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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14926/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo confermava condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Due i motivi principali: (1) contestazione della insufficiente e contraddittoria valutazione probatoria circa la distrazione dei beni di magazzino e la sua effettiva titolarità/gestione della società (si sosteneva, in sostanza, che la responsabilità era basata su mera presunzione e su una "posizione" formale di amministratore); (2) censura sulla qualificazione e motivazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale: secondo il ricorrente la Corte d'Appello avrebbe confuso/ricondotto l'occultamento delle scritture (che richiede dolo specifico) alla fattispecie della tenuta irregolare (dolo generico), omettendo quindi adeguata motivazione sul dolo specifico richiesto per l'occultamento e proponendo, di fatto, una diversa ricostruzione che avrebbe potuto comportare la riqualificazione in bancarotta semplice.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo relativo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, confermando la responsabilità per la distrazione dei beni: i giudici di merito avevano fornito adeguata motivazione valorizzando testimonianze e documenti (inventario, scrittura allegata al rogito) e l'assenza di giustificazioni sulla destinazione dei beni non rinvenuti. Quanto al secondo motivo (bancarotta fraudolenta documentale), la Corte di legittimità ha invece accolto la censura: ha rilevato che la Corte d'Appello ha confuso le due alternative previste dall'art. 216, comma 1, n. 2, l'"occultamento/sottrazione/omissione" (che richiede dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori) e la "tenuta irregolare" (che richiede solo dolo generico), motivando la condanna per occultamento con argomenti propri della fattispecie della tenuta irregolare. Per questo motivo la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla condanna per bancarotta fraudolenta documentale e il procedimento viene rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per un nuovo esame conforme ai principi di diritto indicati; il resto del ricorso è dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare

    La disposizione contiene due ipotesi alternative autonome: (a) occultamento, sottrazione o omissione delle scritture contabili (richiede dolo specifico, ossia l'intenzione di recare pregiudizio ai creditori o conseguire un ingiusto profitto); (b) fraudolenta tenuta delle scritture (rileva il dolo generico). Non è consentito confondere le due ipotesi né sostituire il dolo generico al dolo specifico.

  • art. 217, legge fallimentare

    Norma richiamata nella discussione sulla possibile riqualificazione delle condotte documentali in fattispecie meno grave (bancarotta semplice), segnalata dal ricorrente come profilo di errata qualificazione giuridica.

  • art. 87, legge fallimentare

    Attribuisce al fallito l'obbligo di verità e contribuisce a giustificare, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o loro ricavato, l'apparente inversione dell'onere probatorio a carico dell'amministratore (ossia la necessità per l'amministratore di giustificare la destinazione dei beni non rinvenuti).

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra occultamento/sottrazione/omissione delle scritture (ipotesi che richiede dolo specifico) e tenuta irregolare delle scritture (ipotesi a dolo generico): sono alternative autonome e non sovrapponibili.
  • Se l'accusa è di occultamento delle scritture, la motivazione deve affrontare e provare il dolo specifico (intenzione di arrecare pregiudizio ai creditori o di conseguire un ingiusto profitto); la semplice constatazione della mancanza dei documenti non basta senza il relativo accertamento della volontà dolosa.
  • In caso di mancato reperimento di beni aziendali o del loro ricavato, gravano sull'amministratore l'onere (apparente) di giustificare la destinazione di tali beni; la mancata giustificazione può fondare, insieme ad altri elementi, il convincimento della distrazione patrimoniale.
  • La qualificazione del ruolo dell'amministratore (effettivo gestore vs "testa di legno") è rilevante: per l'amministratore apparente la prova del dolo deve essere più circostanziata; se invece emergono elementi che evidenziano gestione concreta, le presunzioni probatorie ordinarie possono trovare applicazione.
  • In sede di Cassazione il sindacato è limitato ai vizi di legittimità e di motivazione: non è consentita una rivalutazione integrale del materiale probatorio ove la motivazione dei giudici di merito sia chiara e coerente.
  • Se la motivazione del giudice di merito fonde le due ipotesi normative o non si pronuncia sul requisito soggettivo richiesto, la decisione è vulnerabile e può essere annullata con rinvio per un nuovo esame motivato.

Testo integrale

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