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Sentenza

Sentenza n. 710/2026 - Napoli, Sezione 8

Per il risarcimento del danno patito in conseguenza degli illegittimi dinieghi, adottati con provvedimenti prot. n. 200090330182 e 200090330184, entrambi in data 13.1.2022 dall’INPS di Caserta;

Giustizia amministrativa202205687

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: dinieghi di accesso alla cassa integrazione ordinaria relativi a due istanze per periodi decorrenti dal 2 agosto 2021 e dal 1 novembre 2021

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha chiesto il risarcimento del danno asseritamente derivante dai dinieghi con cui l'INPS di Caserta aveva respinto due domande di cassa integrazione ordinaria, ciascuna per tredici settimane. La ricorrente ha dedotto di avere trasmesso preventivamente alle organizzazioni sindacali le informative previste dall'art. 14 d.lgs. 148/2015 e di avere poi presentato le domande corredate dalla documentazione necessaria. Ha sostenuto che l'INPS avesse illegittimamente richiesto integrazioni documentali e che, ai sensi dell'art. 11 del d.m. 95442/2016, dovessero ritenersi sufficienti le ricevute PEC attestanti la spedizione e la consegna delle informative, anche in assenza della certificazione sindacale immediatamente disponibile. Ha inoltre invocato un legittimo affidamento sull'accoglimento delle domande, anche in relazione al successivo ricorso gerarchico conclusosi con silenzio-diniego. L'INPS ha eccepito l'irricevibilità dell'impugnazione del silenzio-diniego e l'inammissibilità della domanda risarcitoria per violazione del termine di cui all'art. 30, comma 3, c.p.a., chiedendo comunque il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda risarcitoria senza esaminare le eccezioni preliminari dell'INPS, ritenendo insussistente l'illegittimità dei dinieghi, presupposto necessario del risarcimento. Dalla documentazione risultava che l'INPS aveva richiesto, entro quindici giorni, integrazioni specifiche relative alle informative sindacali, alle dichiarazioni delle organizzazioni sindacali e della RSA e agli indicatori economico-finanziari. La società non aveva prodotto il testo della comunicazione inviata alle organizzazioni sindacali il 25 ottobre 2021, espressamente richiesto per la seconda domanda. Inoltre, la dichiarazione della CISL, richiesta in alternativa alla comunicazione con ricevuta PEC, era stata trasmessa soltanto il 23 maggio 2022, quindi dopo la domanda e anche dopo il ricorso gerarchico. L'integrazione documentale è stata pertanto ritenuta carente e tardiva, nonostante il soccorso istruttorio esercitato dall'INPS. Il diniego è stato conseguentemente ritenuto legittimo e non è stato riconosciuto alcun legittimo affidamento, poiché il mancato conseguimento della CIGO dipendeva dalla mancata integrazione puntuale e tempestiva della documentazione. Spese di lite compensate.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 148/2015

    Prevede gli adempimenti di informativa preventiva alle organizzazioni sindacali per l'accesso alla cassa integrazione ordinaria; nel caso concreto, la documentazione relativa a tali adempimenti doveva essere prodotta secondo quanto richiesto dall'INPS.

  • art. 11 d.m. 95442/2016

    Consente all'amministrazione di richiedere un supplemento istruttorio, assegnando un termine di quindici giorni; il mancato o non conforme riscontro consente di definire la domanda sulla base degli atti e della documentazione incompleta.

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    Richiamato dall'INPS quale disposizione sul termine per la proposizione della domanda risarcitoria; il TAR non ne ha esaminato l'applicabilità, avendo respinto la domanda nel merito per insussistenza dell'illegittimità dell'azione amministrativa.

Massime di principio

  • La domanda risarcitoria proposta contro la pubblica amministrazione presuppone l'illegittimità dell'atto lesivo; quando tale illegittimità non sussiste, la domanda può essere respinta nel merito senza esaminare le eccezioni preliminari relative alla ricevibilità o ammissibilità dell'azione.
  • Nell'istruttoria relativa a una domanda di prestazione amministrativa, l'amministrazione può richiedere integrazioni documentali puntuali entro il termine previsto dalla disciplina applicabile; se il richiedente non adempie tempestivamente o adempie in modo non conforme, l'amministrazione può definire la domanda sulla base della documentazione disponibile.
  • La produzione tardiva, successiva alla decisione amministrativa e persino alla proposizione del ricorso gerarchico, di documenti necessari a comprovare un requisito o un adempimento non elimina la legittimità del diniego fondato sulla carenza documentale rilevata entro il procedimento.
  • Non è meritevole di tutela l'affidamento del richiedente sull'ottenimento di una prestazione quando il mancato conseguimento del beneficio dipende dalla sua mancata integrazione, puntuale e tempestiva, della documentazione richiesta dall'amministrazione mediante soccorso istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieDanno da provvedimento illegittimo
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaSoccorso istruttorioLegittimo affidamentoOnere della prova e principio dispositivo

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