nei confronti dell'imputato relativamente al reato previsto dagli artt. 13, comma 1, e 30, comma 1, lett. h) della L. n. 157/1992 (detenzione di arma con sette munizioni in eccesso rispetto al limite). Il Tribunale aveva però disposto la confisca e la distruzione del materiale sequestrato. Il ricorrente ha contestato il travisamento del fatto storico e l'assenza dell'elemento oggettivo dell'esercizio venatorio (sostiene di essere stato seduto nell'auto in attesa dei compagni per il pranzo di fine campagna e di avere portato l'arma solo per mostrarla), chiedendo l'assoluzione per non aver commesso il fatto e il dissequestro dell'arma e delle munizioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivi: l'appello è stato erroneamente proposto avverso sentenza non impugnabile in sede di merito e non si è dimostrata la volontà effettiva di proporre il ricorso per cassazione; le censure mosse erano, in larga parte, questioni di merito (travisamento del fatto, valutazione sull'esercizio venatorio) non rientranti nel sindacato di legittimità e mancavano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p.; inoltre la Corte ha rilevato che la valutazione sulla sussistenza dell'esercizio venatorio è riservata al giudice di merito e non può essere riaperta in cassazione salvo vizi di diritto o di motivazione. Quanto alla confisca, la Corte ha osservato che l'art. 579 c.p.p. consente l'impugnazione con i mezzi previsti per i capi penali, ma nel caso concreto l'impugnazione non è risultata idonea. Conseguenze pratiche: il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la decisione di merito resta pertanto ferma.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata in relazione alle richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero; uso procedurale per la trasmissione delle deduzioni del P.M.
art. 593, comma 1, c.p.p.
Stabilisce l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (o di assoluzione) emesse dal giudice di primo grado; da qui la Corte d'appello ha trasmesso gli atti alla Cassazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p.
art. 568, comma 5, c.p.p.
Consente la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione nel caso di impugnazione non proponibile in appello; utilizzato dalla Corte di appello per inoltrare il fascicolo alla Cassazione
art. 579 c.p.p.
Prevede che gli atti relativi a misure patrimoniali (es. confisca) siano impugnabili con gli stessi mezzi previsti per i capi penali; la Corte nota che la confisca è teoricamente impugnabile, ma nel caso concreto l'impugnazione non è risultata valida
art. 581, comma 1, c.p.p.
Richiede specificità dei motivi in cassazione; la Corte ha ritenuto che le censure fossero generiche e non avevano i requisiti di specificità per reggere un ricorso per legittimità
art. 606, comma 1, c.p.p.
Indica i motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha rilevato che le censure erano di merito e non rientravano nei motivi tipizzati dall'art. 606
art. 616 c.p.p.
Prevede l'onere, a carico della parte che propone ricorso inammissibile senza colpa, del pagamento delle spese processuali e dell'equa somma da versare nella cassa delle ammende; la Corte ha applicato questa sanzione fissando Euro 3.000,00
artt. 13, comma 1, e 30, comma 1, lett. h) L. n. 157/1992
Norme sostanziali del settore venatorio che disciplinano i divieti relativi a mezzi di caccia e munizionamento; il fatto contestato alla base del procedimento (fucile con sette munizioni in eccesso) era qualificato alla luce di queste disposizioni dal giudice di merito
Massime di principio
- Un appello proposto contro una sentenza non impugnabile in sede di merito non si converte automaticamente in ricorso per cassazione: è necessario che dall'atto risulti la volontà reale di proporre il ricorso e che i motivi siano riconducibili ai rimedi propri della Cassazione
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti né sostituisce il proprio giudizio di merito a quello del giudice a quo: le contestazioni puramente fattuali o una diversa lettura probatoria vanno dedotte in sede di merito e, se non sono ammissibili, la Cassazione le dichiara inammissibili
- Le censure generiche o non sufficientemente specifiche rispetto ai motivi di cui all'art. 606 c.p.p. comportano l'inammissibilità del ricorso per cassazione
- La confisca di beni può essere impugnata, ma va contestata con i mezzi processuali idonei (art. 579 c.p.p.): se l'impugnazione non è formulata nei termini o con la specificità richiesta, la statuizione sulla confisca resta ferma
- In caso di ricorso inammissibile può essere disposta la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; per evitare tale rischio è necessario curare la scelta del mezzo di impugnazione e la specificità dei motivi
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