Cassazione Penale, Sentenza n. 33411/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Perrelli impugnava l'ordinanza dell'11/09/2023 con la quale il giudice dell'esecuzione aveva rifiutato di applicare la disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra: (1) la condanna per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) e reati di stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR 309/1990) commessi fino al dicembre 2010, e (2) la condanna per porto d'arma clandestina, ricettazione e omicidio (aggravati dalla connessione e dall'agevolazione mafiosa) del 20/07/2007. Il ricorrente sosteneva che l'omicidio fosse stato posto in essere per agevolare l'associazione mafiosa e che, pertanto, dovesse essere riunito per continuazione. Denunciava altresì violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, rilevando elementi fattuali (stesso contesto territoriale, arco temporale contiguo, ruolo associativo dello stesso, condanne di altri esponenti per il medesimo fatto) che a suo avviso dimostravano il piano criminoso unitario.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che, in linea di principio, la continuazione può essere riconosciuta anche tra reato associativo e reati-fine solo se i reati-fine erano programmati "nelle loro linee essenziali" sin dal momento costitutivo dell'associazione. Nel caso di specie ha ritenuto che l'omicidio fosse stato deciso dall'organizzatore in conseguenza di eventi contingenti (minacce, autovettura riconducibile all'agguato) non prevedibili al momento dell'adesione di Perrelli, per cui non ricorreva la preventiva programmazione richiesta per la continuazione. Ha quindi rigettato l'istanza e condannato Perrelli al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Regola la riunione delle pene per continuazione; la Corte interpreta che la continuazione tra associazione e reati-fine richiede che i reati-fine fossero programmati, anche solo "a grandi linee", sin dal momento costitutivo del sodalizio
art. 416-bis cod. pen.
Norma che definisce l'associazione di tipo mafioso; è il reato associativo principale rispetto al quale si discuteva la possibile continuazione con i reati-fine
artt. 73 e 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Norme sul traffico, produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; costituivano i reati-fine uniti per la prima condanna richiamata
art. 575 cod. pen.
Omicidio: reato-fine oggetto della seconda sentenza, valutato rispetto al collegamento con l'associazione
art. 648 cod. pen.
Ricettazione: uno dei reati contestati nella seconda vicenda processuale
art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110
Disciplina aggravante relativa alle armi (richiamata in relazione al porto/uso di arma clandestina)
art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. legge 12 luglio 1991, n. 203)
Aggravante per i reati commessi con contestuale agevolazione mafiosa; applicata nella vicenda di condanna e valutata nel complesso dei fatti
art. 81 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla causa di esclusione o concatenazione di responsabilità; la Corte non ha accolto la sua lettura e non ha ritenuto integrata la continuità programmatica richiesta
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone l'imposizione delle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione tra un reato associative (es. 416-bis) e reati-fine è necessario provare che i reati-fine fossero programmati, anche solo nelle linee essenziali, sin dal momento costitutivo dell'associazione
- Eventi contingenti, opportunistici o non prevedibili al momento dell'adesione all'associazione non consentono di ritenere automaticamente sussistente il vincolo della continuazione
- La mera coincidenza di territorio, periodo temporale contiguo, o la condotta del medesimo soggetto non basta: occorre dimostrare l'unica deliberazione preventiva e il progetto criminoso unitario
- Un "sistema di vita" dedito alla delinquenza o prove indiziarie generiche non sostituiscono la necessaria prova della programmazione originaria dei reati-fine
- In fase esecutiva è utile produrre elementi probatori diretti della pianificazione (comunicazioni, ordini, ruoli organizzativi, decisioni condivise) per ottenere il riconoscimento della continuazione
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