Cassazione Penale, Ordinanza n. 24752/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta ferma; il testo non specifica il reato originariamente contestato, ma il ricorso riguardava esclusivamente il diniego delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la decisione di merito, deducendo un solo motivo: violazione dell'art. 62-bis c.p. per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e insufficienza della motivazione sul diniego. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era sostanzialmente reiterativo di quello già proposto in appello e comunque aspecifico, perché non indicava in modo puntuale le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della richiesta di mitigazione sanzionatoria. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato la gravità complessiva del fatto e i precedenti, anche specifici, dell'imputato.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche non possono essere concesse in assenza di una censura specifica e di ragioni concrete a sostegno della mitigazione; il giudice può negarle valorizzando la gravità del fatto e i precedenti dell'imputato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre le doglianze già formulate in appello, senza una critica specifica alla decisione impugnata, è inammissibile per aspecificità.
- La richiesta di attenuanti generiche deve essere sorretta dall'indicazione di elementi di fatto e di diritto concreti; in mancanza, il diniego motivato dal giudice di merito è insindacabile in cassazione se congruamente argomentato.
- Ai fini del giudizio sulle attenuanti generiche, la gravità complessiva del fatto e i precedenti, anche specifici, dell'imputato costituiscono elementi legittimamente ostativi alla concessione del beneficio.
Come è indicizzato
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