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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24159/2021 del 08/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di liquidazione emesso per la registrazione di una sentenza civile costitutiva, pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c., con cui era stato trasferito un immobile promesso in vendita. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che dovesse applicarsi il principio di alternatività IVA/registro, con conseguente tassazione in misura fissa, e non l'imposta proporzionale. In cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 131 del 1986, artt. 21, 27 e 40, nonché dell'art. 8, nota II, della tariffa parte prima allegata, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 53 Cost., affermando anche che l'esistenza di un mutuo ipotecario e di un'iscrizione pregiudizievole avrebbe impedito un effettivo vantaggio dal trasferimento giudiziale, configurando tale iscrizione come una sorta di condizione sospensiva dell'effetto traslativo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la nota II all'art. 8 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 costituisca un'agevolazione di stretta interpretazione, non estensibile al caso in esame. Ha ribadito che la sentenza resa ex art. 2932 c.c., in quanto produttiva dell'effetto traslativo della proprietà del bene promesso in vendita, è assoggettata a imposta di registro proporzionale ai sensi dell'art. 8, lett. a), della tariffa, e che il criterio di tassazione degli atti giudiziari è dato dai loro effetti giuridici. Ha inoltre escluso rilievo all'emissione di una fattura, richiamando il carattere imperativo e inderogabile del regime dell'obbligazione tributaria. Quanto alla dedotta ipoteca, ha osservato che essa non esclude l'idoneità della sentenza a produrre l'effetto traslativo; la censura è stata comunque dichiarata inammissibile perché nuova, non risultando trattata nella decisione impugnata né essendo stato indicato dove fosse stata dedotta nei precedenti gradi. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    La sentenza costitutiva pronunciata ai sensi di questa norma produce l'effetto traslativo del diritto reale sulla cosa promessa in vendita; proprio per tale effetto la registrazione sconta l'imposta proporzionale.

  • d.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, comma 1, lett. a), Tariffa, Parte prima

    Gli atti giudiziari che producono effetti traslativi sono tassati con l'imposta proporzionale prevista per il corrispondente atto soggetto a registrazione.

  • d.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, nota II

    "Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico"

    È una disposizione agevolativa di stretta interpretazione, non suscettibile di interpretazione estensiva nel caso esaminato.

  • d.P.R. n. 131 del 1986, art. 21

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi difensiva, ma non ritenuto idoneo a mutare il regime applicabile alla sentenza costitutiva.

  • d.P.R. n. 131 del 1986, art. 27

    Richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte vi ravvisasse un fondamento per l'applicazione dell'imposta fissa.

  • d.P.R. n. 131 del 1986, art. 40

    Concorre a delineare il principio di alternatività IVA/registro, ma non opera nel caso di tassazione della sentenza costitutiva per il suo effetto traslativo.

  • art. 115 c.p.c.

    Norma invocata in ricorso, senza accoglimento delle censure proposte.

  • art. 116 c.p.c.

    Norma invocata in ricorso, senza accoglimento delle censure proposte.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa applicazione del principio di capacità contributiva, ma senza esito favorevole.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La soccombenza della ricorrente comporta il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato.

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La sentenza resa ex art. 2932 c.c., quando produce il trasferimento della proprietà di un immobile, deve essere tassata in base ai suoi effetti giuridici e non come semplice atto giudiziario astratto, con applicazione dell'imposta di registro proporzionale.
  • Il principio di alternatività IVA/registro non si applica automaticamente a ogni vicenda che coinvolga un trasferimento immobiliare, ma solo nei casi previsti dalla disciplina tributaria; le relative norme agevolative sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente contemplati.
  • Nel processo tributario di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove che presuppongano accertamenti di fatto, salvo che il ricorrente dimostri di averle già dedotte nei gradi di merito e indichi specificamente dove ciò sia avvenuto.
  • L'esistenza di un'iscrizione ipotecaria o di altri vincoli sul bene non esclude, di per sé, l'idoneità della sentenza costitutiva a produrre l'effetto traslativo rilevante ai fini dell'imposta di registro.
  • In materia tributaria, il regime legale dell'obbligazione d'imposta è inderogabile e non può essere modificato dalle scelte delle parti, neppure mediante l'emissione di fattura o il pagamento di un tributo diverso da quello effettivamente dovuto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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