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Sentenza

Sentenza n. 4375/2026 - Milano, Sezione 4

per l’ottemperanza alla sentenza n. 228/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Monza, Sezione Lavoro, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 615/2022, pubblicata in data 01/06/2023 e notificata il 31/07/2023, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Ministero nell’eseguire la sentenza del Tribunale ordinario di Monza - Sezione Lavoro n. 228/2023, passata in giudicato, quanto all’attribuzione della carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 228/2023 del Tribunale ordinario di Monza - Sezione Lavoro, pubblicata il 1° giugno 2023, notificata il 31 luglio 2023 e passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto del docente all’erogazione di € 500 annui tramite carta docente per ciascuno degli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e condannato il Ministero al pagamento. Il ricorrente ha dedotto la mancata integrale esecuzione del titolo e chiesto che fossero adottati gli atti necessari all’attribuzione della carta. Il ricorso per ottemperanza è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato l’inadempimento.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso e dichiara l’inottemperanza al giudicato. Ritiene provati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996; rileva inoltre che la pretesa è documentata e che l’Amministrazione non ha contestato il mancato adempimento. Ordina al Ministero di eseguire integralmente il titolo entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza del TAR a istanza di parte o dalla sua comunicazione amministrativa. Per il caso di ulteriore inerzia nomina commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e tenuto a provvedere nei successivi 120 giorni. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l’istituto del pagamento in conto sospeso. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è condannato a rifondere € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto

    Per i titoli esecutivi che impongono alle amministrazioni pubbliche il pagamento di somme, il creditore deve attendere 120 giorni dalla notificazione prima di procedere all’esecuzione forzata; nel caso concreto tale termine risultava decorso prima della proposizione del ricorso.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996

    Il commissario ad acta eseguirà la sentenza in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.

    Nell’esecuzione commissariale del giudicato, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente, è possibile ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta documentati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’inadempimento non contestato dall’Amministrazione giustifica l’ordine di integrale esecuzione del giudicato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di intervenire su istanza del creditore solo dopo l’inutile scadenza di tale termine.
  • In caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente, il commissario ad acta può eseguire il giudicato mediante il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso, secondo l’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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