Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18352/2026 del 07/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio tributario in cui il contribuente aveva impugnato atti di riscossione. In primo grado la decisione era stata notificata direttamente alla società del gruppo Equitalia presso la sua sede. La CTR ha dichiarato inammissibile l’appello dell’agente della riscossione, ritenendolo tardivo perché proposto oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza, e ha inoltre ritenuto inutilizzabili le difese svolte nel giudizio riassunto da Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite avvocato del libero foro, sul presupposto che, nel processo tributario, l’agente della riscossione dovrebbe stare in giudizio solo tramite propri funzionari. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, l’Agenzia ha denunciato violazione delle norme sul processo tributario e sul regime delle notificazioni, sostenendo che la notifica della sentenza avrebbe dovuto essere effettuata al difensore domiciliatario e non direttamente alla parte, sicché il termine breve non sarebbe decorso; ha quindi contestato la declaratoria di tardività dell’appello.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione della CTR. Ha affermato che, nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado idonea a far decorrere il termine breve per impugnare è disciplinata dagli artt. 38, 16 e 17 del d.lgs. n. 546/1992, che prevalgono sulla disciplina ordinaria del codice di procedura civile per effetto della specialità del rito. In particolare, la notifica della sentenza effettuata direttamente alla parte, anche presso la sede e a mani dell’impiegato addetto, è valida e produce il decorso del termine breve anche se la parte aveva eletto domicilio presso un difensore del libero foro. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, rigettato anche la domanda del controricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c., e ha condannato l’Agenzia ricorrente alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata invocata come norma di censura per denunciare la violazione di legge in cassazione.

  • art. 16, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario disciplina le forme di notificazione, comprese quelle dirette; la Corte ne ribadisce la prevalenza sulla disciplina ordinaria quando compatibile e il rilievo ai fini della notifica della sentenza.

  • art. 17, d.lgs. n. 546/1992

    Regola il luogo delle notificazioni nel processo tributario; la Corte afferma che, anche in caso di elezione di domicilio, resta valida la consegna a mani proprie.

  • art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    La notifica della sentenza va eseguita a norma dell’art. 16, con la conseguenza che può avvenire anche nelle forme dirette previste dal rito tributario e far decorrere il termine breve per impugnare.

  • art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Il termine breve per proporre appello decorre dalla notificazione della sentenza effettuata validamente secondo le regole del processo tributario.

  • art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato per sottolineare che solo nel giudizio di cassazione tributario trovano applicazione le norme del codice di procedura civile in quanto compatibili.

  • art. 170 c.p.c.

    Nel processo civile ordinario impone la notificazione alla parte costituita presso il procuratore; la Corte esclude che questa regola prevalga nel processo tributario per la notifica della sentenza.

  • art. 285 c.p.c.

    Nel rito ordinario regola la notificazione della sentenza ai fini del termine breve; la Corte ne nega l’applicazione automatica nel processo tributario.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La domanda di responsabilità aggravata proposta dal controricorrente è stata respinta perché non basta la sola infondatezza del ricorso, essendo necessaria mala fede o colpa grave.

  • art. 94, terzo comma, c.p.c.

    Richiamato nel dispositivo della sentenza come domanda di condanna rigettata; dal testo emerge un probabile refuso, ma la Corte ne dispone il rigetto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario le norme sulle notificazioni dettate dal d.lgs. n. 546/1992 prevalgono sulla disciplina generale del codice di procedura civile, salvo il rinvio espresso e nei limiti di compatibilità.
  • La notificazione della sentenza di primo grado, se eseguita validamente secondo gli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 546/1992, fa decorrere il termine breve per l’appello di cui all’art. 51 del medesimo decreto.
  • La notifica della sentenza nel processo tributario può essere effettuata anche direttamente alla parte presso la sua sede o mediante consegna a mani proprie, e tale modalità resta valida anche in presenza di elezione di domicilio presso il difensore.
  • Nel rito tributario l’elezione di domicilio non esclude la validità della consegna a mani proprie, che costituisce modalità alternativa idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede mala fede o colpa grave e non può essere fondata sulla sola infondatezza, anche manifesta, dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.