Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 10098/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento A) quanto al ricorso n. 9676 del 2024, dei provvedimenti di esclusione delle domande presentate dalla s.r.l Gruppo RPM Società Benefit per le emittenti radiofoniche “Radio Pico” e “Radio Pico Classic”, relative ai contributi di cui al DPR n. 146/2017 per l’anno 2024, domande protocollate con il n. 38389 e il n. 38415, comunicati in data 12 luglio 2024; B) quanto al ricorso n. 535 del 2025, del decreto 29.11.2024 della Direzione Generale per il Digitale, la Connettività e le nuove Tecnologie – Divisione X – Emittenza Radiotelevisiva e Contributi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy con correlata Graduatoria Definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2024 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale ai sensi del DPR n. 146/2017 (graduatoria dalla quale risulta esclusa l’odierna ricorrente) come pubblicato, in data 29.11.2024, nel sito Internet del predetto Ministero; nonché, per quanto servir possa, del provvedimento 18.11.2024 (comunicato in pari data) con il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy respingeva i reclami, proposti in data 04.11.2024, dalla s.r.l. Gruppo RPM Società Benefit (con istanza di ammissione) avverso la Graduatoria provvisoria delle emittenti radiofoniche ammesse ai contributi ai sensi del DPR n. 146/2017, graduatoria pubblicata il 29.10.2024.

Giustizia amministrativa202409676

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalle domande di contributo per l'anno 2024 e successivi atti di approvazione della graduatoria definitiva e di rigetto dei reclami

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, con il ricorso principale, i provvedimenti con cui il Ministero l'ha esclusa dalla procedura di concessione dei contributi previsti dal d.P.R. n. 146/2017 per l'anno 2024, in relazione a due emittenti radiofoniche locali, e, con motivi aggiunti, la graduatoria definitiva e il provvedimento di rigetto dei reclami. Ha dedotto: la violazione della disciplina dei contributi e dell'art. 75, comma 1-bis, d.P.R. n. 445/2000, sostenendo che l'esclusione non potesse sostituire un formale provvedimento di decadenza; il travisamento dei fatti, poiché l'esclusione per il 2023 sarebbe dipesa da dichiarazioni rese per il 2022 e non da dichiarazioni presentate per il 2023; la violazione delle garanzie partecipative e degli artt. 1, 7, 10 e 10-bis l. n. 241/1990, per mancata comunicazione di un effettivo preavviso di rigetto e mancata valutazione delle osservazioni; la violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e degli artt. 75 e 76 d.P.R. n. 445/2000, sostenendo che le dichiarazioni mendaci, cui si collega il divieto biennale di accesso ai benefici, fossero diverse dalle dichiarazioni non veritiere, cui conseguirebbe soltanto la decadenza dai benefici già ottenuti. Con i motivi aggiunti ha inoltre dedotto la violazione dei principi di buona fede, imparzialità e buon andamento, dell'art. 97 Cost. e dell'art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990, nonché nuovamente il travisamento dei fatti e l'erronea applicazione dell'art. 75 d.P.R. n. 445/2000.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva e li ha respinti. Ha ritenuto decisivo il precedente giudicato formatosi sulla legittimità dell'esclusione della società dalla procedura relativa all'anno 2022, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 8026/2025, per la non veridicità delle dichiarazioni riguardanti le ore di Cassa Integrazione Guadagni di alcuni dipendenti. Da tale precedente esclusione deriva ex lege, ai sensi dell'art. 75, comma 1-bis, d.P.R. n. 445/2000, il divieto di accesso ai contributi per due anni, comprendente le annualità 2023 e 2024. Il giudice ha escluso la necessità di un autonomo provvedimento costitutivo di decadenza: l'effetto decadenziale si produce direttamente per legge ed è accertato in via dichiarativa dal provvedimento di esclusione, quale conseguenza ulteriore rispetto all'esclusione stessa. Ha inoltre affermato che, ai fini dell'art. 75, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni non veritiere e le dichiarazioni mendaci sono giuridicamente sovrapponibili. È stata respinta anche la censura relativa al preavviso di rigetto: l'art. 10-bis l. n. 241/1990 esclude le procedure concorsuali, categoria nella quale rientrano le procedure basate su un avviso pubblico e sulla selezione comparativa delle domande di contributo. In ogni caso, l'amministrazione era vincolata all'esclusione per effetto della preclusione legale biennale e l'apporto partecipativo non avrebbe potuto condurre a un diverso esito; il TAR ha altresì rilevato che un'interlocuzione endoprocedimentale vi era stata. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 70, comma 1, c.p.a.

    Consente la riunione dei ricorsi connessi; il TAR lo ha applicato per disporre la trattazione unitaria dei due giudizi.

  • art. 75, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 445/2000

    La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza.

    Le dichiarazioni non veritiere e le dichiarazioni mendaci sono considerate fattispecie sovrapponibili; il divieto biennale di accesso ai benefici opera ex lege e non richiede un autonomo provvedimento costitutivo di decadenza.

  • art. 10-bis, comma 1, l. n. 241/1990

    L'esclusione delle procedure concorsuali dall'obbligo di comunicazione dei motivi ostativi si applica anche alle procedure di selezione delle domande dirette all'ammissione a contributi pubblici.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    È stato richiamato in relazione all'obbligo di motivazione, ma le censure fondate sulla sua violazione sono state ritenute infondate.

  • art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990

    Il principio di buona fede e collaborazione non impedisce l'esclusione vincolata del richiedente quando opera la preclusione legale biennale.

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità e buon andamento non risultano violati dall'applicazione vincolata della preclusione prevista dall'art. 75, comma 1-bis, d.P.R. n. 445/2000.

  • d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146

    Disciplina la procedura di concessione dei contributi alle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale, oggetto della controversia.

Massime di principio

  • La dichiarazione non veritiera resa nella domanda di accesso a un beneficio pubblico è giuridicamente equiparabile alla dichiarazione mendace ai fini dell'art. 75, comma 1-bis, d.P.R. n. 445/2000, con conseguente divieto biennale di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni.
  • Il divieto biennale di accesso ai benefici previsto dall'art. 75, comma 1-bis, d.P.R. n. 445/2000 opera ex lege in conseguenza della falsità dichiarativa; non è necessario un autonomo provvedimento costitutivo di decadenza, potendo il provvedimento di esclusione accertare dichiarativamente tale effetto.
  • L'art. 10-bis l. n. 241/1990 non si applica alle procedure concorsuali, comprese le procedure fondate su un avviso pubblico e sulla selezione delle domande per l'ammissione a contributi pubblici.
  • Quando l'amministrazione è vincolata a escludere il richiedente per effetto di una preclusione legale, la mancata o insufficiente partecipazione procedimentale non determina l'illegittimità dell'atto se l'apporto del privato non avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
  • La legittimità definitivamente accertata dell'esclusione da una precedente annualità, fondata su dichiarazioni non veritiere, costituisce il presupposto per applicare il divieto biennale di accesso ai contributi nelle annualità successive comprese nel periodo di preclusione.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRevoca e recupero dei contributiPartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicitàLegittimo affidamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.