Sentenza n. 7925/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento a) della Determinazione Dirigenziale Rep. QI/1121/2025 del 20/03/2025 - protocollo QI/60181/2025 del 20/03/2025 di reiezione dell’istanza di condono n. 0/582324 sot.0 per l’abuso realizzato in Roma, Via della Storta, 10 - int. 11 - 00123 - Roma - Municipio 14, notificata il 28.03.2025; b) della nota prot. n. QI/67855 del 28/03/2025 con cui l’UO Condono Edilizio del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale ha trasmesso a valore di notifica la Determinazione Dirigenziale di reiezione; c) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo alla realizzazione di un’unità abitativa in un complesso immobiliare sito in Roma, seguito dalla nota di trasmissione avente valore di notifica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego di condono relativo a un abuso edilizio qualificato come abuso maggiore, deducendo, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 40, comma 6, della l. n. 47/1985, delle discipline statali sui condoni edilizi e della normativa regionale laziale, nonché difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà ed eccesso di potere. La ricorrente sosteneva che, avendo acquistato l’immobile mediante decreto di trasferimento del giudice delegato in una procedura fallimentare, e avendo dimostrato l’anteriorità delle ragioni di credito, l’istanza avrebbe dovuto essere esaminata secondo le discipline del primo e del secondo condono, più favorevoli, anziché secondo il terzo condono previsto dal d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, e dalla l.r. Lazio n. 12/2004. Con il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 10 e 10-bis l. n. 241/1990, lamentando che il Comune non avesse valutato le osservazioni e la documentazione presentate dopo il preavviso di rigetto. Con il terzo motivo denunciava il difetto di motivazione, oltre a contraddittorietà, irragionevolezza ed eccesso di potere, sostenendo che il diniego fosse privo di adeguata giustificazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile l’art. 40, ultimo comma, della l. n. 47/1985 alle domande presentate nell’ambito di trasferimenti derivanti da procedure esecutive, precisando che tale disciplina si applica anche ai condoni regolati dalla l. n. 724/1994 e dal d.l. n. 269/2003 tramite i rinvii al Capo V della l. n. 47/1985. Tuttavia, il richiedente aveva l’onere di dimostrare sia la data di ultimazione dei lavori al rustico, trattandosi di nuova costruzione, sia, per il particolare regime invocato, l’anteriorità delle ragioni del credito. Il Collegio ha ritenuto non provata l’anteriorità dell’abuso rispetto al 31 dicembre 1993, termine rilevante per l’applicazione della disciplina del secondo condono. Il decreto ingiuntivo richiamato nelle osservazioni procedimentali non risultava depositato né nel procedimento amministrativo né in giudizio. La nota di trascrizione del pignoramento, pur prodotta in giudizio, non dimostrava l’anteriorità dell’abuso, poiché riguardava soltanto un appezzamento di terreno e non il manufatto abusivo o l’unità immobiliare. In assenza della prova richiesta, il giudice ha ritenuto applicabile la disciplina del terzo condono, ai sensi del d.l. n. 269/2003, della l. n. 326/2003 e della l.r. Lazio n. 12/2004. Poiché sull’area gravavano vincoli paesaggistici e di esondazione/sommergibilità e l’intervento era qualificato come abuso maggiore, tali vincoli impedivano il rilascio della sanatoria secondo la disciplina applicabile. Il TAR ha escluso anche la violazione degli artt. 10 e 10-bis l. n. 241/1990, ritenendo che le osservazioni fossero state esaminate e giudicate inidonee a superare le ragioni del preavviso di rigetto. Ha inoltre escluso il difetto di motivazione: il provvedimento richiamava una precedente nota, acquisibile dalla parte, e dava conto dell’esame delle osservazioni e della loro inidoneità, integrando una motivazione per relationem. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 40, ultimo comma, l. n. 47/1985
Nell’ipotesi in cui l’immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all’entrata in vigore della presente legge.
La disposizione disciplina le domande di sanatoria relative a immobili trasferiti nell’ambito di procedure esecutive e si applica, tramite i rinvii al Capo V della l. n. 47/1985, anche ai condoni regolati dalla l. n. 724/1994 e dal d.l. n. 269/2003. Il richiedente deve dimostrare l’anteriorità delle ragioni del credito e la data rilevante dell’abuso.
art. 39, comma 1, l. n. 724/1994
Il rinvio al Capo V della l. n. 47/1985 rende applicabile l’art. 40, ultimo comma, alle domande di condono presentate ai sensi della l. n. 724/1994.
art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Il rinvio al Capo V della l. n. 47/1985 rende applicabile l’art. 40, ultimo comma, anche alle domande presentate secondo la disciplina del terzo condono.
d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
In assenza della prova dell’anteriorità dell’abuso rispetto al termine del secondo condono, trova applicazione la disciplina del terzo condono; per un abuso maggiore, la presenza dei vincoli indicati nel provvedimento è ostativa alla sanatoria.
l.r. Lazio n. 12/2004
La disciplina regionale del terzo condono, applicabile al caso, rende ostativa la presenza dei vincoli gravanti sull’area rispetto alla sanatoria dell’abuso maggiore.
artt. 10 e 10-bis l. n. 241/1990
Non sussiste violazione del contraddittorio procedimentale quando l’amministrazione esamina le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto, anche se le ritiene inidonee a modificare l’esito del procedimento.
art. 3 l. n. 241/1990
La motivazione per relationem è sufficiente quando l’atto richiama un precedente documento conoscibile o acquisibile dall’interessato e dà conto dell’esame delle osservazioni e delle ragioni per cui esse non superano i motivi ostativi.
Massime di principio
- Nelle domande di sanatoria relative a immobili trasferiti nell’ambito di procedure esecutive, l’applicazione dell’art. 40, ultimo comma, della l. n. 47/1985 richiede al richiedente di provare le circostanze che consentono di ricondurre la domanda alla disciplina di condono invocata, compresa l’anteriorità delle ragioni del credito e la data rilevante dell’abuso.
- Il rinvio al Capo V della l. n. 47/1985 contenuto nella disciplina del secondo e del terzo condono rende applicabile anche a tali domande il regime previsto per gli immobili trasferiti mediante procedure esecutive.
- In materia di condono edilizio, grava sul richiedente l’onere di dimostrare la data di ultimazione dei lavori e, quando rilevante per l’individuazione della disciplina applicabile, l’anteriorità delle ragioni del credito; una dichiarazione di parte non adeguatamente documentata non è sufficiente.
- Una nota di trascrizione di pignoramento riferita al solo terreno non prova l’anteriorità dell’abuso edilizio relativo a un manufatto, se il manufatto non è indicato nell’atto e non è altrimenti dimostrato che fosse già esistente.
- L’obbligo di esame delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto non impone all’amministrazione di recepirle, essendo sufficiente che esse siano valutate e ritenute, con adeguata motivazione, inidonee a superare i motivi ostativi.
- La motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiama un documento conoscibile dall’interessato e illustra comunque l’avvenuta valutazione delle osservazioni procedimentali e la loro irrilevanza ai fini dell’esito.
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