Sentenza n. 418/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulle sentenze n.397 del 2025 del Tribunale di Chieti, n.228 del 2025 del Tribunale di Lanciano, relativamente alla refusione delle spese di lite, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione delle sentenze del Tribunale di Chieti e del Tribunale di Lanciano limitatamente alla refusione delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore di spese)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., per ottenere l’esecuzione delle sentenze n. 397 del 2025 del Tribunale di Chieti e n. 228 del 2025 del Tribunale di Lanciano quanto al pagamento delle spese di lite, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Il Ministero si è costituito e ha successivamente riferito di avere effettuato i pagamenti. Il ricorrente ha nondimeno chiesto la condanna del Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, essendo i pagamenti intervenuti dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, secondo quanto comunicato dalle parti, il Ministero aveva effettuato i pagamenti dovuti. Ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico dell’Amministrazione in applicazione della soccombenza virtuale, poiché l’adempimento è avvenuto dopo la proposizione del ricorso. Il Ministero è stato condannato a pagare al ricorrente € 300,00, oltre accessori di legge; distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
Con ricorso il Sig. Guido Marone richiedeva, ex art.112, comma 2 c.p.a., l’ottemperanza al giudicato formatosi sulle sentenze n.397 del 2025 del Tribunale di Chieti, n.228 del 2025 del Tribunale di Lanciano, relativamente alla refusione delle spese di lite, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico.
La disposizione è indicata quale fondamento dell’azione di ottemperanza proposta per conseguire l’esecuzione delle statuizioni sulle spese di lite.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Alla luce di quanto in ultimo segnalato dalle parti, va dichiarata la cessata materia del contendere, ex art.34, comma 5 c.p.a..
Il pagamento sopravvenuto delle somme dovute in esecuzione del giudicato, riferito dalle parti e non contestato, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue la prestazione dovuta dopo la proposizione del ricorso e tale adempimento è riferito dalle parti, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese: queste possono essere poste a suo carico in base alla soccombenza virtuale quando l’adempimento è successivo alla proposizione del ricorso.
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