Sentenza n. 809/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 590/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 5140/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 05.03.2025, notificata il 19.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente, così suddivisi: € 500,00 GIANCIOTTA ROSANNA; € 500,00 LAZZARA SALVATORE; € 500,00 LIGUORI ANNALISA; € 500,00 TURANI BARBARA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito di euro 500,00 in favore di ciascun docente sulla Carta Elettronica del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare complessivamente euro 2.000,00 sulla Carta Elettronica del Docente, nella misura di euro 500,00 per ciascun docente. Nelle more del giudizio, l'Amministrazione ha corrisposto le somme spettanti a tre ricorrenti, mentre non ha eseguito il giudicato nei confronti del quarto. Il difensore ha pertanto chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per i tre beneficiari già soddisfatti e l'ordine di esecuzione del giudicato in favore del beneficiario ancora privo dell'accredito, nonché la condanna del Ministero alle spese di lite nei confronti di tutti i ricorrenti, anche in applicazione della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti dei tre docenti che avevano ricevuto le somme dovute, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Per il docente ancora insoddisfatto, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di corrispondere la somma liquidata entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato sin d'ora Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, incaricandolo di adottare gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato entro sessanta giorni dall'infruttuosa scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La condanna alle spese è stata giustificata dal fatto che l'Amministrazione aveva eseguito il titolo solo parzialmente e dopo la proposizione del ricorso. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei Conti per il Lazio per gli accertamenti relativi a potenziali profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza, volto a ottenere l'esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione inadempiente.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa di alcuni ricorrenti.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato nei confronti di alcuni ricorrenti durante il processo, la materia del contendere cessa limitatamente alle relative posizioni; il giudizio prosegue invece per i beneficiari ancora insoddisfatti.
- In presenza di un giudicato non integralmente eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L'esecuzione parziale e tardiva del giudicato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese di lite anche con riferimento alle posizioni per le quali la materia del contendere sia successivamente cessata.
- Il giudice dell'ottemperanza può trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti quando ravvisi potenziali profili di danno erariale connessi alla mancata o tardiva esecuzione del giudicato.
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