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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51638/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello contro il provvedimento di rigetto della richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa in regime di custodia domiciliare. Il ricorrente deduceva violazione di legge e carenza/contraddittorietà della motivazione (artt. 274, 277, 284 co. 3 c.p.p.), sostenendo che la documentazione prodotta dimostrava obblighi di comunicazione giornaliera alle forze di polizia e un orario lavorativo limitato (06:30-13:00) compatibile con il controllo e con gli obblighi cautelari; inoltre rilevava il proprio stato di indigenza e l'obbligo di mantenimento dei figli come elementi che rendevano necessaria l'autorizzazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha rilevato che la documentazione prodotta non prevedeva comunicazioni giornaliere ma modalità generiche settimanali o mensili, e che l'autorizzazione richiesta (6 ore e 30 minuti al giorno, spostamenti e attività anche in aree pubbliche senza limiti spaziali) sarebbe incompatibile con il regime degli arresti domiciliari e con le esigenze cautelari, soprattutto trattandosi di reati connessi a sostanze stupefacenti e contesti associativi. Ha inoltre osservato che la richiesta di considerare l'indigenza e il mantenimento dei figli è stata sollevata per la prima volta in cassazione e quindi è inammissibile. Per questi motivi ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di correttezza della motivazione; la Corte non ha rilevato violazioni formali e ha ritenuto la motivazione adeguata rispetto agli elementi di fatto

  • art. 277 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente in relazione agli obblighi motivazionali sulle decisioni cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito motivazione logica e congrua

  • art. 284, comma 3, c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni processuali relative alle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che la valutazione sulla compatibilità dell'autorizzazione al lavoro sia correttamente rimessa al giudice del riesame

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma in favore della Cassa delle Ammende per inammissibilità del ricorso

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata ai fini della determinazione equitativa della somma a carico del ricorrente in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • La valutazione della compatibilità tra autorizzazione al lavoro e regime di custodia domiciliare è rimessa al giudice del riesame: va considerata la durata quotidiana dell'attività, gli spostamenti necessari e la specificità dei luoghi di lavoro; autorizzazioni ampie e non delimitate possono essere ritenute incompatibili con esigenze cautelari.
  • La documentazione prodotta deve essere chiara e corrispondente a quanto sostenuto nel ricorso: travisamenti o inesattezze nella certificazione (per esempio comunicazioni di natura settimanale anziché giornaliera) pregiudicano le prospettive di accoglimento.
  • Questioni nuove di fatto o di prova, come l'istanza relativa al mantenimento dei figli o elementi patrimoniali non dedotti nel grado di appello, sollevate per la prima volta in cassazione sono, di regola, inammissibili.
  • L'indigenza e l'obbligo di mantenimento possono costituire elementi di valutazione, ma diventano irrilevanti se sussiste una radicale incompatibilità tra l'attività richiesta e le esigenze della misura cautelare (specialmente quando è concreto il pericolo di reiterazione di reati).
  • La mera circostanza del possesso di mezzi economici indicativi (es. disponibilità di somme di modesta entità) non è necessariamente decisiva se il giudice del merito ritiene che l'autorizzazione comprometta il regime detentivo.
  • In cassazione si richiede il rispetto delle regole di ammissibilità: oltre a contestare la legittimità della decisione, è necessario che i motivi siano stati previamente dedotti nei gradi di merito ove previsto.

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