Sentenza n. 1178/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento 1) del provvedimento di diniego di nulla osta per l’acquisto di armi n. CAT.6H/P.A.S./2023, prot.-OMISSIS- emesso nei confronti del Sig. -OMISSIS- e notificato il 24.02.2024; 2) ove occorra del preavviso di rigetto dell’istanza di nulla osta per l’acquisto di armi n. CAT.6F/-OMISSIS- emesso nei confronti del Sig. -OMISSIS- e notificato il 09.01.2024; 3) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali ancorché di estremi sconosciuti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di nulla osta per l'acquisto di armi, preceduto da preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente nulla osta)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di nulla osta per l'acquisto di armi, deducendo in via preliminare l'incompetenza della Questura e la violazione degli artt. 35 e 39 TULPS. Secondo il ricorrente, il Questore può svolgere, ai fini del nulla osta previsto dall'art. 35 TULPS, verifiche di natura sanitaria relative alla capacità di intendere e di volere, all'eventuale presenza di malattie mentali e all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ma non può fondare il diniego su un giudizio di pericolosità o di inaffidabilità derivante da precedenti penali, valutazione riservata dall'art. 39 TULPS all'autorità prefettizia. In via subordinata sono stati dedotti la violazione degli artt. 11 e 43 TULPS, il difetto dei presupposti, l'erronea valutazione dei fatti, l'irragionevolezza, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il ricorrente ha contestato l'utilizzo di precedenti e segnalazioni risalenti nel tempo, valorizzando la condotta successiva, la laurea, l'abilitazione forense, l'esercizio della professione e l'impegno associativo. Ha inoltre censurato l'affermazione secondo cui la finalità meramente affettiva avrebbe potuto essere perseguita mediante disattivazione dell'arma, nonché il mancato riscontro alle osservazioni procedimentali e alla richiesta di audizione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo assorbente il primo motivo relativo all'incompetenza. Ha interpretato il combinato disposto degli artt. 35 e 39 TULPS nel senso che il Questore, nell'ambito del procedimento per il nulla osta all'acquisto di armi, può richiedere e valutare certificazioni e verifiche sanitarie volte ad accertare l'assenza di malattie mentali, vizi incidenti sulla capacità di intendere e di volere e uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ma non può negare il nulla osta sulla base di un autonomo giudizio di pericolosità o inaffidabilità fondato su precedenti penali. Tale valutazione attiene al diverso divieto di detenzione di armi e munizioni previsto dall'art. 39 TULPS ed è riservata all'autorità prefettizia. Nel caso concreto, il diniego era stato fondato esclusivamente su una condanna per un reato in materia di stupefacenti e su una segnalazione per ricettazione e uso di sostanze stupefacenti, non sulle risultanze del certificato medico previsto dall'art. 35, comma 7, TULPS. Il provvedimento è stato quindi annullato, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell'amministrazione conformi alla pronuncia. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 7, R.D. 773/1931 (TULPS)
alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti
La disposizione delimita il controllo del Questore nel procedimento di nulla osta alle verifiche sanitarie e soggettive previste dalla norma; non consente di fondare il diniego su un giudizio autonomo di pericolosità o inaffidabilità derivante da precedenti penali.
art. 39 R.D. 773/1931 (TULPS)
La valutazione della pericolosità della persona e il conseguente divieto di detenzione di armi e munizioni spettano all'autorità prefettizia.
artt. 11 e 43 R.D. 773/1931 (TULPS)
Norme invocate dal ricorrente in via subordinata, non esaminate nel merito perché assorbite dall'accoglimento del motivo relativo all'incompetenza.
art. 3 l. 241/1990
Norma invocata per il difetto di motivazione, non esaminata nel merito per l'assorbimento delle censure subordinate.
art. 10-bis l. 241/1990
Norma invocata per contestare il preavviso di rigetto e il mancato riscontro alle osservazioni, non esaminata nel merito.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Norma invocata dal ricorrente in relazione alle garanzie procedimentali, non esaminata nel merito.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi previsto dall'art. 35 TULPS, il Questore può disporre e valutare verifiche sanitarie concernenti la capacità di intendere e di volere, le malattie mentali, l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e l'abuso di alcool, nei limiti stabiliti dalla disposizione.
- La valutazione della pericolosità o dell'inaffidabilità del richiedente fondata su precedenti penali e altri elementi non sanitari, quando finalizzata a vietare la detenzione di armi e munizioni, rientra nella competenza dell'autorità prefettizia ai sensi dell'art. 39 TULPS e non può costituire autonomo fondamento del diniego questorile di nulla osta all'acquisto.
- È illegittimo il diniego di nulla osta all'acquisto di armi adottato dal Questore quando risulti motivato esclusivamente mediante un giudizio di inaffidabilità derivante da precedenti penali, senza riferimento alle risultanze del certificato medico e agli accertamenti sanitari previsti dall'art. 35 TULPS.
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