Cassazione Civile, Ordinanza n. 31844/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva accolto parzialmente l'appello del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2006 fondato su accertamento sintetico (redditometro). L'Ufficio ha dedotto, con un primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente e contrasto tra motivazione e dispositivo, poiché la CTR aveva affermato di ridurre a euro 30.000 il reddito riferibile ai beni mobili registrati ma aveva poi indicato nel dispositivo una diversa somma di euro 48.023,76 senza spiegarne il calcolo. Con un secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che, in presenza di beni ricompresi nelle tabelle del redditometro, l'Ufficio deve applicare i coefficienti ministeriali come presunzione legale relativa, e che il giudice tributario non può sostituire propri coefficienti o ridurre autonomamente il valore induttivo degli indici di capacità contributiva, dovendo invece limitarsi a valutare l'eventuale prova contraria documentale offerta dal contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha ritenuto fondato il primo perché il dispositivo della sentenza di merito conteneva una quantificazione del reddito non riconducibile a un mero errore materiale o di calcolo, mancando i presupposti numerici certi per qualificare la discordanza come emendabile ex art. 287 c.p.c., e perché non era ricostruibile il percorso logico che aveva portato a quel risultato. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo, affermando che nell'accertamento sintetico basato sul redditometro il giudice tributario, una volta verificata l'effettiva disponibilità degli indici di capacità contributiva, non può ridurne autonomamente il valore presuntivo mediante una diversa graduazione dei coefficienti ministeriali, ma deve soltanto valutare in modo analitico la prova contraria offerta dal contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
È stato invocato per denunciare la nullità della sentenza di merito per motivazione apparente e contrasto tra motivazione e dispositivo.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È stato invocato per dedurre la violazione e falsa applicazione della disciplina dell'accertamento sintetico.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dalla ricorrente quale norma della disciplina dell'accertamento; la Corte, nel ragionamento, ha chiarito il quadro dell'accertamento sintetico e la natura presuntiva del redditometro.
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
La Corte ha ricordato che, nel testo ratione temporis, disciplina l'accertamento sintetico, fondato sugli indici di capacità contributiva e sulle spese per incrementi patrimoniali, con previsione di prova contraria del contribuente.
art. 287 cod. proc. civ.
È stato richiamato per distinguere l'errore materiale o di calcolo emendabile con correzione dall'errore di giudizio denunciabile in cassazione.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico fondato sul redditometro, la disponibilità di beni o servizi individuati dalla normativa integra una presunzione legale relativa di capacità contributiva; una volta accertati i fatti-indice, il contribuente può vincere la presunzione solo con prova contraria idonea, anche dimostrando che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
- Il giudice tributario non può sostituire ai coefficienti e agli indici di capacità contributiva stabiliti dalla legge una propria valutazione equitativa o ridurne autonomamente il valore presuntivo; deve invece verificare analiticamente la prova contraria offerta dal contribuente.
- Nel contenzioso sul redditometro, se il dispositivo quantifica il reddito in modo non riconducibile a un mero errore materiale o di calcolo, e tale quantificazione non è spiegata dalla motivazione, si configura un vizio di giudizio censurabile in cassazione.
- L'errore è emendabile con la procedura di correzione solo quando consista in una svista materiale o nell'erronea esecuzione di operazioni matematiche su presupposti numerici già chiaramente determinati; se invece manca la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice, il vizio investe la decisione e non la sola scrittura.
- In tema di prova nel redditometro, l'onere del contribuente non è limitato alla dimostrazione che le somme utilizzate provengono da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, potendo egli provare in via più ampia l'insussistenza o la minore entità del reddito presunto.
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