Ordinanza n. 386/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della richiesta di un operatore con rapporto 1:1 a carico del Servizio Sanitario Regionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato la nota con cui l'ASL di Lecce, Distretto socio-sanitario competente, ha dichiarato non accoglibile la richiesta di assegnazione, in favore di una persona affetta da turbe comportamentali conseguenti a cerebropatia neonatale e ricoverata presso una RSA, di un operatore con rapporto 1:1 a carico del Servizio Sanitario Regionale. L'ASL ha qualificato la prestazione come sociale, ritenendo che i relativi costi dovessero gravare sul Comune o sull'assistito. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrente, una nota della Direzione generale dell'ASL e una circolare regionale. Nel giudizio cautelare l'ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia non riguarderebbe l'esistenza della prestazione, riconosciuta come spettante, ma esclusivamente l'individuazione del soggetto tenuto a sostenerne il costo.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Pur riservando alla fase di merito gli opportuni approfondimenti, ha ritenuto non manifestamente infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, poiché la prestazione sanitaria o assistenziale richiesta risulta riconosciuta come spettante e la contestazione concerne soltanto l'accollo della relativa spesa. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha escluso che il pregiudizio dedotto, consistente nella necessità di garantire al paziente un'adeguata assistenza, fosse conferente rispetto alla controversia cautelare, dal momento che l'assistenza non risultava impedita dall'atto impugnato. Inoltre, la parte ricorrente non aveva allegato né dimostrato l'effettiva impossibilità di sostenere gli oneri economici dell'ulteriore prestazione. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti della tutela cautelare, con particolare riguardo alla sussistenza del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone interessate.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata quale presupposto per la protezione dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari, per giustificare l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari.
Massime di principio
- Quando l'esistenza della prestazione sanitaria o assistenziale non è contestata e la controversia riguarda esclusivamente l'individuazione del soggetto tenuto a sostenerne il costo, può risultare non manifestamente infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, da approfondire nella fase di merito.
- Ai fini della tutela cautelare, il periculum in mora deve essere specificamente riferito all'oggetto della controversia: se il provvedimento non impedisce l'erogazione dell'assistenza richiesta, la mera necessità di garantire tale assistenza non dimostra un pregiudizio cautelare pertinente.
- Quando la contestazione concerne l'accollo dei costi di una prestazione ulteriore, la parte che invoca il periculum in mora deve allegare e dimostrare l'effettiva impossibilità di sostenere i relativi oneri economici.
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