Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6840/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Isernia del 03/10/2022 che aveva pronunciato l'assoluzione per particolare tenuità del fatto nei confronti dell'imputato relativamente al reato previsto dagli artt. 13, comma 1, e 30, comma 1, lett. h) della L. n. 157/1992 (detenzione di arma con sette munizioni in eccesso rispetto al limite). Il Tribunale aveva però disposto la confisca e la distruzione del materiale sequestrato. Il ricorrente ha contestato il travisamento del fatto storico e l'assenza dell'elemento oggettivo dell'esercizio venatorio (sostiene di essere stato seduto nell'auto in attesa dei compagni per il pranzo di fine campagna e di avere portato l'arma solo per mostrarla), chiedendo l'assoluzione per non aver commesso il fatto e il dissequestro dell'arma e delle munizioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivi: l'appello è stato erroneamente proposto avverso sentenza non impugnabile in sede di merito e non si è dimostrata la volontà effettiva di proporre il ricorso per cassazione; le censure mosse erano, in larga parte, questioni di merito (travisamento del fatto, valutazione sull'esercizio venatorio) non rientranti nel sindacato di legittimità e mancavano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p.; inoltre la Corte ha rilevato che la valutazione sulla sussistenza dell'esercizio venatorio è riservata al giudice di merito e non può essere riaperta in cassazione salvo vizi di diritto o di motivazione. Quanto alla confisca, la Corte ha osservato che l'art. 579 c.p.p. consente l'impugnazione con i mezzi previsti per i capi penali, ma nel caso concreto l'impugnazione non è risultata idonea. Conseguenze pratiche: il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la decisione di merito resta pertanto ferma.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma richiamata in relazione alle richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero; uso procedurale per la trasmissione delle deduzioni del P.M.

  • art. 593, comma 1, c.p.p.

    Stabilisce l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (o di assoluzione) emesse dal giudice di primo grado; da qui la Corte d'appello ha trasmesso gli atti alla Cassazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    Consente la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione nel caso di impugnazione non proponibile in appello; utilizzato dalla Corte di appello per inoltrare il fascicolo alla Cassazione

  • art. 579 c.p.p.

    Prevede che gli atti relativi a misure patrimoniali (es. confisca) siano impugnabili con gli stessi mezzi previsti per i capi penali; la Corte nota che la confisca è teoricamente impugnabile, ma nel caso concreto l'impugnazione non è risultata valida

  • art. 581, comma 1, c.p.p.

    Richiede specificità dei motivi in cassazione; la Corte ha ritenuto che le censure fossero generiche e non avevano i requisiti di specificità per reggere un ricorso per legittimità

  • art. 606, comma 1, c.p.p.

    Indica i motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha rilevato che le censure erano di merito e non rientravano nei motivi tipizzati dall'art. 606

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'onere, a carico della parte che propone ricorso inammissibile senza colpa, del pagamento delle spese processuali e dell'equa somma da versare nella cassa delle ammende; la Corte ha applicato questa sanzione fissando Euro 3.000,00

  • artt. 13, comma 1, e 30, comma 1, lett. h) L. n. 157/1992

    Norme sostanziali del settore venatorio che disciplinano i divieti relativi a mezzi di caccia e munizionamento; il fatto contestato alla base del procedimento (fucile con sette munizioni in eccesso) era qualificato alla luce di queste disposizioni dal giudice di merito

Massime di principio

  • Un appello proposto contro una sentenza non impugnabile in sede di merito non si converte automaticamente in ricorso per cassazione: è necessario che dall'atto risulti la volontà reale di proporre il ricorso e che i motivi siano riconducibili ai rimedi propri della Cassazione
  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti né sostituisce il proprio giudizio di merito a quello del giudice a quo: le contestazioni puramente fattuali o una diversa lettura probatoria vanno dedotte in sede di merito e, se non sono ammissibili, la Cassazione le dichiara inammissibili
  • Le censure generiche o non sufficientemente specifiche rispetto ai motivi di cui all'art. 606 c.p.p. comportano l'inammissibilità del ricorso per cassazione
  • La confisca di beni può essere impugnata, ma va contestata con i mezzi processuali idonei (art. 579 c.p.p.): se l'impugnazione non è formulata nei termini o con la specificità richiesta, la statuizione sulla confisca resta ferma
  • In caso di ricorso inammissibile può essere disposta la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; per evitare tale rischio è necessario curare la scelta del mezzo di impugnazione e la specificità dei motivi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.