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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30045/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce dal diniego opposto dall'Amministrazione finanziaria alla domanda di definizione agevolata di carichi iscritti a ruolo relativi a IRPEF e addizionale regionale per l'anno 1997. La contribuente aveva effettuato il pagamento il 10-16 maggio 2003, quindi prima dell'entrata in vigore della disciplina primaria che consentiva l'accesso alla definizione agevolata per i ruoli affidati al concessionario nel primo semestre 2001, entrata in vigore il 12 agosto 2003. La CTR aveva ritenuto illegittimo il diniego valorizzando anche il principio di buona fede. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 12 della L. n. 289 del 2002 e dell'art. 10 della L. n. 212 del 2000, sostenendo che la sanatoria non poteva perfezionarsi perché il pagamento era avvenuto in una data non utile e prima della decorrenza della norma, sicché le somme versate dovevano considerarsi acconto e non pagamento idoneo a definire il condono.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che la procedura di cui all'art. 12 della L. n. 289 del 2002 integra un condono "clemenziale" e non "premiale", che richiede l'integrale rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla legge. Poiché nel caso concreto il pagamento era stato effettuato prima della data dalla quale la definizione agevolata era legalmente accessibile, l'adempimento non era idoneo a perfezionare la sanatoria. La sentenza della CTR è stata quindi cassata senza rinvio e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente contro il diniego. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 12 L. 289/2002

    definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000 mediante pagamento del 25% dell'importo iscritto a ruolo

    La norma disciplina un condono clemenziale: l'efficacia della sanatoria è subordinata all'integrale pagamento dell'importo dovuto e al rispetto rigoroso dei termini e delle condizioni previste; non opera un diritto potestativo a un nuovo accertamento come nei condoni premiali.

  • art. 10 L. 212/2000

    Il principio di buona fede non può essere invocato per superare il mancato rispetto di termini normativamente chiari quando non vi sia alcuna incertezza interpretativa sulla tempistica richiesta per accedere alla definizione agevolata.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 384 c.p.c.

    Poiché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dopo la cassazione senza rinvio.

  • art. 12 L. 289/2002

    La Corte richiama anche il differente regime dei condoni premiali previsti da altre disposizioni della stessa legge (artt. 7, 8, 9, 15 e 16), per evidenziare la natura diversa dell'istituto in esame.

Massime di principio

  • Nel condono fiscale qualificabile come sanatoria clemenziale, il perfezionamento è subordinato al rigoroso rispetto delle condizioni e dei termini fissati dalla legge; il pagamento eseguito fuori termine non può perfezionare la definizione agevolata.
  • Quando la norma non prevede un accertamento straordinario o un meccanismo premiale, grava integralmente sul contribuente l'onere di dimostrare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della definizione.
  • Il principio di buona fede non consente di sanare il mancato rispetto di una scansione temporale espressamente prevista dalla legge in assenza di obiettiva incertezza normativa.
  • Se la questione è definibile sulla base dei soli dati di causa e non richiede ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio e decidere nel merito rigettando l'originario ricorso introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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