Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6346/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento 1) del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14/12/2022, avente ad oggetto: “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; 2) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto e in parti-colare, per quanto occorrer possa, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022, finalizzato a certificare il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico; del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022 di adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; della Circolare del Ministero della Salute 29.07.2019, prot. 22413, dell'Accordo Stato-Regioni 7.11.2019 Rep. atti n. 181/CSR, dell'Intesa Stato-Regioni in data 28.9.2022 e di tutti gli eventuali atti adottandi e adottati a sensi dell'art. 18 del D.L. 9.8.2022 n. 115, convertito in L. 21.9.2022, n. 142, che ha introdotto il comma 9 bis nell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015.

Giustizia amministrativa202304018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento regionale di riparto degli oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché gli atti ministeriali e interistituzionali presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato per l'annullamento il decreto regionale recante l'attribuzione degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, insieme al decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto, alle linee guida ministeriali, alla circolare ministeriale, agli accordi e alle intese Stato-Regioni e agli ulteriori atti adottati ai sensi della disciplina legislativa sul payback dei dispositivi medici. Il testo della sentenza non riporta in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di essersi avvalsa della facoltà di pagamento ridotto prevista dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, e di non avere più interesse alla decisione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure rivolte agli atti impugnati. Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento impediva la decisione di merito, in applicazione del principio della domanda e della disponibilità del processo amministrativo da parte del soggetto che lo ha instaurato. Il pagamento ridotto avrebbe potuto determinare la cessazione della materia del contendere solo dopo la comunicazione al Tribunale, da parte della Regione, dell'accertamento del versamento mediante provvedimento pubblicato nei bollettini e nei siti istituzionali; tale comunicazione non risultava però documentata in atti. Ciò non impediva comunque di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, sulla base dell'univoca dichiarazione della ricorrente. Le spese sono state compensate, con contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Disciplina il tetto di spesa per i dispositivi medici e gli obblighi di ripiano gravanti sulle aziende fornitrici per il relativo superamento.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale [...]

    Prevede la definizione agevolata degli obblighi di ripiano mediante versamento del 25 per cento degli importi e stabilisce che l'accertamento regionale del pagamento, comunicato al TAR, determina la cessazione della materia del contendere; nel caso concreto, in assenza della prova di tale comunicazione, non è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nella sentenza tra le disposizioni processuali applicabili; il testo non esplicita una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha consentito la trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il ricorrente può disporre dell'interesse alla decisione e, ove dichiari prima della spedizione della causa in decisione di non avere più interesse alla pronuncia richiesta, il giudice non può esaminare il merito e deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La definizione agevolata degli obblighi di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici può condurre alla cessazione della materia del contendere solo quando siano acquisiti agli atti i provvedimenti regionali o provinciali di accertamento dell'avvenuto pagamento e la relativa comunicazione al giudice amministrativo.
  • La dichiarazione univoca del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse è sufficiente a fondare l'improcedibilità del ricorso, anche quando non risultino perfezionati o documentati gli ulteriori presupposti normativi per la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.